Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7181 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZICLE PRIMA1 8 1 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU EMA7 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G. N. 4384/99 Cron. 20122 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep1488 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud.14/01/02 COATE SUPAFMA CASSAZIONE Consigliere Dott. Francesco FELICETTI UFFICIO COME Richiesta copia studioha pronunciato la seguente dal Sig. Joke SEN TENZA perciritti 310 23/05/02 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GECOSYSTEM SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOVARA 51, presso l'avvocato TARANTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAMMOLI DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
F S Z E T MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore. domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presco 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo N A C . N rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 35 -1- CORTE SUPRA UFF Richest copia. avversO la sentenza n. 98/98 della Corte d'Appello di Jai ROMA, depositata il 19/01/98; per d il udita la relazione della causa svolta nella pubblica CA CALDERE udienza del 14/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Gabriella LUCCIOLI;
Richiesta copia studio dal Sig.Ame udito per il ricorrente 1'Avvocato Mammoli che ha зло per diritti 23/02/20 chiesto l'accoglimento del ricorso;
il IL CANCELLIERE udito i¹ P.M. in persona del Sostitute Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- -4 4 H SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1993 il Ministero degli Affari Esteri conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma la Gecosystem s.p.a. chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo arbitrale emesso il 30 luglio 1993, reso esecutivo dal Pretore di Roma il 17 settembre 1993, con il quale detta Amministrazione era stata condannata al pagamento in favore della indicata società della somma di L. 1.276.442.184, con rivalutazione monetaria ed interessi, in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti l' 8 ottobre 1987, avente ad oggetto la costruzione di un centro sperimentale zootecnico ad uso della scuola interstatale di scienze e medicina veterinaria di Dakar, nel Senegal. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 29 dicembre 1997 - 19 gennaio 1998 la Corte di Appello dichiarava la parziale nullità del lodo, ferma restando la condanna del Ministero al pagamento delle somme di L. 68,700.929, con interessi e rivalutazione monetaria come specificati nel lodo, e di L. 46.321.369, con gli interessi legali dal 15 marzo 1991; condannava lo stesso Ministero al pagamento dell' ulteriore somma di L. 193.186.462, con gli interessi legali dal 15 marzo 1991; compensava per metà le spese giudiziali e condannava la parte soccombente al pagamento dell' altra metà. -per quanto in questa Osservava in motivazione la Corte territoriale sede interessa che i lodo aveva pronunziato in difetto di - giurisdizione in relazione alla revisione prezzi, in mancanza del positivo esercizio da parte del Ministero del potere di concedere detta revisione, alla quale peraltro non poteva procedersi in sede di 1 impugnazione del lodo, onde la domanda proposta a tale titolo andava dichiarata inanumissibile;
che 1' impugnazione meritava di essere accolta nella parte in cui aveva denunciato la violazione dell'art. 1375 c.c. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione al ritenuto inadempimento a protesi obblighi di cooperazione nell' esecuzione del contratto, atteso che il Ministero non aveva particolari obblighi di partecipazione all' esecuzione del contratto stesso, eccetto quello di intervenire presso le autorità senegalesi per il rispetto degli impegni da queste assunti, e che d' altro canto non risultava che esso avesse comunque ostacolato la realizzazione dell' opera, la quale era stata completata nel termine previsto. Quanto all' addebito di aver proceduto al collaudo con notevolissimo ritardo, osservava che tale ritardo non integrava una violazione del dovere di cooperazione all' esecuzione della prestazione, riguardando esso un momento successivo all' ultimazione dell' opera: ed in ciò era ravvisabile una errata applicazione dell' art. 1375 c.c. In relazione alla pronunzia di accoglimento della domanda di indennizzo per la mancata fornitura di dodici mucche da latte, non consegnate per espressa richiesta delle autorità senegalesi a causa della carenza di allacciamenti idrici ed elettrici nel centro sperimentale in oggetto, ritenuta l'ammissibilità dell' impugnazione per essersi denunciata insufficienza di motivazione, rilevava che la pronuncia arbitrale doveva esserc annullata per non aver adeguatamente motivato sulla prova degli esborsi sostenuti dall' impresa per l' acquisto ed il mantenimento del bestiame. 