CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 9978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9978 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 9978 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/11/2022 FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 9.3.2022 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato, tra gli altri, da LA IU, avverso la sentenza con cui la corte di appello di Catanzaro, in data 16.11.2020, aveva confermato la condanna del suddetto LA alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 513 bis, c.p., 7, I. n. 203/91, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte LA IU ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. Osserva il difensore del ricorrente che il LA IU, unitamente al fratello AN, era stato assolto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in sede di giudizio abbreviato, dal reato ex art. 513 bis, c.p., di cui al capo 26 bis) dell'imputazione, per avere, in concorso con altri soggetti, compiuto atti di concorrenza mediante minacce esplicite e violenza, consistita nell'avere percosso ZI IO e UP MA, al fine di riservare la vendita di bombole di gas ai sodali della cosca di stampo mafioso dei PA nel territorio di riferimento, laddove gli stessi imputati, con la medesima sentenza erano stati condannati per l'estorsione di cui al capo 26), consumata sempre in concorso con le medesime persone in danno di ZI e UP, al fine di costringere questi ultimi a non esercitare la propria attività di rivendita di bombole di gas nel comune di Cropani, controllato dall'indicato sodalizio. L'assoluzione, passata in giudicato perché il pubblico ministero non aveva impugnato sul punto la sentenza di primo grado, era stata motivata dalla circostanza che, come emergeva dal contenuto della conversazione intercettata n. 347 del 7.2.2014, erano stati ZI e UP ad agire per impedire ai LA di vendere le bombole di gas nel comune di Sersale, mentre dalla successiva conversazione n. 390 del 9.2.2014 si desumeva che, in ragione dello "sgarbo" di cui si erano resi protagonisti, ai suddetti ZI e UP, nel corso di un incontro al quale aveva partecipato lo stesso PA e al quale pacificamente non avevano preso parte i LA, era stato intimato loro di non svolgere la loro attività nei comuni serviti dai PA e, in particolare, all'interno del "Villaggio Carrao". Con sentenza del 16.11.2020, tuttavia, la corte di appello di Catanzaro, previa diversa qualificazione del fatto di cui al capo n. 26) nel reato ex art. 513 bis, c.p., condannava entrambi i fratelli LA per tale reato, senza considerare l'intervenuta assoluzione, passata in giudicato, per il fatto di cui al capo n. 26 bis). Sul punto la difesa dei LA aveva proposto ricorso per cassazione, evidenziando come l'asserita riconducibilità ad unitarietà delle condotte di cui ai capi n. 26) e n. 26 bis), previa riqualificazione dell'estorsione nel reato di cui all'art. 513 bis, c.p., aggravato ex art. 7, I. n. 203/91, da cui i LA erano già stati assolti, determinasse un'inammissibile violazione dell'intangibilità del giudicato, oltre a rappresentare una sostanziale reformatio in peius del provvedimento impugnato nei riguardi dei suddetti imputati. Sicché avrebbe commesso un vero e proprio errore percettivo la sezione della Suprema Corte investita della decisione del ricorso, nell'affermare che la censura dedotta riguardava la mancanza di un percorso argomentativo che esplicitasse le ragioni per le quali i LA dovevano ritenersi responsabili del reato, come riqualificato, di cui al capo n. 26), unificato al capo n. 26 bis), errore reso evidente dalla circostanza che, al fine di rigettare il ricorso sul punto, la Corte rinviava alle ragioni svolte in motivazione per rigettare l'impugnazione proposta dal PA NI, la cui posizione è completamente separata da quella dei LA, non essendo egli mai stato assolto dal reato di cui al capo n. 26 bis). 3. Con requisitoria scritta del 4.10.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per violazione del principio della cd. autosufficienza. 3.1. Con conclusioni del 3.11.2022 il difensore dell'imputato, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, insisteva per 2 l'accoglimento del ricorso, producendo i provvedimenti giurisdizionali su cui si erano concentrate le doglianze del Procuratore Generale. