Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VENTURA COSTANTINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, selettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto dalla Corta d'Appello di LECCE, depositato il 08/11/01;
udita la relaziona dalla causa svolta nella pubblica udienza dal 11/04/2003 dal Consigliare Dott. Salvatore DI PALMA;
udito par il ricorrente l'Avvocato VENTURA, che ha chiesto l'accoglimento dal ricorso;
udito par il resistente l'Avvocato PALATIELL0, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dal ricorso;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generala Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo del ricorso e l'accoglimento dal quarto motivo. RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso alla Corta d'Appello di Lecce del 22 maggio 2001, ST AS propose, nei confronti dal Presidente del Consiglio dai Ministri, in persona del Presidente pro tempore, domanda di equa riparazione ai sensi dall'art. 3 dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione dal termina ragionevole del processo e modifica dall'articolo 375 dal codice di procedura civile), chiedendo, testualmente e tra l'altro, "che l'Ecc.ma Corte d'Appello, dopo il preventivo esame delle questioni preliminari qui sollevate, voglia. fissare l'udienza,... nella quale dichiari: 1) Di dover disapplicare la L. n. 89/2001, stante il difetto assoluto di competenza e di giurisdizione della..., Corte adita;
2) In subordine, previa rimessione di atti e parti dinanzi alla Corte di giustizia, nonché alla Corte costituzionale, perché risolvano le questioni pregiudiziali sollevate col presente ricorso: -) Dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, sussiste la violazione dell'art.
6.1 C.E.D.U., sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole, e pertanto la ricorrente ha diritto all'equa riparazione ex art. 2 L. n. 89/2001; -) Conseguentemente, condannare il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore in carica.... al pagamento della detta equa riparazione in favore della ricorrente, nella misura sopra determinata di L.
3.775.616.000 oltre rivalutazione monetaria e interessi;
o in subordine L. 200.000.000 per danno patrimoniale;
oltre almeno il 20% per danno morale;
L. 28.954.898 per spese sopportate per il giudizio interno;
o in quell'altra misura di giustizia....";
- che la ricorrente esponeva, all'uopo; che, con ricorso al T.a.r. Puglia notificato il 12 giugno 1992, essa - quale proprietaria di un suolo sito in Bari ed interamente destinato, secondo lo strumento urbanistico, ad "area a verde pubblico - verde urbano" - aveva impugnato la nota dell'Assessore all'assetto e tutela del territorio del Comune di Bari in data 16 aprile 1992, con la quale era stata respinta la sua istanza di ritipizzazione al positivo del suolo di sua proprietà e vincolato alla predetta destinazione in forza di vincolo abbondantemente scaduto;
che, successivamente, con altro ricorso al medesimo T.a.r. Puglia notificato il 1^ settembre 1992 aveva impugnato altra nota del medesimo Assessore in data 23 giugno 1992, che confermava la precedente decisione;
e che, nonostante fossero state depositate, nelle date del 18 giugno e 10 settembre 1992, le rituali istanze di fissazione dell'udienza e, in data 24 aprile 1996, due istanze di prelievo, l'udienza di discussione non era stata ancora fissata;
- che la AS - sottolineata la situazione di illegittima compressione del suo jus aedificandi e la situazione processuale di ingiustificabile ritardo nella fissazione dei ricorsi - denunciava la violazione dell'art. 6 prf. 1 della Convenzione europea e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito;
formulava, però, quattro eccezioni di illegittimità costituzionale relative agli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, per assunta violazione di varie disposizioni della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dall'uomo a dallo libertà fondamentali, adottata a Roma in 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848;
- che, costituitosi, il Presidente del Consiglio dei Ministri convenuto instò per la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, per la reiezione nel merito della domanda;
- che la Corte adita, con decreto dell'8 novembre 2001, dichiarò inammissibile la domanda proposta col ricorso;
- che, in particolare, la Corte leccese - dopo aver dichiarato manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale - ha così, testualmente, proseguito: "A questo punto, dimostrata, attraverso la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale (peraltro, prive di rilevanza, per quel che appresso si dirà), l'inaccoglibilità della conclusione principale rassegnata dalla ricorrente, non può non convenirsi con la difesa erariale sulla impossibilità di esaminare, nel merito, la domanda di riparazione, espressamente proposta dalla AS non solo in via subordinata all'eventuale mancata adesione all'invito a declinare la giurisdizione e la competenza, ma, per di più, previa rimessione delle parti davanti agli organi (Corte di giustizia del Lussemburgo e Corte costituzionale) per la risoluzione delle questioni di cui si e detto, senza ulteriormente subordinata richiesta di esame del merito per il caso in cui quelle stesse questioni, riservate, quanto alla loro ammissibilità, al giudizio di questa Corte, fossero state ritenute manifestamente infondate";
- che avverso tale decreto ST AS ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria;
- che resiste, con controricorso, illustrato da memoria, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge - artt. 2, 10, 11, 24, 111, 117 della Costituzione;
artt. F.2, L e 177 del Trattato U.E. di Maastricht ratificato con L.