2 Con riguardo ancora al mezzo di gravame avverso l' accoglimento da parte degli arbitri delle domande di indennizzo per il presidio del cantiere nelle more del collaudo, parimenti ammissibile in quanto si erano denunciati vizi di contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, riteneva la nullità del lodo per aver affermato che l' impresa aveva sostenuto oneri documentati per L. 373.000.000, ma liquidati in via equitativa in L. 450.000.000, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, per attività di guardiania e per ammortamento di macchinari ed attrezzature che non trovavano invece giustificazione nei fatti documentati dalla stessa Gecosystem s.p.a. E tuttavia secondo la Corte di Appello andavano riconosciuti in parte gli oneri dedotti dalla appaltatrice per il presidio del cantiere durante il periodo di ritardo nel compimento del collaudo, nei limiti dell' importo di L. 193.186.462, pari alla spesa sopportata per la presenza di un proprio dirigente sul luogo. In relazione infine alla censura avverso la statuizione concernente gli oncri di mantenimento delle polizze fideiussorie ed il mancato svincolo di titoli di Stato, ammissibile per essersi denunziata violazione dell' art. 5 della legge n. 741 del 1981, dichiarava la nullità del lodo per aver fatto carico all' Amministrazione di provvedere allo svincolo dei titoli depositati in garanzia, sul rilievo che ai sensi della nonna richiamata alla scadenza dei termini previsti per il collaudo le garanzie [ideiussorie si estinguono per legge e che spettava all' impresa avvalersi dello strumento normativo posto a sua tutela chiedendo lo svincolo di detti titoli. 3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gecosystem s.p.a. deducendo tre articolati motivi illustrati con memoria. Il Ministero degli Affari Esteri ha resistito con controricorso. Rimessa la causa alle Sezioni unite di questa Corte per la soluzione della questione di giurisdizione sollevata nell' ambito del primo motivo con riferimento al diritto alla revisione prezzi, con sentenza n. 1240 del 2000 dette Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso nella parte concernente la pronunzia sulla revisione prezzi e dichiarato sul punto la giurisdizione del giudice amministrativo. La causa è stata quindi assegnata a questa sezione per l'esame delle restanți censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo profilo di censura articolato nel primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell' art. 829 c.p.c. in relazione all' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i mezzi di impugnazione proposti dall' Amministrazione, in quanto rivolti ad ottenere un riesame del merito, e che scendendo illegittimamente all' esame di essi è sostanzialmente pervenuta ad una decisione sul merito. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 c.c. in relazione all' art. 360 n.3 e 5 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si sostiene che la Corte di Appello, nell' affermare che il lodo aveva applicato il disposto dell' art. 1375 c.c. ad una fattispecic che non ne consentiva l' applicazione ed fomito sul puntoaveva una motivazione inadeguata e contraddittoria, ha apoditticamente ritenuto che il Ministero non avesse alcun obbligo contrattuale, non avesse apposto alcun ostacolo alla realizzazione dell' opera, non fosse soggetto ad alcun dovere di controllo sull' esecuzione dei lavori nè sulla documentazione contabile, ed ha erroneamente ritenuto che il ritardo nel collaudo non integrasse violazione del dovere di cooperazione in quanto riguardante la fase successiva alla ultimazione dei lavori, non considerando che secondo una corretta interpretazione dell' art. 1375 c.c. l' obbligo generale in esso affermato deve accompagnare l'iter contrattuale fino all' esaurimento degli impegni assunti, ossia fino alla positiva conclusione del collaudo ed alla liquidazione dell' intero