Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Difetta il requisito dell'altruità della cosa, richiesto per la configurabilità del reato di furto, qualora l'agente, proprietario di prodotti semilavorati consegnati per l'ulteriore lavorazione ad altro soggetto, li sottragga a quest'ultimo dopo che la detta lavorazione sia stata effettuata.
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
Leggi di più… - 2. Esercizio arbitrario delle ragioni con violenza sull'appartamento locatoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 1 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2007, n. 46308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46308 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato IG - Presidente - del 24/10/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI AO - Consigliere - N. 2128
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 000825/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI GI, N. IL 18/05/1958;
avverso SENTENZA del 17/03/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. ERRICO Raffaele, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OV IG ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 per essersi impossessato, a fine di profitto e con uso di mezzo fraudolento, consistito nell'accampare varie scuse legittimanti il suo atto, di 50 cappottini confezionati dalla ditta D'MB ON, sottraendoli dall'interno dell'abitazione di quest'ultimo ove D'MB GE, figlia del titolare della ditta, l'aveva fatto accedere, in Laterza il 15.10.1998.
Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 624 c.p. e relativo vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistente l'elemento costitutivo del reato consistente nell'altruità della cosa sottratta, stante la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera, la precedente consegna dei cappottini (in tessuto già tagliato) e l'accordo per la restituzione dei capi in tal modo confezionati. Non sarebbe applicabile il principio affermato dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 229 del 18.3.1995 perché il precedente concerneva l'ipotesi del proprietario che sottrae al creditore la cosa mobile data in pegno e, dunque, in presenza di diritto reale di garanzia del creditore pignoratizio.
Mancherebbe, in ogni caso, la consapevolezza dell'altruità della cosa.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, il fatto è stato così ricostruito dai giudici del merito:
"OV, titolare del maglificio "Tre Gi", aveva commissionato al D'MB il confezionamento di n. 612 cappottini per bambini, avendo fornito allo stesso il tessuto già tagliato. Dopo aver effettuato varie consegne D'MB, che non poteva eseguire di persona l'ultima consegna di 50 capi, aveva chiesto a OV di recasi presso la sua abitazione il 9 o il 10 ottobre per ricevere i cappotti, ma OV si era presentato il 15 ottobre, trovando in casa la figlia GE ed il fidanzato dell'altra figlia, NE AO. A quel punto "... per le insistenze di OV, che si era introdotto nell'androne del portone", la ragazza "... si era recata nel laboratorio, trovandovi il sacco contenente gli abiti, che aveva mostrato all'imputato. Questi, approfittando dell'allontanamento della ragazza per andare a telefonare ai genitori per sapere dove si trovasse la bolla di consegna, aveva preso il sacco con i cappotti ed era andato via, spiegando al NE, che era rimasto con lui, che si sarebbe fatto risentire in seguito;
successivamente aveva negato di aver preso i cappotti, insistendo per la consegna degli stessi e rifiutando di pagarne il prezzo. L'insidia adoperata dall'imputato, che approfittando dell'assenza del D'MB aveva dichiarato alla figlia ed al futuro genero che intendeva ritirare i capi per pagarli in seguito, circostanza non rispondente al vero perché non aveva atteso il ritorno della ragazza per firmare la bolla di consegna, negando successivamente di averli presi, integrava ... l'aggravante contestata del mezzo fraudolento ...".
Secondo la Corte territoriale il requisito dell'altruità della cosa sarebbe sussistente perché anche se l'imputato aveva fornito alla ditta di confezioni del D'MB il tessuto già tagliato per il confezionamento dei cappotti per bambini, tuttavia - dopo lo svolgimento dell'attività commissionata - il singolo bene aveva perso la precedente identità, per acquistarne una nuova, quella di capo finito ed immediatamente commerciabile, avente un valore aggiunto rispetto al semplice taglio di stoffa, come tale nuovo e del tutto diverso da quello inizialmente fornito. Trattandosi di bene diverso da quello conferito, doveva "escludersi la titolarità, quanto meno esclusiva, del capo, ormai confezionato". Appare evidente come la Corte di merito abbia implicitamente risolto il problema della titolarità delle cose sottratte applicando il principio di specificazione di cui all'art. 940 c.c. secondo cui "se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera", concludendo per la prevalenza del valore della mano d'opera.
