Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il reato permanente omissivo di inosservanza, senza giustificato motivo, dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore (art. 14, comma quinto ter D.L. 25 luglio 1998 n. 286, conv. nella legge 30 luglio 2002 n. 189, successivamente modificato dal D.L. 14 settembre 2004 n. 241, conv. nella legge 12 novembre 2004 n. 271), iniziato sotto la vigenza della legge n. 189 del 2002 - che lo sanzionava a titolo di contravvenzione - e protrattosi dopo l'entrata in vigore della legge 271 del 2004, che lo configura come delitto doloso, é punito a titolo di contravvenzione, qualora nell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma quinto bis non siano indicate le nuove e più gravi conseguenze penali della trasgressione. (In motivazione la Corte osserva che in tale ipotesi, poiché la condotta sanzionata dal comma quinto ter dell'art. 14, consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore "ai sensi del comma quinto bis", il quale prevede che nel provvedimento siano indicate le conseguenze penali e, quindi, le specifiche sanzioni irrogabili della trasgressione, fa difetto un presupposto indispensabile della nuova e più grave norma incriminatrice, ossia la notifica di un ordine di allontanamento accompagnato dall'avviso che la sua violazione costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1296
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 029033/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FERRARA;
nei confronti di:
1) RU AN, N. IL 07/09/1983;
avverso SENTENZA del 21/05/2005 TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Con sentenza in data 21/05/2005 emessa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. il Tribunale monocratico di Ferrara, davanti al quale l'imputato era stato condotto ai sensi dell'art. 449 c.p.p. per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, ha assolto il cittadino moldavo RU DR per insussistenza del fatto dall'imputazione di avere violato il D.Lgs. 25 giugno 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, inserito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, che gli era stata contestata per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato che gli era stato impartito l'08/05/2004 dal Questore di Ravenna, ai sensi dello stesso articolo, comma 5 bis, in seguito alla mancata esecuzione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa, fatto accertato in Ferrara il 18/05/2005. Ha ritenuto il Tribunale che, essendo il decreto del Questore stato notificato al RU prima della modifica legislativa che ha trasformato il reato di cui si tratta da contravvenzione in delitto, mancasse la prova della consapevolezza da parte dell'imputato delle conseguenze penali della trasgressione e facesse inoltre difetto la prova che all'epoca egli conoscesse la lingua italiana e ha concluso nel senso che non potessero quindi trovare applicazione nel caso di specie ne' la norma, da considerarsi abrogata, che puniva il mancato allontanamento come contravvenzione ne' la nuova norma che lo punisce come delitto.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il locale Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e carenza di motivazione sotto entrambi i profili.
Si rileva anzitutto nei motivi di ricorso che si tratta di reato permanente e si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non vi è affatto discontinuità tra la normativa vigente all'epoca dell'inizio della consumazione e quella, più severa, vigente all'epoca dell'accertamento; si afferma ancora che l'imputato era tenuto, ai sensi dell'art. 5 c.p., a conoscere la modifica entrata in vigore mentre ancora perdurava la sua illecita condotta omissiva;
si fa quindi richiamo, per sostenere l'applicabilità a tutta la condotta della sopravvenuta norma incriminatrice, a pronunce di questa Corte (Sez. 2^, 08/02/1996, P.M. in proc. Oliva, rv. 204.270; Sez. 3^, 28/01/1993, Guadalupi e altri, rv. 194.106) che in situazioni analoghe di successione di norme penali nel tempo si sono espresse in tal senso;
si censura in ogni caso che il giudice abbia ritenuto che la condotta del RU non avesse più alcun rilievo penale;
e si rileva ancora che non era stato mai dall'imputato dedotto di non comprendere la lingua italiana e che comunque il decreto di espulsione e l'ordine di espulsione erano stati corredati, non essendo disponibile personale che conoscesse la sua lingua di origine, da traduzione in lingua inglese.
Il ricorso è fondato, nei limiti di cui ora si dirà.
La fattispecie di cui alla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 14, comma 5 ter, introdotta nel corpo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è
stata in origine configurata in modo da sanzionare penalmente come contravvenzione - avente i caratteri propri del reato omissivo permanente (cfr. al riguardo, tra le molte, la sentenza di questa Sezione 07/11/2003, P.M. in proc. Ben Rhouma, rv. 226.624) - la condotta dello straniero che, in assenza di giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis, ordine che, per quanto da quest'ultima disposizione espressamente stabilito, deve essere dato con provvedimento scritto recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
Era inizialmente previsto, ai sensi del citato art. 14 ter, comma 5 quinquies, l'arresto obbligatorio del trasgressore ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 08/07/2004 n. 223 e a tale pronuncia si è uniformato il D.L. 14 settembre 2004, n. 241, recante nuova disciplina della materia, che ha escluso il reato in questione dal novero di quelli per cui è possibile adottare la misura precautelare.