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Tanto premesso nessun errore né materiale, né di fatto risulta commesso dalla Corte di cassazione nella sentenza oggetto di ricorso. Ciò si evince dalla lettura del seguente passaggio argomentativo, in cui il giudice di legittimità affronta e risolve proprio la questione di cui il ricorrente lamenta la mancata comprensione. "Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 24 Cost., in relazione agli artt. 597 e 648 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere IU LA responsabile delle attività criminose ascrittegli al capo 26, così come riqualificato e unificato al capo 26 bis, senza considerare, in violazione del divieto di reformatio in peius, che, per quest'ultima fattispecie, l'imputato era stato assolto nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto. 3 Si tratta, invero, di una doglianza la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, relativi al ricorso per cassazione proposto da NI PA, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la censura difensiva. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame" (cfr. p. 165). Tale motivazione va integrata con le ulteriori argomentazioni svolte poche pagine prima dalla stessa Corte di cassazione esaminando la posizione del fratello AN, assolutamente sovrapponibile a quella di LA IU. "Alle considerazioni esposte nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, cui si rinvia ulteriormente, deve aggiungersi che il percorso argonnentativo sulla base del quale veniva disposta l'unificazione delle fattispecie di cui ai capi 26 e 26 bis della rubrica, con la conseguente riqualificazione del reato contestato a AN LA ex art. 513-bis cod. pen., oltre che giuridicamente ineccepibile, appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie. Basti, in proposito, richiamale il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 436 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro, affermava: «Ritiene in altri termini la Corte che la vicenda descritta ai capi 26 e 26 bis non possa essere scissa in fasi differenti, esprimendo le condotte un unico reato, articolatosi in più fasi, da sussumere nella fattispecie pluriaggravata di cui all'art. 513-bis c.p.» Infatti, se «letta in tal modo vengono meno le più significative censure espresse negli atti di appello che devono condividersi nella parte in cui non è possibile individuare, nel caso di specie, il profitto ingiusto che deve caratterizzare la fattispecie di estorsione, essendo in presenza di condotte di minaccia e di violenza fisica intese a coartare la libertà di impresa delle parti offese rappresentando quest'ultimo l'elemento specializzante e tipico della fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.» (cfr. pp. 161-162). 4 Il rinvio all'esame della posizione del PA trova la sua logica nel fatto che in tale sede la motivazione indica le ragioni per cui il ricorrente PA e gli altri coimputati nel medesimo reato, tra cui i fratelli LA, debbano considerarsi responsabili del reato di cui all'art. 513 bis, c.p. Rileva, infatti, la Prima Sezione della Suprema Corte, "Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui ai capi 26 e 26 bis della rubrica, cosi come qualificata nel giudizio di appello, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 436- 442 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento diretto di NI PA nelle attività anticoncorrenziali finalizzate a ostacolare le attività imprenditoriali di EN UP e IO ZI. Gli esiti di queste intercettazioni, infatti, documentano il brutale pestaggio subito dalle persone offese, EN UP e IO ZI - due imprenditori che operavano a Cropani Marina, nel settore della distribuzione di bombole a gas, che ammettevano di essere stati aggrediti da ES CO, AN OB CO, IU LA e AN LA, che gli avevano chiesto di non offrire più i loro servizi commerciali a soggetti che erano da tempo loro clienti (cfr. p. 84). Nella sentenza oggetto di ricorso, pertanto, con un limpido percorso motivazionale sono state esplicitate le ragioni per cui l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo n. 26 bis) non ha rappresentato un ostacolo alla condanna dei LA per il reato di cui al capo n. 26), diversamente qualificato rispetto alla sua originaria contestazione, avendo la Corte di Cassazione condiviso la valutazione operata al riguardo dalla corte di appello di Catanzaro, che, pur ritendo configurabile nel caso in esame un unico reato, ne ha scomposto la realizzazione in due condotte distinte, poste in essere a circa due ore di distanza l'una dall'altra, condannando i fratelli LA solo per la prima, alla quale essi parteciparono, e non per la seconda, in relazione alla 5 quale vennero condannati esclusivamente PA NI, PA RD e CO AN OB. Il ricorso, dunque, appare manifestamente infondato e per tale ragione va dichiarato inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.11.2022.
