Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
L'art. 508 cod. proc. pen., che prevede la citazione del perito a comparire per esporre il suo parere in dibattimento, non è applicabile nel procedimento incidentale "de libertate" in cui sia impugnata con l'appello l'ordinanza di diniego, di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Ne consegue che se si rendano necessari accertamenti sullo stato di salute dell'indagato, ai sensi dell'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. non deve essere fissata un'udienza per la convocazione del perito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2000, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 23.2.2000
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Renato Fulgenzi " N. 996
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N.29050/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA NC n. l'11.2.1941 avverso l'ordinanza 21.6.1999 del Tribunale di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza 21/6/1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da RA NC avverso l'ordinanza 29/4/99 del Tribunale di Varese, reiettiva della richiesta di revoca della misura della custodia in carcere o di sostituzione di arresti domiciliari, disponeva che lo stesso fosse trasferito presso la divisione di neurochirurgia dell'Ospedale Civile Legnano, in una stanza singola con piantonamento, al fine di essere sottoposto ad intervento chirurgico per ernia discale.
Avverso detta ordinanza il RA ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce: a) che il perito non ha risposto in ordine alla compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario;
b) che il Tribunale avrebbe dovuto fissare udienza convocando, ai sensi dell'art. 508 c.p.p., il perito nominato per la discussione delle sue conclusioni;
c) che la mancata risposta alla suddetta compatibilità ha determinato "la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della decisione dell'appello";
d) che, pur avendo il Primario dell'ospedale interessato dichiarato la indisponibilità ad accoglierlo in stato di restrizione della libertà personale, non potendone garantire la sorveglianza, il Tribunale aveva disposto il trasferimento;
e) che, comunque, l'ordinanza non conteneva disposizioni in ordine alle richieste contenute nell'atto di impugnazione, ragion per la quale doveva considerarsi "decisione abnorme per ultra ed exstra [rectius extra] petita".
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
In ordine alla prima censura deve osservarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata ha ("alla stregua delle risultanze degli atti contenuti nel fascicolo, delle relazioni sanitarie, della consulenza di parte e della perizia disposta da quest'ufficio") esplicitamente escluso la incompatibilità delle condizione di salute del ricorrente con il regime carcerario, dopo aver rilevato che esse non sono connotate dalla insuscettibilità di risoluzione o di dominio in costanza di detenzione in carcere", posto che i necessari trattamenti terapeutici possono essere, ai sensi dell'art. 11 ordinamento penitenziario, anche espletati in una struttura sanitaria esterna.
Quanto alle censure di cui alle lettere b) e c), che vanno trattate insieme perché attinenti alla stessa questione, deve osservarsi che l'art. 508, richiamato dal ricorrente, si riferisce a provvedimenti (citazione del perito a comparire per esporre il suo parere in dibattimento) adottabili, come del resto agevolmente si desume dalla collocazione sistematica della disposizione, nel "giudizio", mentre l'art. 299, 4 ter c.p.p., che disciplina gli accertamenti delle condizioni di salute dell'imputato detenuto, non prevede alcuna convocazione del perito.
Quanto alla censura sub d) non è rilevabile alcun vizio logico nella statuizione del ricovero nell'Ospedale Civile di Legnano, in camera singola con piantonamento con la conoscenza dell'asserita indisponibilità di un locale isolato nella struttura sanitaria "per garantire la sorveglianza".
Le suddette difficoltà, infatti , pur comportando da parte del personale ospedaliero e della polizia giudiziaria l'adozione di accorgimenti per ovviarvi, non inficiano minimamente razionalità della decisione.
Tantomeno, quanto, infine, alla censura sub e), e ad avviso del Collegio, ravvisabile la violazione di legge di cui agli artt. 581 e 597 c.p.p., posto che le statuizioni adottate presuppongono il diniego della revoca e della sostituzione della misura applicata con altra meno afflittiva, diniego delle cui ragioni il Tribunale ha dato spiegazione con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 - 1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000