Con la Legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271 si è però deciso di trasformare, tranne che per un'ipotesi in cui non rientra il caso di specie, la contravvenzione in delitto per cui è nuovamente previsto l'arresto obbligatorio.
Se la conseguenza più rilevante di questa modifica è stato un fortissimo inasprimento della risposta sanzionatoria, si è però anche verificata, essendo le ipotesi delittuose punibili solo se commesse con dolo, una parziale abolitio criminis per quanto concerne le condotte trasgressive connotate solamente da colpa. Ed è proprio l'assenza di dolo, sotto il profilo della non provata conoscenza della lingua italiana da parte del RU all'epoca in cui gli è stato notificato l'ordine del Questore, una delle ragioni che il Tribunale di Ferrara ha posto a base la decisione assolutoria. La motivazione sul punto è però solo apparente e quindi in sostanza mancante, il che costituisce violazione di legge, riducendosi a una mera ingiustificata illazione.
Il Tribunale ha invero dato atto che l'imputato ha dimostrato di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana e che, stando alle sue dichiarazioni, quando gli era stato notificato l'ordine del Questore era nel nostro Paese già da circa un anno;
e lo stesso imputato d'altra parte non risulta avere mai sostenuto di non essere stato in grado di comprendere tale ordine per ignoranza sia della lingua italiana che di quella inglese in cui era stato tradotto. La sentenza impugnata va censurata anche nella parte in cui - a fronte della inottemperanza del RU a un ordine di allontanamento che, in conformità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 ter, comma 5 bis, recava l'indicazione di quelle che erano allora le conseguenze penali della trasgressione e deve ritenersi quindi sotto tale profilo pienamente legittimo, inottemperanza iniziata quando la violazione del predetto articolo, comma 5 ter, era configurata come contravvenzione e proseguita senza soluzione di continuità anche dopo la trasformazione in delitto - ha ritenuto che tale condotta omissiva non fosse in alcun modo sanzionarle, non essendo applicabili non solo la nuova più severa norma incriminatrice, del che si dirà più avanti, ma neppure quella precedente, soluzione che non può ritenersi giuridicamente corretta ed equilibrata nella particolare situazione che si è venuta a creare con la modifica operata dalla L n. 271 del 2004. Va tenuto presente al riguardo che per effetto di tale modifica si è verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità, avendo in comune sia l'interesse tutelato che l'elemento strutturale rappresentato dal tipo di condotta sanzionata. Trattandosi di reato permanente, in un quadro siffatto tra le due norme incriminatici sotto la cui vigenza si è protratta la condotta omissiva del RU dovrebbe normalmente trovare applicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal P.M. ricorrente, quella più severa che è sopravvenuta, ma ciò non è possibile per la ragione esattamente individuata nell'unica parte della sentenza impugnata che si sottrae a censura.
Ed invero, poiché la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 ter, comma 5 ter, consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore "ai sensi del comma 5 bis", il quale prevede che nel provvedimento siano indicate le conseguenze penali (e quindi le specifiche sanzioni irrogabili) della sua trasgressione, fa nel caso di specie difetto quello che della nuova norma incriminatrice rappresenta un presupposto indispensabile, e cioè la notifica di un ordine di allontanamento accompagnato dall'avviso che la sua violazione costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni. Questo avvertimento il RU non ha mai ricevuto, poiché nell'ordine che gli è stato notificato lo si avvisava che se si fosse trattenuto nel territorio dello Stato sarebbe stato punibile a titolo di contravvenzione con l'arresto da sei mesi a un anno, e l'ostacolo all'applicazione della nuova norma incriminatrice rappresentato sul piano giuridico e dell'equità da questa indicazione divenuta fuorviante non è superabile con il richiamo all'art. 5 c.p., come vorrebbe il P.M. ricorrente, trattandosi di fattispecie in cui eccezionalmente il legislatore ha ritenuto opportuno demandare la funzione informatrice delle conseguenze della violazione allo stesso provvedimento amministrativo la cui inosservanza è penalmente sanzionata.
Ciò posto, deve ritenersi però erronea, oltre che inaccettabile sul piano della ragionevolezza perché farebbe all'atto pratico conseguire addirittura l'impunità della trasgressione da una iniziativa legislativa diretta a inasprire la risposta penale, la conclusione alla quale il Tribunale è pervenuto secondo cui la condotta omissiva attributo al RU non sarebbe in alcun modo sanzionabile.
Nella delineata situazione di continuità non vi e invero ragione, una volta ritenuto che non possa operare nel caso di specie la norma più severa che l'ha sostituita, di escludere l'applicabilità al reato permanente di carattere omissivo che è stato contestato all'imputato, qualora vengano verificati in concreto tutti gli estremi della fattispecie, della norma incriminatrice, configurante una contravvenzione, che era in vigore quando è iniziata la violazione.
La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata con rinvio e, trattandosi di ricorso immediato, gli atti a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4, devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di
Bologna affinché proceda, tenendo conto dei sopra enunciati principi al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006