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 9978 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/11/2022 FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 9.3.2022 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato, tra gli altri, da LA IU, avverso la sentenza con cui la corte di appello di Catanzaro, in data 16.11.2020, aveva confermato la condanna del suddetto LA alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 513 bis, c.p., 7, I. n. 203/91, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte LA IU ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. Osserva il difensore del ricorrente che il LA IU, unitamente al fratello AN, era stato assolto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in sede di giudizio abbreviato, dal reato ex art. 513 bis, c.p., di cui al capo 26 bis) dell'imputazione, per avere, in concorso con altri soggetti, compiuto atti di concorrenza mediante minacce esplicite e violenza, consistita nell'avere percosso ZI IO e UP MA, al fine di riservare la vendita di bombole di gas ai sodali della cosca di stampo mafioso dei PA nel territorio di riferimento, laddove gli stessi imputati, con la medesima sentenza erano stati condannati per l'estorsione di cui al capo 26), consumata sempre in concorso con le medesime persone in danno di ZI e UP, al fine di costringere questi ultimi a non esercitare la propria attività di rivendita di bombole di gas nel comune di Cropani, controllato dall'indicato sodalizio. L'assoluzione, passata in giudicato perché il pubblico ministero non aveva impugnato sul punto la sentenza di primo grado, era stata motivata dalla circostanza che, come emergeva dal contenuto della conversazione intercettata n. 347 del 7.2.2014, erano stati ZI e UP ad agire per impedire ai LA di vendere le bombole di gas nel comune di Sersale, mentre dalla successiva conversazione n. 390 del 9.2.2014 si desumeva che, in ragione dello "sgarbo" di cui si erano resi protagonisti, ai suddetti ZI e UP, nel corso di un incontro al quale aveva partecipato lo stesso PA e al quale pacificamente non avevano preso parte i LA, era stato intimato loro di non svolgere la loro attività nei comuni serviti dai PA e, in particolare, all'interno del "Villaggio Carrao". Con sentenza del 16.11.2020, tuttavia, la corte di appello di Catanzaro, previa diversa qualificazione del fatto di cui al capo n. 26) nel reato ex art. 513 bis, c.p., condannava entrambi i fratelli LA per tale reato, senza considerare l'intervenuta assoluzione, passata in giudicato, per il fatto di cui al capo n. 26 bis). Sul punto la difesa dei LA aveva proposto ricorso per cassazione, evidenziando come l'asserita riconducibilità ad unitarietà delle condotte di cui ai capi n. 26) e n. 26 bis), previa riqualificazione dell'estorsione nel reato di cui all'art. 513 bis, c.p., aggravato ex art. 7, I. n. 203/91, da cui i LA erano già stati assolti, determinasse un'inammissibile violazione dell'intangibilità del giudicato, oltre a rappresentare una sostanziale reformatio in peius del provvedimento impugnato nei riguardi dei suddetti imputati. Sicché avrebbe commesso un vero e proprio errore percettivo la sezione della Suprema Corte investita della decisione del ricorso, nell'affermare che la censura dedotta riguardava la mancanza di un percorso argomentativo che esplicitasse le ragioni per le quali i LA dovevano ritenersi responsabili del reato, come riqualificato, di cui al capo n. 26), unificato al capo n. 26 bis), errore reso evidente dalla circostanza che, al fine di rigettare il ricorso sul punto, la Corte rinviava alle ragioni svolte in motivazione per rigettare l'impugnazione proposta dal PA NI, la cui posizione è completamente separata da quella dei LA, non essendo egli mai stato assolto dal reato di cui al capo n. 26 bis). 3. Con requisitoria scritta del 4.10.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per violazione del principio della cd. autosufficienza. 3.1. Con conclusioni del 3.11.2022 il difensore dell'imputato, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, insisteva per 2 l'accoglimento del ricorso, producendo i provvedimenti giurisdizionali su cui si erano concentrate le doglianze del Procuratore Generale. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Tanto premesso nessun errore né materiale, né di fatto risulta commesso dalla Corte di cassazione nella sentenza oggetto di ricorso. Ciò si evince dalla lettura del seguente passaggio argomentativo, in cui il giudice di legittimità affronta e risolve proprio la questione di cui il ricorrente lamenta la mancata comprensione. "Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 513-bis cod. pen., 24 Cost., in relazione agli artt. 597 e 648 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere IU LA responsabile delle attività criminose ascrittegli al capo 26, così come riqualificato e unificato al capo 26 bis, senza considerare, in violazione del divieto di reformatio in peius, che, per quest'ultima fattispecie, l'imputato era stato assolto nel giudizio di primo grado per l'insussistenza del fatto. 