CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10069 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA RI MI nata ad [...] 1'11/5/1964 avverso l'ordinanza del 26 luglio 2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Gennaro Lepre che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RI MI PA, quale terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza, funzionale alla confisca per sproporzione, emesso nel procedimento a carico di NT OC, coniuge della PA, indagato per i reati di partecipazione, in qualità capo, dirigente e promotore, dell'omonima associazione mafiosa e per numerosi reati fine di intestazione fittizia, autoriciclaggio, e tentata estorsione, aggravati ai sensi Penale Sent. Sez. 6 Num. 10069 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/01/2023 de'll'art. 416-bis. 1 cod: pen., in relazione ai Squali è stato sottopos-to ad ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 aprile 2022. In particolare, il provvedimento cautelare ha sottoposto a vincolo i seguenti beni: - il 50% del capitale sociale della PA s.r.I.; -tre fabbricati siti in Afragola;
- un terreno sito in Afragola;
- una polizza assicurativa ramo vita. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di RI MI PA, avv. Gennaro Lepre, deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Violazione degli artt. 25 Cost., 33 e 178 cod. proc. pen. in relazioni alla illegittima sostituzione, in violazione delle previsioni tabellari o, comunque, delle direttive del C.S.M. cui devono uniformarsi, del Giudice assegnatario del procedimento, in procinto di assentarsi per ferie, con il Presidente aggiunto dell'Ufficio G.I.P. 2.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione alla omessa prova da parte della Pubblico Ministero dell'interposizione fittizia, non operando nei confronti del terzo intestatario la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale ed avendo, invece, la ricorrente dimostrato la lecita provenienza dei beni attraverso la produzione di una scheda patrimoniale a firma del dott. Castaldo. 3. Con atto depositato il 16 gennaio 2023 il difensore della ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del principio del giudice naturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 2 Orbene, nel caso esame, prescindendo dal primo motivo 'perché oggetto di rinuncia, si osserva che non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome della ricorrente, reputandoli, con argomenti logici e conducenti, oggetto di interposizione fittizia e nella effettiva titolarità da parte del marito, NT OC. Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze dell'indagine patrimoniale, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi sia alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche a questa riferibili che alla loro effettiva titolarità da parte di NT OC. In particolare, partendo dalle indagini patrimoniali svolte dal GICO, l'ordinanza impugnata ha, innanzitutto, considerato: a) che le indagini svolte nel tempo hanno acclarato il frequente ricorso alle intestazioni fittizie da parte dei RA OC al fine di dissimulare i patrimoni illecitamente accumulati;
b) i modesti redditi dichiarati da NT OC, unitamente al mancato svolgimento di un'attività lecita ed alla sua partecipazione, in posizione apicale, nell'omonimo clan di camorra facente capo alla sua famiglia, non solo dal 2011, come contestato nel presente procedimento, ma anche in periodi precedenti, come risultante dalle acquisizioni sintetizzate nell'ordinanza custodiale (è stato infatti condannato in via definitiva, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con contestazione fino al 1988 ed è imputato in altro procedimento in cui la contestazione è chiusa al 2000). Ha, quindi, considerato i redditi dichiarati dalla ricorrente, risultati modesti nel periodo dal 2000 al 2008 e poi notevolmente incrementati, in concomitanza con la costituzione della società PA s.r.l. dal 2009 al 2019. In particolare, è stato evidenziato che una parte dei redditi negli anni 2001-2004 derivava dal rapporto di lavoro con la ditta individuale LA AN, moglie di IG OC, sottoposta in via definitiva a confisca di prevenzione, in quanto ritenuta riconducibile a IG OC ed oggetto di reimpiego di capitale illecito. Sulla base di tali accertamenti patrimoniali, della composizione del nucleo familiare della ricorrente e delle spese medie di mantenimento di un nucleo di cinque persone, l'ordinanza ha ritenuto la sua incapacità patrimoniale a sostenere gli acquisti della polizza vita (risalente al 2000, anno in cui la ricorrente non ha dichiarato alcun reddito) e dei due immobili, nonché la costituzione della società PA ( tutti risalenti al 2006), aggiungendo, quanto alla PA, le seguenti ulteriori considerazioni rafforzative della ritenuta disponibilità del bene in capo al coniuge della ricorrente: a) dalle indagini è emerso che detta società, pur operando formalmente nel settore immobiliare, era stata costituita e gestita dai 3 RA OC per gestire l'AR . già oggetto di confis. ca di prevenzione;
