Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2014, n. 30469
CASS
Sentenza 13 giugno 2014

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Massime1

Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d'imputazione, di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.

Commentari2

  • 1Errore nella lettura della TAC, colpa del radiologo ma .. (Cass. 4063/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 febbraio 2021

    L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da …

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  • 2Linee guida applicate correttamente e colpa lieve: medico “salvo”
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 9 agosto 2017

    Linee guida applicate correttamente: con la legge Balduzzi il medico è tutelato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38534/2017 Secondo quanto disposto dalla legge Balduzzi, in tema di responsabilità medica, le linee guida applicate correttamente operano come direttiva scientifica per colui che esercita le professioni sanitarie costituendo una sorta di scudo avverso tutte quelle istanze punitive che non siano rivolte ad errori gravi. Questa la decisione della IV Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38534, depositata il 2 agosto 2017 . Il caso i ricorrenti erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2014, n. 30469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30469
Data del deposito : 13 giugno 2014

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