3.11.1992 n. 455; art. 6 Trattato U.E.; artt. 309.2 e 234 del
Trattato che istituisce la C.E. ratificato con L. 16/6/1998 n. 209;
Preambolo co.5; art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea solennemente proclamata a Nizza il 7.12.2000;
artt. 2, 32, 34, 35, 13, 19 e 41 della C.E.D.U. ratificata con L.
4.5.55. n. 848; art. 1 e segg. dello Statuto dal Consiglio d'Europa
ratificato con L. 23.7.1949 n. 433 - anche in relazione ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della. Corta di Cassazione. Omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia"), il ascondo (con cui deduca: "Violazione e falsa applicazione di legge. illegittimità costituzionale dagli artt. 2 e 3 per contrasto con gli artt. 24, 25 e da 101 a 113 dalla Costituzione, nonché 6 C.E.D.U. quindi 2, 10, 11 Cost.. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo dalla controversia") ed il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge. Illegittimità costituzionale dagli artt. 2 e 3L. n. 89/01 per contrasto con gli artt. 24, 25 Cost., nonché 6 C.E.D.U. e quindi 2, 10, 11 Cost.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia") - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - la ricorrente ripropone, sostanzialmente, quattro questioni pregiudiziali: a)- in primo luogo - premesso che le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sarebbero gerarchicamente sovraordinate, nell'ordinamento giuridico italiano, a quelle poste da leggi ordinarie;
e che tali dovrebbero considerarsi quelle che attribuiscono ai cittadini degli Stati membri della Convenzione il diritto al ricorso diretto alla Corta europea dei diritti dell'uomo per la tutela contro la violazione dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Convenzione stessa - eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, per assunta violazione degli artt. 2, 10 e 11 della
Costituzione, in quanto il legislatore italiano avrebbe unilateralmente modificato le attribuzioni giurisdizionali della Corte europea, spettantile in forza della Convenzione, attribuendo ad un'istanza giurisdizionale nazionale (la Corte d'appello, appunto) la competenza (della Corte europea) a giudicare sulla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, senza peraltro chiarire se tale competenza concorra con, ovvero escluda, la competenza della Corte europea;
b)- in secondo luogo - sulla premessa che le disposizioni della Convenzione del 1950 sarebbero state materialmente recepite nell'ordinamento comunitario, ivi compresa quella che attribuisce il ricorso diretto alla Corte europea per la tutela avverso la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo;
e che, quindi, per le ragioni già espresse, la legge n. 89 del 2001 si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria primaria - chiede che la legge stessa, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, sia disapplicata dal Giudice italiano;
c)- in terzo luogo - sulla premessa che il sistema giudiziario italiano non garantirebbe il rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo - eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, per assunta violazione degli artt. 3, 24, 25, 100, 101, 102, 103 e 113 Cost., dall'art. 6 della C.E.D.U. e, quindi, degli artt. 2, 10 e 11 Cost., in quanto attribuiscono la competenza a conoscere le violazioni al diritto alla ragionevole durata del processo alla corte d'appello, e cioè ad una istanza giurisdizionale nazionale che ne sarebbe responsabile, con conseguente violazione di alcuni dei principi del "giusto processo" (tra cui imparzialità, terzietà, indipendenza ed autonomia della magistratura); d) - in quarto luogo - sulle premesse che la ricorrente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha lamentato sia la violazione al suo diritto di proprietà (per eccessiva durata del vincolo urbanistico), sia la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo;
che i due diritti sono tutelati da distinte disposizioni della Convenzione europea;
e che la legge n. 89 del 2001 ne impone la tutela disgiunta (il primo dinanzi alla Corte europea ed il secondo dinanzi alla giurisdizione italiana) - eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 89 dal 2001, per assunta violazione dagli artt. 24 a 25 Cost., in quanto lo disposizioni indubbiata colliderebbero con il suo diritto alla tutela giurisdizionale, aggraverebbero l'esercizio dal diritto di difesa a distoglierebbero la ricorrente dal giudica naturale precostituito par legge;
- che, con il quarto motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 23 L. 11.3.1953 n. 87 - Art. 2 L. 89/01. Omessa, insufficiente a contraddittoria motivazione su punto decisivo della, controversia"), la ricorrente - premesso che essa, nella intitolazione a nel corpo dal ricorso introduttivo, aveva espressamente dichiarato di volar proporre la speciale azione di cui all'art. 3 dalla legge n. 89 del 2001; che aveva però sollevato, in via preliminare rispetto alla questione di merito, tutte le articolate accezioni pregiudiziali disattese dalla Corta d'Appello, formulando due distinte conclusioni: "la legge n. 89/01, essendo in contrasto col diritto comunitario, deve essere disapplicata dalla Corte d'Appello, che dovrebbe perciò dichiarare il proprio difetto assoluto di competenza a di giurisdizione (conclusione n. 1)"; "solo in subordina, a previa istanza di rimessione di atti a parti dinanzi la Corte di giustizia e la Corte costituzionale perché risolvano le sollevate questioni pregiudiziali, la ricorrente ha proposto la speciale azione di cui alla L. n. 89/01 (conclusione n. 2)" - critica la decisione impugnata, anche sotto il profilo dalla sua motivazione, sostenendo che i Giudici d'appello, con una interpretazione delle predette conclusioni eccessivamente formalistica, avrebbe sostanzialmente omesso di pronunciare sulla domanda di merito, il cui esame non era certamente precluso dalla dichiarazione di manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate;
