Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2001, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA00295 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reintegrazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 11125/98 Cron. ння Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 93 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.06/07/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: tt а i н ZO RI, NE GI, quali eredi di S NE ET, elettivamente domiciliati in ROMA, CORTE SUPREMATICASSAZIONE VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta RE AN NT, che li difende unitamente dal Sig. 3000 all'avvocato DIOMEDE MARCELLO, giusta delega in atti;
per diritti L. 406 2001 ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
LIRE 1500 FURLAN ALDO, BERTOLI DIANA, elettivamente domiciliati CANCELLE in ROMA VIA G G BELLI 271 presso lo studio dell'avvocato MEREU GIACOMO, che li difende unitamente 0650066 all'avvocato MALATTIA BRUNO, giusta delega in atti;
2000 1338 controricorrenti 0660067 السعيد -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 63/98 del Tribunale di Richiesta copia studio dal Sig. M RE U PORDENONE, depositata il 18/02/98; 3000. per diritti 28 MAG, 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Alfredo 1500 MENSITIERI;
CANCEL udito l'Avvocato Paolo MEREU, per delega depositata in udienza da parte dell'Avv. GIACOMO MEREU, difensore del resistents che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. а н А -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL, premesso di esser AC proprietario in Sacile di un fabbricato con retrostante cortile gravato di servitù di transito a favore del confinante immobile di proprietà della Coop. Livenza, con ricorso depositato il 19 maggio 1992, conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di ON, DO FU e AN OL, proprietari affacciantesi sulla anch'essi di un immobile lamentando che i medesima area cortilizia, predetti, nell'eseguire lavori di ristrutturazione del loro fabbricato, avevano occupato detta area una gru e scaricandovi materialecollocandovi edile, sì da impedire ogni forma di accesso e di transito. Chiedeva quindi l'istante di essere reintegrato possesso dell'area in questione nonché di nel essere risarcito dei patiti danni. costituivano i convenuti contestando gli Si avversari, in particolare rilevando che assunti erano essi e non il EL ad avere il possesso esclusivo dell'area, relativamente alla quale al ricorrente era consentito il solo transito pedonale e che comunque alcun atto di spoglio o di molestia era stato da loro posto in essere. 3 Chiedevano quindi il rigetto del ricorso e, in riconvenzionale, premesso che il EL, via posteggiando la propria autovettura nel sottoportico di accessO al cortile, aveva impedito il transito, la condanna dello stesso alla rimozione di ogni ostacolo al libero passaggio. All'esito della fase sommaria il Pretore non emanava provvedimenti di reintegra in favore di nessuna delle parti in causa e , all'esito della esperita attività istruttoria, rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale я а ritenendo, quanto alla prima, che non fosse stata н fornita prova adeguata del possesso esclusivo dell'area da parte dei ricorrenti e, quanto alla seconda, che non fosse stata data dimostrazione alcuna del fatto che il EL avesse effettivamente impedito il transito con il posteggio della propria autovettura. Avverso tale pronuncia proponevano gravame gli eredi di AC EL, nelle more deceduto, lamentando la non adeguata valutazione delle prove testimoniali da parte del primo giudice. gli appellati i quali, nel Si costituivano precedenti difese, svolgevano riportarsi alle altresì in tale sede ulteriore ricorso per 4 reintegra instando per la rimozione dei materiali depositati dalle controparti nell'area cortilizia in discorso. Dichiarata inammissibile tale richiesta con ordinanza del 3.2.95 il Tribunale di ON, con sentenza 10.12.97 18.2.98, rigettava l'impugnazione degli eredi EL condannandoli alle spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli stessi eredi EL sulla base di due motivi. Resistono con controricorso illustrato da i memoria, DO FU e AN OL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia violazione di norme di legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osservano i ricorrenti che dovendo la condotta tenuta dal loro dante causa AC EL, al di là degli errori interpretativi commessi dal Tribunale nella valutazione delle deposizioni testimoniali, esser considerata come manifestazione di possesso esclusivo, о di possesso concorrente 5 con quello delle controparti o di detenzione (non per servizio od ospitalità) competeva comunque al predetto la tutela possessoria negata dal giudice d'appello, con errore di diritto. Rilevano altresì che la gravata sentenza aveva omesso di motivare sul punto decisivo della controversia relativo alla ammissibilità del possesso concorrente. Le doglianze non possono essere accolte. Premesso che colui che invoca la tutela possessoria è tenuto a dare la prova dell'asserito possesso, ha ritenuto il Tribunale, conformemente a quanto statuito dal Pretore, che detta prova non fosse stata adeguatamente fornita dal EL AC attraverso le introdotte prove testimoniali, da considerarsi non univoche e comunque non tali da consentire una valutazione di piena attendibilità, mentre, al contrario, quelle introdotte dai resistenti FU-OL avevano fosseroconsentito di acclarare come in effetti costoro ad avere il possesso dell'area, i testi VE, FU LM e FU UG avendo riferito che nel cortile avevano trovato collocazione anche delle baracche ad uso officina (attività svolta dai resistenti medesimi) e che erano questi ultimi ad 6 utilizzare il cortile per il posteggio delle auto, per il deposito di materiale e quant'altro e non invece il ricorrente EL. Ma anche a valer ritenere provato ciò che il giudice d'appello possesso dell'area da parte delescludeva - il dante causa degli attuali ricorrenti, non sussistevano comunque, ad avviso di quel giudice, gli estremi per ravvisare nel comportamento tenuto dai FU-OL nell'utilizzo dell'area per la collocazione della gru e dei materiali edili necessari alla effettuazione delle opere di ristrutturazione, la volontà di limitare o comunque di turbare l'utilizzo da parte del EL AC di quel medesimo cortile, anche in considerazione del fatto che, come riferito dal introdotto dal ricorrente di primeteste Zorzetto - quantomeno relativamente al deposito dei cure - materiali edili, esso EL aveva prestato il suo consenso. Ebbene, a tali considerazioni, (sorrette da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici come da errori giuridici e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità) che, una volta affermata l'esclusività del possesso del cortile da parte dei FU-OL, hanno tenuto 7 conto, pur escludendola sotto il profilo probatorio, della ammissibilità di un possesso concorrente da parte degli attuali ricorrenti, comunque inidoneo a legittimare un'azione di spoglio, per difetto nel comportamento di controparte degli estremi della turbativa, gli eredi EL hanno opposto soltanto generiche affermazioni di principio sulla ammissibilità di nonuna tutela possessoria a loro favore, M suffragate, in contrasto altresì con il principio U L dadi autosufficienza del ricorso per cassazione, A concrete obiezioni ai dedotti errori interpretativi del giudice del gravame di merito nella valutazione delle deposizioni testimoniali. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va pertanto respinto nella sua integralità, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di DO FU e AN OL delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 265.000 oltre a L.
1.500.000 per onorari. 8 Roma, 6 муль luglio 2000 Vinung Baldorssan mus. Шестовий повести IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 60000 310000 F: CANCELLERIA10 GEN. 2001 ACELLARE OF UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in MAG. 2001 serie 4 am0422al versate S. 310.000 (lire trecentodiecimila E N 130 p. Dirigente Area Servizi T (Dott.ssa Maria Greza DI FILED R Responsabile Servizio Atti Gidizi A (Dr. M. RACCICAIN 0 POMA 2 9