Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art 62 n. 4 cod.pen.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta "in bonam partem".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 6/4/99
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere N. 721
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pier Francesco Marini Consigliere N. 36644/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano
avverso la sentenza emessa il 3.1.98 dal Pretore di Monza nei confronti di EZ AL BE, nato il [...] a [...] - Perù- e di LE RE AL, nata a [...] il [...] sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati sono stati condannati, nel giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa ciascuno, in ordine al delitto di furto, in concorso delle attenuanti previste dagli artt. 62 bis e 62 n. 4 c.p., ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
La Procura Generale ricorre e denunzia l'erronea applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. perché il valore del giubbotto rubato - lire 450.000 - non può ritenersi di speciale tenuità.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen., il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della res al momento della consumazione del reato e non al prezzo di acquisto. Nell'ipotesi di mancata precisazione, ad opera della parte offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta in "bonam partem".
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie, con la conseguenza che, essendo il valore di un giubbotto usato di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto, la statuizione del giudice di merito di configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere sindacata, in sede di legittimità, con la surrettizia prospettazione della violazione della legge penale.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 6 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999