3 Si tratta, invero, di una doglianza la cui infondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, relativi al ricorso per cassazione proposto da NI PA, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la censura difensiva. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo del ricorso in esame" (cfr. p. 165). Tale motivazione va integrata con le ulteriori argomentazioni svolte poche pagine prima dalla stessa Corte di cassazione esaminando la posizione del fratello AN, assolutamente sovrapponibile a quella di LA IU. "Alle considerazioni esposte nei paragrafi 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.5.1, cui si rinvia ulteriormente, deve aggiungersi che il percorso argonnentativo sulla base del quale veniva disposta l'unificazione delle fattispecie di cui ai capi 26 e 26 bis della rubrica, con la conseguente riqualificazione del reato contestato a AN LA ex art. 513-bis cod. pen., oltre che giuridicamente ineccepibile, appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie. Basti, in proposito, richiamale il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 436 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Catanzaro, affermava: «Ritiene in altri termini la Corte che la vicenda descritta ai capi 26 e 26 bis non possa essere scissa in fasi differenti, esprimendo le condotte un unico reato, articolatosi in più fasi, da sussumere nella fattispecie pluriaggravata di cui all'art. 513-bis c.p.» Infatti, se «letta in tal modo vengono meno le più significative censure espresse negli atti di appello che devono condividersi nella parte in cui non è possibile individuare, nel caso di specie, il profitto ingiusto che deve caratterizzare la fattispecie di estorsione, essendo in presenza di condotte di minaccia e di violenza fisica intese a coartare la libertà di impresa delle parti offese rappresentando quest'ultimo l'elemento specializzante e tipico della fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.» (cfr. pp. 161-162). 4 Il rinvio all'esame della posizione del PA trova la sua logica nel fatto che in tale sede la motivazione indica le ragioni per cui il ricorrente PA e gli altri coimputati nel medesimo reato, tra cui i fratelli LA, debbano considerarsi responsabili del reato di cui all'art. 513 bis, c.p. Rileva, infatti, la Prima Sezione della Suprema Corte, "Quanto, invece, all'ipotesi delittuosa di cui ai capi 26 e 26 bis della rubrica, cosi come qualificata nel giudizio di appello, su di essa ci si soffermava analiticamente nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 436- 442 della sentenza impugnata, in cui si passavano in rassegna le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali emergeva in termini inequivocabili il coinvolgimento diretto di NI PA nelle attività anticoncorrenziali finalizzate a ostacolare le attività imprenditoriali di EN UP e IO ZI. Gli esiti di queste intercettazioni, infatti, documentano il brutale pestaggio subito dalle persone offese, EN UP e IO ZI - due imprenditori che operavano a Cropani Marina, nel settore della distribuzione di bombole a gas, che ammettevano di essere stati aggrediti da ES CO, AN OB CO, IU LA e AN LA, che gli avevano chiesto di non offrire più i loro servizi commerciali a soggetti che erano da tempo loro clienti (cfr. p. 84). Nella sentenza oggetto di ricorso, pertanto, con un limpido percorso motivazionale sono state esplicitate le ragioni per cui l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo n. 26 bis) non ha rappresentato un ostacolo alla condanna dei LA per il reato di cui al capo n. 26), diversamente qualificato rispetto alla sua originaria contestazione, avendo la Corte di Cassazione condiviso la valutazione operata al riguardo dalla corte di appello di Catanzaro, che, pur ritendo configurabile nel caso in esame un unico reato, ne ha scomposto la realizzazione in due condotte distinte, poste in essere a circa due ore di distanza l'una dall'altra, condannando i fratelli LA solo per la prima, alla quale essi parteciparono, e non per la seconda, in relazione alla 5 quale vennero condannati esclusivamente PA NI, PA RD e CO AN OB. Il ricorso, dunque, appare manifestamente infondato e per tale ragione va dichiarato inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.11.2022.