Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto error in fiscedlubs: SEZIONE SECONDA CIVILE consente l'esonus Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: nek's Replinth;
pore del tuberate Presidente Dott. Mario .G.N. 829/00 SPADONE comists come th bibiti nitinsul RIGGIO Consigliere Dott. Ugo DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Rosario 478Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.03/07/02 - CIOFFI Consigliere Dott. Carlo - SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanni Al Jalo Romans, est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, c/o LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE dall'avvocato CAVALLARO ANTONINO ST LEGdifeso D'AGOSTINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CH RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell'avvocato ALFIO GRASSO, con proc. spec. notarile 2002 del notaio Guido Caruso, In Aci S. Antonio 1.8.00 n. 1043 rep. 4261, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- resistente avversO la sentenza n. 2633/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 21/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato GRASSO Elfio, defensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per inammissibilità o rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28.5.97 CI AR proponeva al Pretore di Acireale denunzia di nuova opera nei confronti CC M. Giovanni, perché questi, nello eseguire la costruzione di un impianto fognario a servizio dell'immobile sito in Aci S. Antonio, Via Ten. N. Maugeri n. 37, di proprietà dello stesso, confinante con edificio della esponente, aveva compromesso la statica della costruzione oltre ad aver posto in essere una 1 palese violazione delle distanze legali. Con ordinanza del 31.3.98 avente natura ed efficacia di sentenza, l'adito pretore rigettava la domanda ritenendo che la fossa settica sebbene non fosse conforme alle disposizioni di legge, tuttavia non integrasse un pericolo, né una violazione delle distanze legali dell'immobile della CI. Avverso detta ordinanza - sentenza proponeva appello CI AR. Con sentenza del 20 21.7.1999 il tribunale di Catania dichiarava improcedibile l'appello. Contro tale sentenza ricorre per cassazione CI AR con tre motivi di gravame. Non ha preso parte al presente giudizio CC M. Giovanni. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cpc. perché non osservat no il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
nonché nullità della sentenza. Il Tribunale non si è pronunciato sull'appello avverso l'ordinanza sentenza del pretore di Acireale n. 14448 del 31.3.1998 prodotta in giudizio come risulta dall'indice del fascicolo di parte cancelliere, La mancata sottoscritto dal produzione della sentenza, alla quale il tribunale si riferisce, riguarda altro procedimento iscritto a ruolo con il n. 4145/98, in cui è intervenuta la sentenza del pretore n. 228/98; si tratta di procedimento ancora pendente in appello. L'errore del tribunale, prosegue la ricorrente, è stato determinato da una commistione degli atti di un procedimento con quelli dell'altro; l'appello che il tribunale doveva esaminare riguardava la distanza della fossa settica del CC dalla proprietà della ricorrente;
l'altro procedimento, al quale il tribunale si è riferito (sentenza n. 228/98 del 23/26 settembre 1998 del pretore di eale), aveva perCatania sezione distaccata di Acireale), oggetto la domanda riconvenzionale della ricorrente di violazione da parte del CC, nel realizzare un nuovo fabbricato, delle distanze legali. Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto non prodotta l'ordinanza n. 14448/98 del pretore nonostante essa fosse stata indicata J nell'indice del fascicolo di parte sottoscritto dal cancelliere ex art. 75 disp. att. c.c. I due motivi, esaminati congiuntamente in quanto“ connessi, sono fondati. Denunciandosi un error in procedendo l'esame diretto dagli atti di causa consente di stabilire che l'appello sottoposto all'esame del tribunale riguardava l'ordinanza n. 14418 del 31.3.98 del pretore prodotta con il deposito degli atti come risulta dall'indice sottoscritto il 7.5.98 dal cancelliere. Rimanendo assorbito il 3° motivo con il quale la ricorrente deduce, in conseguenza di quanto sopra di essere stata erroneamente ritenuta parte dev'essere cassata con soccombente, la sentenza alla Corte d'Appello di rinvio per nuovo esame anche sulle spese del Catania che provvederà presente giudizio. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, alla Corte anche per le spese Catania. Roma, 3.7.2002. se hourigliere ent. De JU NI DEPOSITATA IN CÂNGELLERÍA Oggi. 20 6N 2003 IL CANCELLIERE AR Di NI of 12 5 cassa e rinvia d'Appello di Ol Presidente Правеш IL CANCELLERE AR Di JO CE fiore CORTE SUPREMA BASSAZIONE Si attesta la registrazione .4presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 li 4-3-2003 serie 4 al n. 9285 versata € 160.09 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Refe