Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN03888/0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente - R.G.N. 6148/98 MERCURIO Rel. Consigliere- Cron.8319 Dott. Ettore Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 07/12/00 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente 64 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NO IO;
- intimato avversO la sentenza n. 1806/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 22/05/97 R.G.N. 5705/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 15239 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore Ener -1- MERCURIO;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso dichiarazione di inammissibilità ed in subordine il rigetto. Emr -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza in data -14 aprile 17 maggio 1997, riformando l'impugnata decisione pretorile in accoglimento dell'appello proposto da GI IN, ha accolto la domanda avanzata da quest'ultimo nei confronti del e conseguentemente ha dell'Interno,Ministero del Petino alla dichiarato il diritto corresponsione della pensione mensile di cui alla legge n. 382 del 1970, quale cieco totale, a decorrere dal 1° maggio 1989 condizionalmente alla sussistenza del prescritto requisito reddituale, condannando il detto Ministero al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi legali sono al soddisfo. Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il Ministero, denunziando con l'unico motivo di ricorso violazione di legge e carenza di 3 e n. 5 c.p.c.), motivazione (ex art. 360 n. lamenta che il Tribunale, riconoscendo al IN i Emir requisiti della cecità assoluta, abbia fatto 3 riferimento in modo generico "alla norma di cui alla legge n. 382/1970" che definisce detta minorazione. Rileva poi la imprecisione della condanna al pagamento della pensione mensile, corrispondente solo parzialmente alla provvidenza da devolvere ai ciechi assoluti, e l'imprecisione anche della consulenza tecnica sul punto del grado di cecità riscontrato, osservando inoltre che il IN era titolare di indennità di accompagnamento, quale invalido, riconosciuta anche in base ad un accertato "gravissimo deficit visivo". 2.- Il motivo va disatteso risultando le svolte censure generiche ed idonee ad integrare valido motivo di ricorso in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.. Ed invero la apoditticamente dedotta "violazione di legge" non si accompagna ad una chiara specifica indicazione delle norme di diritto su cui la denunzia si fonda, con conseguente inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c.. Così pure del tutto imprecisata oltre che è la deduzione, contenuta nella oscura titolazione del motivo, di "carenza di motivazione Ener decreto decisivo"; mentre nel testo del su un si lamentano sommariamente varie ricorso "imprecisioni" senza la specifica indicazione delle precise ragioni di lamentate insufficienze ° carenze, e senza che neppure siano riportate in maniera idonea e completa le parti della relazione della consulenza tecnica alla quale sono riferite corrispondenti doglianze. Il che costituisce pure inosservanza del principio di c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione (parimenti integrante violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c.), secondo cui i motivi di tale ricorso non possono essere ricercati al di fuori del contesto del ricorso stesso né desunti da elementi estranei ad esso e ricavabili dagli atti del pregresso giudizio di merito (tra le molte, Cass. 25 maggio 1995 n. 5742). Anche il n mero riferimento ad altra indennità percepita dal IN non è idoneo di per sé, così come formulato in ricorso, ad integrare idonea denunzia di vizio riconducibile alla previsione del citato art. 360 c.p.c.. 3.- In base a tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non v'ha luogo per una pronuncia sulle spese 5 del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 7 dicembre 2000. MO Santo jauni Мебично I! Presidente: It Cons. estensore: Enge - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 Oggi, A CASS IL COLLABORATORE M Re E DI CANCELLERIACANE R P O A O Z N I S I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S N T L I S E 3 N O D -7 G P I S O IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G T G T IS E U IT L L G IR E A R D L L O E D