corrispettivo. Si rileva altresì che il controllo sulla motivazione del lodo ha limiti ben più ristretti di quelli consentiti in sede di cassazione nei confronti delle sentenze del giudice ordinario e che la nullità della decisione arbitrale sotto tale profilo può essere pronunciata solo quando la motivazione manchi totalmente o sia a tal punto carente da non consentire di cogliere la ratio decidendi della statuizione adottata c da tradursi in una sostanziale assenza di motivazione. Si specifica che lo sconfinamento operato dalla Corte territoriale è particolarmente evidente in ordine alla questione dei dodici bovini non consegnati ed all' indennizzo per il presidio del cantiere determinato dal comportamento colposo del committente e del destinatario. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla ritenuta violazione dell' art. 5 comma 4 della legge n. 741 del 1981 con riferimento al ritardato svincolo della fideiussione 5 rilasciata in favore del Ministero, rilevandosi che la questione sottoposta all' esame del collegio arbitrale riguardava il pregiudizio dell' economico subito dalla società рег detto ritardo Amministrazione, che aveva comportato un onere ulteriore per commissioni pagate in eccedenza. Analoga doglianza si propone con riferimento alla statuizione relativa al ritardato svincolo dei titoli di Stato depositati a titolo cauzionale. Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso così sintetizzati, da csaminare congiuntamente per la loro logica connessione, appare opportuno richiamare alcuni principi generali, rilevanti ai fini del decidere, in ordine alla natura del giudizio di impugnazione per nullità dei lodi arbitrali, ai limiti di ammissibilità delle censure deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che hanno deciso su dotte impugnazioni ed all' ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità. Va in primo luogo ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto è limitato all' accertamento delle cause di nullità previste dall' art. 829 c.p.c. e dedotte con l' atto di impugnazione, così da cssere generalmente e non del tutto appropriatamente definito come un "appello limitato " ( v. per tutte in tal senso Cass. 2000 n. 2307; 1997 n. 5370; 1993 n. 3586; 1986 n. 4847; 1983 n. 7402). E' noto altresì che l'impugnazione del lodo per nullità consente al giudice del gravame di riesaminare nel merito la decisionc arbitrale, in sede rescissoria, soltanto nel caso in cui il giudizio rescindente si concluda con l' accertamento della sussistenza di alcuno dei vizi della nullità del lodo, e nei limiti di tale dedotti, e quindi accertamento (v. al riguardo, di recente, Cass, 2000 n. 5857). E' ancora da tener conto che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il difetto di motivazione della promuncia arbitrale, come vizio riconducibile all' art. 829 comma 1'n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 823 c.p.c., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere !' iter del ragionamento degli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, mentre quando, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio decidendi sia comunque ravvisabile, l' esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta (v. sul punto Cass. 1999 n. 7588; 1998 n. 8785; 1997 n. 7205; 1997 n. 2720; 1994 n. 8922; 1994 n. 8043; 1993 n. 2177; 1992 n. 10321; 1992 n. 9148; 1988 n. 5603; S.U. 1987 n. 2815). Analogamente, il vizio di contraddittorietà può costituire motivo di impugnazione per nullità, ai sensi dell' art. 829 comma 1° n. 4 c.p.c., quando si risolva in una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero anche tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e quindi da integrare una sostanziale mancanza della motivazione ( così Cass. 2000 n. 1699; 1999 n. 7588, cit.; 1990 n. 7160; S.U. 1987 n. 3990; S.U. 1987 n. 2807). E' al s da ricordare che in sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull' impugnazione per nullità del lodo il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la 7 pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull' impugnazione del lodo (v. per tutte Cass. 2001 n. 7600; 2000 n. 1699, cit.; 1999 n. 7588, cit., 1998 n. 8528; 1997 n. 2720; 1996 n. 10264). Tanto precisato in diritto, occorre verificare se la Corte di Appello abbia rispettato i limiti dei poteri ad cssa deferiti nella fase rescindente. Per quanto attiene alla