Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5216
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Sentenza 15 dicembre 2005

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In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il reato permanente omissivo di inosservanza, senza giustificato motivo, dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore (art. 14, comma quinto ter D.L. 25 luglio 1998 n. 286, conv. nella legge 30 luglio 2002 n. 189, successivamente modificato dal D.L. 14 settembre 2004 n. 241, conv. nella legge 12 novembre 2004 n. 271), iniziato sotto la vigenza della legge n. 189 del 2002 - che lo sanzionava a titolo di contravvenzione - e protrattosi dopo l'entrata in vigore della legge 271 del 2004, che lo configura come delitto doloso, é punito a titolo di contravvenzione, qualora nell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma quinto bis non siano indicate le nuove e più gravi conseguenze penali della trasgressione. (In motivazione la Corte osserva che in tale ipotesi, poiché la condotta sanzionata dal comma quinto ter dell'art. 14, consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore "ai sensi del comma quinto bis", il quale prevede che nel provvedimento siano indicate le conseguenze penali e, quindi, le specifiche sanzioni irrogabili della trasgressione, fa difetto un presupposto indispensabile della nuova e più grave norma incriminatrice, ossia la notifica di un ordine di allontanamento accompagnato dall'avviso che la sua violazione costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5216
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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