Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 10361
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art 62 n. 4 cod.pen.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta "in bonam partem".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 10361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10361
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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