denuncia di violazione di legge, ed in particolare dell' art. 1375 c.c., prospettata in sede di appello, va imanzi tutto rilevato che la censura doveva ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui era diretta a denunciare una errata interpretazione della norma, in relazione alla sua negata applicabilità nella fase successiva alla ultimazione dei lavori e fino all' espletamento del collaudo, non già nella parte in cui tendeva ad escludere in fatto una responsabilità a tale titulo dell' Amministrazione per non essere la stessa gravata nella vicenda contrattuale in esame da obblighi specifici di partecipazione all' esecuzione dell' appalto, oltre quello di intervenire presso le autorità senegalesi per il rispetto degli impegni dalle stesse assunti. Così precisato l'ambito di ammissibilità della doglianza, è evidente l' errore di diritto della Corte di Appello per aver escluso la persistenza dell' obbligo della stazione appaltante di rispetto del principio di 8 esecuzione secondo buona fede per il tempo successivo al compimento dei lavori e fino all' esecuzione del collaudo. Va al contrario rilevato che secondo l' orientamento pacifico di questa Suprema Corte in tema di appalto di opere pubbliche la pubblica amministrazione è tenuta ad cseguire il contratto nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 1374 e 1375 c.c., e quindi a tenere quei comportamenti che ancorché non espressamente previsti dal regolamento pattizio ed indipendenti dal dovere generale del neminem laedere, trovino la loro fonte nelle regole di correttezza e buona fede che concorrono ad integrare il contenuto del rapporto contrattuale e siano idonci a preservare gli interessi dell' appaltatore senza costituire per l'amministrazione stessa un apprezzabile sacrificio ( così Cass. 1997 n. 8014; 1995 n. 7550). E poichè il collaudo costituisce atto interno al rapporto contrattuale, diretto ad accertare sia la conformità dell' opera alle prescrizioni concordate sia a liquidarne il corrispettivo, l'attività ad esso relativa resta soggetta ai principi generali innanzi richiamati, a nulla rilevando in contrario che dalla sua approvazione scaturiscano precisi diritti in capo all' appaltatore, come la liberazione dai suoi obblighi di custodia e manutenzione, il conseguimento dello svincolo della cauzione, il pagamento del saldo, nè che la norma di cui all'art. 5 della legge n. 741 del 1981 abbia eliminato ogni margine di discrezionalità del giudice circa la valutazione della congruità del tempo trascorso ai fini dell' espletamento dell' esame valutativo. La sentenza impugnata ha inoltre errato, in forza dei principi innanzi richiamati, nel non aver riscontrato che le ulteriori censure contenute 9 nello stesso motivo di impugnazione, dirette a prospettare difetti motivazionali in relazione alla ritenuta responsabilità dell' Amministrazione durante l' esecuzione dei lavori, non erano riconducibili ai limiti segnati dall' art. 829 comma 1° n. 5 c.p.c., ma si identificavano con i vizi delineati dall' art. 360 n. 5 c.p.c., nell' avere quindi illegittimamente dichiarato la nullità del lodo sulla base di argomentazioni ritenute inadeguate ed illogiche e di conseguenza proceduto in sede rescissoria all' csame degli atti del giudizio arbitrale secondo l'impostazione proposta dall' impugnante. Un errore siffatto è riscontrabile anche nella parte della sentenza stessa in cui si è esaminato ed accolto il motivo di gravame rivolto a denunciare una mera insufficienza di motivazione in ordine alla prova degli esborsi sostenuti dall' appaltatrice per l' acquisto ed il mantenimento delle mucche da latte non consegnate per fatto a lei non imputabile e si è quindi ritenuto in sede rescissoria che la documentazione prodotta a dimostrazione degli oneri affrontati a tale titolo non fosse idonca a dimostrare l' effettività del dedotto pregiudizio. