Sentenza 23 giugno 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nonostante il richiamo operato nell'art. 9, comma quinto della l. n. 69 del 2005 alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge su menzionata, atteso che la funzione dell'audizione della persona arrestata, oltre a quella di verificare la sussistenza dei presupposti per l'arresto, è anche quella di consentire una prima difesa davanti all'autorità giudiziaria in ordine alla convalida ed al giudizio cautelare.
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L'udienza di convalida a seguito di arresto in flagranza prevede la partecipazione necessaria del difensore e dell'arrestato ma contempla anche l'ipotesi che l'arrestato non abbia potuto o voluto comparire, senza che la mancata partecipazione possa essere di impedimento all'esercizio dei poteri del Giudice riguardo la convalida dell'arresto. Non è estraneo al sistema processuale il provvedimento di convalida reso in assenza dell'interessato, possibilità che, del resto, si manifesta coerente con i poteri di verifica del Giudice esercitabili in quella sede, che riguardano la verifica dell'osservanza dei termini previsti, il controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2011, n. 25708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25708 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 23/06/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1004
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22932/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN AR MU, nato ad [...] il 1. 12.1963;
avverso l'ordinanza del 7 marzo 2011 emessa dalla Corte d'appello di Trento;
sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, acquisito il consenso di AR MU RN ai sensi della L. n.69 del 2005, art. 14, ha provveduto alla consegna dello stesso all'autorità giudiziaria tedesca, che l'ha richiesto con mandato d'arresto Europeo del 9 febbraio 2011, perché colpito da ordine di carcerazione emesso il 18 gennaio 2011 dalla Pretura di Augsburg per una serie di reati commessi tra il 2008 e il 2010. In particolare, la richiesta si riferisce ad alcuni episodi di calunnia (art. 164 c.p. tedesco, comma 1), di tentata truffa e falsità (artt. 267, 263, 22, 23 e 52 c.p. tedesco), nonché di tentata violenza privata e menzogna diffamatoria (artt. 240 e 187 c.p. tedesco, art. 194 c.p. tedesco, commi 1 e 3, artt. 22, 23 e 53 c.p. tedesco). 2. - Contro questa decisione l'avvocato Nicola Nettis, difensore di fiducia del RN, ha proposto ricorso per cassazione in cui ha dedotto il vizio del consenso prestato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del 25.2.2011. Più precisamente ha eccepito la nullità del verbale, perché redatto nella sola lingua italiana in violazione del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sebbene l'arrestato, cittadino italiano, fosse di madrelingua tedesca e, inoltre, perché privo dell'informazione richiesta dalla L. n. 69 del 2006, art. 14 in ordine all'irrevocabilità del consenso alla consegna. Con un ulteriore motivo il ricorrente ha denunciato la mancanza assoluta dei presupposti per procedere alla consegna, in quanto nel mandato d'arresto Europeo non sarebbero indicate le fonti di prova a carico del RN.
Con un terzo motivo ha dedotto l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non spiega le ragioni a base della decisione.
Infine, con l'ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 5, L. cit. per omesso interrogatorio dell'arrestato e si chiede la revoca della misura cautelare disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. - Innanzitutto, si deve escludere la sussistenza della eccepita nullità del verbale del 25.2.2001.
Per quanto riguarda la violazione del D.P.R. n. 574 del 1988 e successive modifiche, si rileva che l'eccezione proposta è del tutto generica, in quanto non consente alcuna concreta verifica da parte di questa Corte in ordine alla operatività, nella specie, del bilinguismo e, quindi, alla effettività delle dedotte violazioni;
peraltro, dal verbale risulta che l'arrestato "comprendeva la lingua italiana", mentre nulla si dice con riferimento alle "condizioni linguistiche" del RN, ne' risulta che questi, assistito dal suo difensore di fiducia, abbia rappresentato l'esigenza di avere la traduzione degli atti nella lingua tedesca.
Con riferimento alla mancanza della preventiva informazione circa l'irrevocabilità del consenso alla consegna, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 14, comma 3, si osserva che il dedotto vizio non è
sorretto da un concreto interesse, in quanto il RN non ha mai manifestato, ne' con il ricorso, ne' successivamente, la volontà di revocare il consenso prestato, limitandosi a chiedere la nullità del verbale.
3.2. - Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti per la consegna, sostenendo che nel mandato d'arresto Europeo non risultano indicate le fonti di prova a carico.
Questa Corte ha stabilito che il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto Europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico- argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato, anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. Un., 30 novembre 2007, n. 4614, Ramoci). Nel caso di specie, l'ordinanza cautelare emessa dalla Pretura di Augsburg, allegata al mandato d'arresto Europeo, riporta in maniera dettagliata e specifica per ogni reato attribuito al RN le fonti di prova a carico, cioè i testimoni, che spesso coincidono con le stesse persone offese dal reato.
3.3. - Allo stesso modo deve ritenersi manifestamente infondata la dedotta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata. Infatti, il provvedimento, nella sua sintetica motivazione giustificata peraltro dal consenso prestato, ha comunque preso in esame i presupposti per la consegna.
3.4. - Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo. Nel sistema della L. n. 69 del 2005 non vi è spazio per l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.: il richiamo alle norme del titolo 1^ del libro 4^ c.p.p. - in quanto applicabili -, contenuto nella L. n. 69 del 2005, art. 9, esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., incompatibile con il sistema processuale speciale di cui alla citata legge sul mandato di arresto Europeo, in cui la misura cautelare viene disposta dopo l'audizione dell'interessato. In questa procedura l'audizione dell'arrestato costituisce una sorta di interrogatorio di garanzia anticipato, la cui funzione, oltre a quella di verificare la sussistenza dei presupposti per l'arresto, è anche di consentire una prima difesa davanti all'autorità giudiziaria in ordine alla convalida e al giudizio cautelare.
4. - Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro mille.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011