ID.) la società è stata formalmente costituita dalla ricorrente e dalla cognata, benché entrambe non abbiano mai svolto alcuna attività immobiliare. Ad analoghe considerazioni è, infine, pervenuto il Tribunale in relazione al fondo acquistato nel 2019, partendo dal presupposto che tutti gli incrementi patrimoniali successivi alla costituzione della PA (avvenuta nel 2006), incrementi che gli accertamenti patrimoniali svolti hanno riscontrato in termini esponenziali rispetto ai redditi precedenti della ricorrente a partire dall'anno 2009 e fino al 2019, costituiscono il frutto del reimpiego di somme provenienti dalle attività illecite del sodalizio. 1.1 Così facendo, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto, senza alcuna inversione dell'onere della prova e attraverso una logica e coerente lettura degli elementi fattuali sopra indicati, non limitandosi alla sola sproporzione, ha argomentato in merito alla titolarità effettiva dei beni attinti da sequestro in capo all'imputato. Va, infatti, premesso che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, rv. 254699). Tuttavia, la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito può assumere valenza probatoria ove questa, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. In ogni caso, tale sproporzione va valutata con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5 , n. 53449 del 16/10/2018 Hunag Xiaoping Rv. 275406). Inoltre, con riferimento ai terzi legati all'imputato da una relazione personale qualificata di coniugio o di filiazione, questa Corte ha condivisibilmente affermato che la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre 4 O Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. <-7-- ---;:, Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 < W c :---- cireostanze che caratterizzano il fatto concreo, appaia dimostrati .va della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177; Sez. 6, n. 38150 del 16/9/2021, Gjolaj, Rv. 282115). Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelannento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). in tal caso, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. Di contro, il terzo, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, invece, un onere di allegazione relativo agli elementi fattuali idonei a confutare la tesi accusatoria e ad indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà. L'ordinanza impugnata, muovendosi nel solco di tali coordinate ermeneutiche, ha ineccepibilmente desunto l'interposizione fittizia della ricorrente in relazione ai beni in sequestro sulla base di una analitica valutazione degli elementi di fatto emergenti dalle indagini patrimoniali e finanziarie rispetto alle quali, gli elementi addotti a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte della PA dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Gennaro Lepre che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RI MI PA, quale terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza, funzionale alla confisca per sproporzione, emesso nel procedimento a carico di NT OC, coniuge della PA, indagato per i reati di partecipazione, in qualità capo, dirigente e promotore, dell'omonima associazione mafiosa e per numerosi reati fine di intestazione fittizia, autoriciclaggio, e tentata estorsione, aggravati ai sensi Penale Sent. Sez. 6 Num. 10069 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/01/2023 de'll'art. 416-bis. 1 cod: pen., in relazione ai Squali è stato sottopos-to ad ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 aprile 2022. In particolare, il provvedimento cautelare ha sottoposto a vincolo i seguenti beni: - il 50% del capitale sociale della PA s.r.I.; -tre fabbricati siti in Afragola;
- un terreno sito in Afragola;
- una polizza assicurativa ramo vita. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di RI MI PA, avv. Gennaro Lepre, deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Violazione degli artt. 25 Cost., 33 e 178 cod. proc. pen. in relazioni alla illegittima sostituzione, in violazione delle previsioni tabellari o, comunque, delle direttive del C.S.M. cui devono uniformarsi, del Giudice assegnatario del procedimento, in procinto di assentarsi per ferie, con il Presidente aggiunto dell'Ufficio G.I.P. 2.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione alla omessa prova da parte della Pubblico Ministero dell'interposizione fittizia, non operando nei confronti del terzo intestatario la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale ed avendo, invece, la ricorrente dimostrato la lecita provenienza dei beni attraverso la produzione di una scheda patrimoniale a firma del dott. Castaldo. 3. Con atto depositato il 16 gennaio 2023 il difensore della ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del principio del giudice naturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 2 Orbene, nel caso esame, prescindendo dal primo motivo 'perché oggetto di rinuncia, si osserva che non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome della ricorrente, reputandoli, con argomenti logici e conducenti, oggetto di interposizione fittizia e nella effettiva titolarità da parte del marito, NT OC. Il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze dell'indagine patrimoniale, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi sia alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche a questa riferibili che alla loro effettiva titolarità da parte di NT OC. In particolare, partendo dalle indagini patrimoniali svolte dal GICO, l'ordinanza impugnata ha, innanzitutto, considerato: a) che le indagini svolte nel tempo hanno acclarato il frequente ricorso alle intestazioni fittizie da parte dei RA OC al fine di dissimulare i patrimoni illecitamente accumulati;