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla censura della statuizione degli arbitri di accoglimento della domanda.di indennizzo per il presidio del cantiere dopo l' ultimazione dei lavori e nelle more del compimento del collaudo e per l'ammortamento dei macchinari, atteso che il mezzo di gravame era diretto a denunciare una assoluta inconciliabilità tra parti della motivazione del lodo, tale da renderc del tutto incomprensibile la ratio decidendi, e quindi un vizio riconducibile al paradigma dell' art. 829 comma 1° n. 4 c.p.c. 10 Ed invero, come risulta dalla sentenza impugnata, in detto motivo si erano poste in rilievo da un lato la radicale incompatibilità logica tra la ritenuta infondatezza della pretesa dell'impresa in ordine ad un progetto di ampliamento dell' opera ed il riconoscimento delle spese di guardiania dell' ammortamento dej macchinari rimasti immotivatamente in cantiere, dall' altro lato la non comprensibilità, in relazione al quantum, dell' avvenuta liquidazione in via equitativa di un indennizzo di L. 450.000.000 a fronte di una documentazione di spesa pari a L. 373.327.688, secondo le indicazioni contenute nello stesso Indo. La Corte di Appello ha pertanto correttamente proceduto all' esame del mezzo di gravame, ravvisandone il fondamento, e procedendo in sede rescissoria ad un nuovo giudizio di merito sul punto ha con motivazione qui non sottoposta a censura limitato il credito per il titolo in discorso, espunte le voci relative a guardiania, ammortamento di macchinari e spese generali di sede, alla somma di L. 193.186.462, corrispondente alla spesa necessaria per il presidio del cantiere da parte di un solo responsabile fino all' esecuzione del collaudo, Va infine disatteso l' ultimo mezzo di ricorso, diretto a denunciare l' accoglimento del motivo di impugnazione del lodo relativo al riconoscimento degli oneri per il mancato svincolo delle polizze fideiussorie e dei titoli di Stato: ferma l'ammissibilità di detta censura, in quanto rivolta a prospettare una violazione dell' art. 5 della legge n. 741 del 1981, correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che alla scadenza del termine previsto nella norma richiamata l'appaltatore aveva maturato il diritto alla restituzione della cauzione definitiva e di II tutte le somme trattenute a titolo di garanzia e che alla stessa data la garanzia fideiussoria si era estinta, osservando altresì che la tutela apprestata da tale disposizione all'appaltatore al fine precipuo di neutralizzare ingiustificati comportamenti dilatori dell' Amministrazione committente comportava che nessun pregiudizio risarcibile potesse ravvisarsi nell' omessa restituzione delle polizze fideiussoric e dei titoli depositati in garanzia. Come è noto, e come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di rilevare, ai sensi del richiamato art. 5 alla scadenza del termine previsto per l' approvazione del certificato di collaudo le polizze cauzionali e le garanzie fideiussorie debbono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione del debitore dalle obbligazioni verso il proprio assicuratore o garante, non potendo il rapporto assicurativo o fideiussorio sopravvivere, malgrado patto contrario, al venir meno del proprio fondamento causale, costituito dalla persistenza del rischio o dell' obbligazione principale (Cass. 1998 p. 2068; 1994 n. 518 ). Tali principi di diritto, puntualmente richiamati nella sentenza impugnala, non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente, la quale si è limitata a denunciare, peraltro in termini del tutto generici e sommari, il mancato ristoro del pregiudizio comunque derivatole dal ritardato svincolo della fideiussione e dei titoli di Stato depositati a titolo cauzionale. La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata in relazione ai profili di censura accolti. 12 E poichè questa Suprema Corte può pronunciare nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, vanno rigettati i motivi di impugnazione del lodo relativi alla ritenuta responsabilità dell' Amministrazione ai sensi dell' art. 1375 c.c. ed alla liquidazione del danno per omessa fornitura del bestiame. L'esito della lite induce a compensare tra le parti le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello e di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e pronunciando nel merito rigetta i motivi di impugnazione del lodo relativi alla ritenuta responsabilità dell' Amministrazione ai sensi dell'art. 1375 c.c. ed alla liquidazione del danno per omessa fornitura del bestiame. Compensa le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 14 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE lave.سنا AGENZIA DELLE ENTRATE DOLA 10ST 129.11 9.GEN 2009 CEST 41,32 versolo 170,43 /us on382 CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE Ford to 43 (RUTO Prima Sezione Civite Deportato in Cancelleria 16 MAG, 2002 MAG. 2002 3 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE five fan L 13