- che il quarto motivo del ricorso appare meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento dei primi tre;
- che - come emerge chiaramente dalle conclusioni definitive, formulate dalla odierna ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dianzi integralmente riprodotte (cfr., supra, Ritenuto in fatto) - la stessa ha proposto domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, perché, relativamente a due ricorsi presentati dalla medesima davanti al T.a.r. Puglia il 18 giugno ed il 10 settembre 1992, alla data di deposito del ricorso alla Corte d'Appello di Lecce (22 maggio 2001), non era stata ancora fissata l'udienza di discussione;
ed ha quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale che pretende di aver subito;
- che, in particolare e per quanto in questa sede rileva, l'odierna ricorrente ha proposto la predetta domanda di merito "in subordine", rispetto ad una serie di eccezioni di illegittimità costituzionale e ad una "pregiudiziale comunitaria", tutte riferite ad una pretesa carenza di competenza giurisdizionale della adita Corte leccese (cfr., supra, il contenuto dei primi tre motivi del ricorso);
- che la Corte adita - dopo aver dichiarato manifestamente infondate le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale, affermandone, poi, l'irrilevanza - nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha valorizzato esclusivamente la graduazione formale nella formulazione delle conclusioni e, in particolare, la circostanza che la domanda di merito fosse stata proposta soltanto "in subordine" rispetto alle sollevate eccezioni di incostituzionalità ed alla pregiudiziale comunitaria, senza che la stessa fosse stata espressamente riformulata "in via ulteriormente subordinata", rispetto al caso in cui le predette eccezioni fossero state ritenute manifestamente infondate (come, poi, avvenuto nel caso di specie);
- che siffatta ratio decidendi è viziata sotto il decisivo profilo che la Corte leccese - pretendendo che l'odierna ricorrente formulasse nuovamente la stessa domanda di merito (già espressamente formulata in via subordinata rispetto alle eccezioni di incostituzionalità ed alla pregiudiziale comunitaria) in via ulteriormente subordinata, rispetto al caso in cui le predette eccezioni fossero state ritenute manifestamente infondate - è incorsa inequivocabilmente nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda di merito: infatti, i Giudici a quibus - ritenute manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale relative alla competenza giurisdizionale attribuita alla corte d'appello in materia di equa riparazione dalla legge n. 89 del 2001 - avrebbero dovuto decidere sulle domande attinenti al merito della causa (an e quantum dell'equa riparazione richiesta), correttamente proposte in via subordinata rispetto all'evenienza che le eccezioni pregiudiziali - tutte relative alla competenza giurisdizionale della Corte d'Appello di Lecce - non fossero state accolte;
- che, invero, l'evenienza che una eccezione di illegittimità costituzionale o una pregiudiziale comunitaria, sollevata dalla parte, venga ritenuta non rilevante o manifestamente infondata o superflua rientra nella fisiologia del processo e nei relativi schemi prefigurati dalla legge (cfr., ad es., artt. 23 e 24 della legge n. 87 del 1953); sicché, la pretesa che la domanda di merito, già
formulata, debba essere meramente ripetuta per l'evenienza che eccezioni o pregiudiziali siffatte vengano respinte dal giudice dinanzi al quale siano state sollevate, nel risolversi anche in una manifestazione di esasperato formalismo, costituisce, in ogni caso, puntuale violazione del dovere, imposto al giudice dall'art. 112 cod. proc. civ., di pronunciare "su tutta la domanda" - anche, e soprattutto, di merito - che sia stata esplicitamente formulata, come avvenuto nel caso di specie;
- che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, la quale, oltre ad eliminare il rilevato vizio, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio;
- che i primi tre motivi - con i quali vengono sostanzialmente riproposte le predette eccezioni di illegittimità costituzionale e la pregiudiziale comunitaria - debbono ritenersi assorbiti, in quanto sulle stesse i Giudici a quibus si sono già, esplicitamente od implicitamente, pronunciati, ed in quanto esse potranno essere, se del caso, riproposte unitamente all'impugnazione avverso una decisione di merito eventualmente sfavorevole all'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese, ad altra seziona della Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004