Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2011, n. 25708
CASS
Sentenza 23 giugno 2011

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In tema di mandato di arresto europeo, nonostante il richiamo operato nell'art. 9, comma quinto della l. n. 69 del 2005 alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge su menzionata, atteso che la funzione dell'audizione della persona arrestata, oltre a quella di verificare la sussistenza dei presupposti per l'arresto, è anche quella di consentire una prima difesa davanti all'autorità giudiziaria in ordine alla convalida ed al giudizio cautelare.

Commentari2

  • 1Nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, l’invalidità della…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020

    (Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte d'appello di Milano convalidava un arresto operato su iniziativa della polizia giudiziaria in Varese sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dal magistrato distrettuale di Londra (GB) per reati di furto aggravato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata la difesa dell'arrestato proponeva ricorso per Cassazione formulando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005. In particolare, nel …

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  • 2Convalida arresto MAE senza partecipazione dell'arrestato (Cass.24593/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2020

    L'udienza di convalida a seguito di arresto in flagranza prevede la partecipazione necessaria del difensore e dell'arrestato ma contempla anche l'ipotesi che l'arrestato non abbia potuto o voluto comparire, senza che la mancata partecipazione possa essere di impedimento all'esercizio dei poteri del Giudice riguardo la convalida dell'arresto. Non è estraneo al sistema processuale il provvedimento di convalida reso in assenza dell'interessato, possibilità che, del resto, si manifesta coerente con i poteri di verifica del Giudice esercitabili in quella sede, che riguardano la verifica dell'osservanza dei termini previsti, il controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2011, n. 25708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25708
Data del deposito : 23 giugno 2011

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