Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2006, n. 16211
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Sentenza 23 marzo 2006

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All'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione impugnata dal pubblico ministero con ricorso "per saltum" segue la trasmissione degli atti non già al giudice competente per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., ma al giudice di primo grado perchè rinnovi il giudizio, dovendosi tenere conto della sopravvenuta novella dell'art. 593, primo comma, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, che ha escluso il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2006, n. 16211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16211
    Data del deposito : 23 marzo 2006

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