Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta.
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La massima “In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta” (Cass. pen., sez. III, 21.09.21, n. 34881). Il caso La pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal difensore dell'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Rovereto con la quale l'imputato era stato condannato per violazione delle norme di cui all ‘art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2016, n. 18936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18936 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
18 9 36/ 1 6 18936 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. २९ Silvio Amoresano up 19 gennaio 2016 Oronzo De Masi R.G. n. 43/2015 Enrico Manzon Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EC IU, nato il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31 marzo 2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO -1. Con sentenza del 31 marzo 2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 18 ottobre 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare, quale legale rappresentante di una società, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, in relazione all'IRES di euro 175.927,00, al fine di evadere tale imposta. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato, sul rilievo che la Corte d'appello si sarebbe limitata a valorizzare, a tal fine, l'obbligo di legge di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo di doglianza, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al ritenuto superamento della soglia di imposta evasa. La difesa sostiene che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare i dati contenuti nella relazione della Guardia di Finanza. In terzo luogo, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza dell'imputato in ordine al superamento della soglia di punibilità dell'imposta evasa. Non si sarebbe considerato, in particolare, che all'epoca dei fatti la soglia di punibilità era di euro 77.468,53, né che l'imputato era stato nominato legale rappresentante solo il 6 settembre 2006 e, pertanto, ben oltre l'approvazione del bilancio del 2005 della società. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile. Secondo il testo dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 vigente all'epoca dei fatti, È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro 77.468,53 (lire centocinquanta milioni)». Il testo attualmente vigente prevede, invece, che «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila». Ал 2 Risulta dall'imputazione che l'imposta evasa è di euro 175.927,00; ammontare ampiamente superiore sia rispetto alla soglia di punibilità vigente all'epoca dei fatti sia rispetto alla più bassa soglia di punibilità attualmente vigente. L'entità di tale superamento è stata correttamente posta dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione in capo all'imputato, unitamente alla piena consapevolezza da parte dello stesso dell'esatto ammontare dell'imposta che sarebbe stata dovuta, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno 2005 della società. Né la difesa ha addotto alcuno specifico elemento da cui possa desumersi che l'imputato non abbia omesso di presentare la direzione dei redditi se non allo scopo di evadere l'imposta. Ne deriva l'inammissibilità, per genericità, del primo motivo di ricorso. Inammissibile, per analoghe ragioni, è anche il secondo motivo, perché con lo stesso ci si limita ad asserire che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare i dati contenuti nella relazione della Guardia di Finanza, senza sostanzialmente prendere in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato, da cui emerge che i dati contabili che hanno portato alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, come confermato dalla prova testimoniale e documentale, erano stati tratti dallo stesso bilancio della società del 2005. Sono infatti emersi ricavi per complessivi euro 13.258.096,00 e, nella nota integrativa al bilancio, è indicato l'esatto importo dell'IRES dovuta, in ragione di euro 175.927,00, in mancanza di presentazione di dichiarazione dei redditi e di versamento. Generico è anche il terzo motivo di ricorso, con cui si intende contestare la sussistenza della consapevolezza, in capo all'imputato, del superamento della soglia di punibilità. È sufficiente richiamare, sul punto, quanto già sopra rilevato circa la differenza, assai significativa, fra l'imposta evasa e detta soglia, nonché circa l'evidente conoscenza da parte dell'imputato dell'imposta che sarebbe stata dovuta, essendo stato egli nominato legale rappresentante - secondo quanto riportato nel suo ricorso - in un momento successivo rispetto all'approvazione del bilancio della società, dal quale emergeva l'ammontare dell'imposta. Né può sostenersi che l'accertamento tributario abbia avuto carattere induttivo, perché come più volte osservato l'ammontare dell'imposta risulta non da presunzioni o calcoli, ma dalla semplice lettura della nota integrativa al bilancio, redatta nell'ambito della stessa società. 4. -Né può essere in questa sede dichiarata la prescrizione del reato, commesso il 31 ottobre 2006, per il quale il relativo termine sarebbe decorso il 30 aprile 2014, ovvero dopo la pronuncia della sentenza d'appello. In presenza di un ricorso A 3 inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Alessandro M. Andronio Ами DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 IL ZANDEL IERE"པའི་ARLuana Maxiani 4