Sennonché "le disposizioni di cui all'art. 937 c.c. (opere fatte da un terzo con materiali altrui) e art. 940 (specificazione) cod. civ. non si applicano quando le situazioni da tali norme disciplinate siano state regolate convenzionalmente fra le parti" (Cass. Civ., Sez. 2^, 18/03/1981 n. 1606, CED, Rv. 412270) e dalla stessa ricostruzione del fatto accolta dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che la consegna dei cappottini tagliati era avvenuta in virtù di un contratto di subfornitura, qualificabile, secondo gli usi commerciali, come contratto di lavorazione per conto terzi o contratto a "facon", ora disciplinato dalla L. 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) il cui art. 1, comma 1, dispone che "Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente". Contratto in virtù del quale, mentre il committente ha l'obbligo del pagamento del prezzo, il subfornitore ha il corrispondente obbligo di consegna del bene ottenuto dalla trasformazione del semilavorato ma non acquista certo la proprietà di quest'ultimo, come per espressa disposizione legislativa (L. cit., art. 7) non acquista "la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico ... comunicati al fornitore", di cui resta titolare il committente. Talché, difettando il requisito dell'altruità della cosa, erroneamente è stata ritenuta sussistente la fattispecie di furto contestata.
È vero, peraltro, che l'art. 2756 c.c. - certamente applicabile anche alla subfornitura - dispone che "i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede" e "il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finche non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno". Pertanto, risulterebbe applicabile il principio enunciato da questa Corte (Sez. 4^, Sentenza n. 229 del 24/01/1995, in Riv. Pen., 1995, 1457) secondo il quale "il requisito dell'altruità di cui all'art.624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall'agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un'effettiva relazione di interesse", tenuto conto, altresì, che anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto (Sez. 2, 5 aprile 1960, Ottoneilo, in Giust. pen., 1960, 2, c. 852).
Sennonché l'esattezza di tale soluzione risulta esclusa dall'interpretazione sistematica degli artt. 624, 334 e 388 c.p., e in particolare dell'art. 334 c.p., comma 3 e art. 388 c.p., comma 3, che prevedono una pena minore quando la sottrazione o il danneggiamento di una cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento viene commessa dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia.
Infatti, si è rilevato in dottrina che se il termine "altrui" non venisse inteso nel significato di proprietà di altri si cadrebbe nell'assurdo di punire il proprietario che sottrae un bene proprio dato in pegno in maniera più grave del proprietario che sottrae un bene sottoposto a sequestro o a pignoramento, e non sembra dubbio che questa seconda fattispecie sia più grave, perché finisce con il ledere, oltre all'interesse funzionale della pubblica amministrazione, nell'art. 334 c.p., o all'interesse all'osservanza dei provvedimenti giudiziali, nell'art. 388 c.p., anche l'interesse patrimoniale a tutela del quale sono stati disposti il sequestro o il pignoramento.
Anche un bene dato in pegno - si è aggiunto - potrebbe formare oggetto di un pignoramento o di un sequestro e, se si dovesse seguire la tesi giurisprudenziale innanzi richiamata, "si dovrebbe concludere che la sottrazione del bene al creditore pignoratizio da parte del proprietario integra normalmente un furto, ma costituisce il meno grave reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento, nelle diverse ipotesi previste dall'art. 344 c.p., comma 3 e art. 388 c.p., comma 3, nel caso in cui il bene dato in pegno sia stato anche sequestrato o pignorato".
Appare, dunque, preferibile l'opinione sostenuta da parte autorevole della dottrina secondo cui "l'altruità si presenta come un elemento normativo rigorosa lente giuridico. Il termine penalistico è governato dal diritto civile, il cui primato ha un senso politico preciso: si vuole che il sistema penale - nel settore in cui è inserita l'altruità - svolga una funzione meramente sanzionatoria delle regole civilistiche, una funzione di semplice garanzia subalterna e priva di autonomia delle regole che i privati si dettano".
Si che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
La persona offesa, ovviamente, troverà tuteli negli istituti civilistici per il pagamento delle proprie prestazioni. Va aggiunto, infine, che il fatto così come contestato all'imputato, anche alla luce dell'aggravante del mezzo fraudolento, non può essere diversamente qualificato ne' come insolvenza fraudolenta - posto che l'obbligazione è stata contratta al momento della conclusione del contratto e non allorquando l'imputato ha ritirato la merce senza corrispondere il compenso al prestatore d'opera - ne' come truffa - fattispecie più vicina al fatto desumibile dalle sentenze dei giudici di merito - perché "sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza quando nei fatti - ivi rispettivamente descritto e ritenuto - non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante frode, il furto tra quelli consumati mediante violenza contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano che l'artificio o il raggiro" (Cass., sez. 4, 18 settembre 1997, n. 9523, Grillo in Cass. pen. 1998, 2009).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007