Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/1999, n. 3262
CASS
Sentenza 13 febbraio 1999

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Il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen., morte come conseguenza di un altro delitto, si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. Nella preterintenzionalità quindi è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni.(Fattispecie in cui è stata ritenuta manifestamente illogica la qualificazione ex art. 586 cod. pen. del comportamento dell'imputato che lanciò intenzionalmente la sua vettura in un fiume ad elevata velocità, cagionando in tal modo la morte della fidanzata seduta accanto a lui).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/1999, n. 3262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3262
    Data del deposito : 13 febbraio 1999

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