b) i modesti redditi dichiarati da NT OC, unitamente al mancato svolgimento di un'attività lecita ed alla sua partecipazione, in posizione apicale, nell'omonimo clan di camorra facente capo alla sua famiglia, non solo dal 2011, come contestato nel presente procedimento, ma anche in periodi precedenti, come risultante dalle acquisizioni sintetizzate nell'ordinanza custodiale (è stato infatti condannato in via definitiva, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con contestazione fino al 1988 ed è imputato in altro procedimento in cui la contestazione è chiusa al 2000). Ha, quindi, considerato i redditi dichiarati dalla ricorrente, risultati modesti nel periodo dal 2000 al 2008 e poi notevolmente incrementati, in concomitanza con la costituzione della società PA s.r.l. dal 2009 al 2019. In particolare, è stato evidenziato che una parte dei redditi negli anni 2001-2004 derivava dal rapporto di lavoro con la ditta individuale LA AN, moglie di IG OC, sottoposta in via definitiva a confisca di prevenzione, in quanto ritenuta riconducibile a IG OC ed oggetto di reimpiego di capitale illecito. Sulla base di tali accertamenti patrimoniali, della composizione del nucleo familiare della ricorrente e delle spese medie di mantenimento di un nucleo di cinque persone, l'ordinanza ha ritenuto la sua incapacità patrimoniale a sostenere gli acquisti della polizza vita (risalente al 2000, anno in cui la ricorrente non ha dichiarato alcun reddito) e dei due immobili, nonché la costituzione della società PA ( tutti risalenti al 2006), aggiungendo, quanto alla PA, le seguenti ulteriori considerazioni rafforzative della ritenuta disponibilità del bene in capo al coniuge della ricorrente: a) dalle indagini è emerso che detta società, pur operando formalmente nel settore immobiliare, era stata costituita e gestita dai 3 RA OC per gestire l'AR . già oggetto di confis. ca di prevenzione;
ID.) la società è stata formalmente costituita dalla ricorrente e dalla cognata, benché entrambe non abbiano mai svolto alcuna attività immobiliare. Ad analoghe considerazioni è, infine, pervenuto il Tribunale in relazione al fondo acquistato nel 2019, partendo dal presupposto che tutti gli incrementi patrimoniali successivi alla costituzione della PA (avvenuta nel 2006), incrementi che gli accertamenti patrimoniali svolti hanno riscontrato in termini esponenziali rispetto ai redditi precedenti della ricorrente a partire dall'anno 2009 e fino al 2019, costituiscono il frutto del reimpiego di somme provenienti dalle attività illecite del sodalizio. 1.1 Così facendo, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto, senza alcuna inversione dell'onere della prova e attraverso una logica e coerente lettura degli elementi fattuali sopra indicati, non limitandosi alla sola sproporzione, ha argomentato in merito alla titolarità effettiva dei beni attinti da sequestro in capo all'imputato. Va, infatti, premesso che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, rv. 254699). Tuttavia, la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito può assumere valenza probatoria ove questa, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. In ogni caso, tale sproporzione va valutata con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5 , n. 53449 del 16/10/2018 Hunag Xiaoping Rv. 275406). Inoltre, con riferimento ai terzi legati all'imputato da una relazione personale qualificata di coniugio o di filiazione, questa Corte ha condivisibilmente affermato che la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre 4 O Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. <-7-- ---;:, Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 < W c :---- cireostanze che caratterizzano il fatto concreo, appaia dimostrati .va della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177; Sez. 6, n. 38150 del 16/9/2021, Gjolaj, Rv. 282115). Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelannento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). in tal caso, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. Di contro, il terzo, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, invece, un onere di allegazione relativo agli elementi fattuali idonei a confutare la tesi accusatoria e ad indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà. L'ordinanza impugnata, muovendosi nel solco di tali coordinate ermeneutiche, ha ineccepibilmente desunto l'interposizione fittizia della ricorrente in relazione ai beni in sequestro sulla base di una analitica valutazione degli elementi di fatto emergenti dalle indagini patrimoniali e finanziarie rispetto alle quali, gli elementi addotti a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte della PA dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.