Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di reati tributari, la condotta consistente nella sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili, già resa lecita dall'art. 6, comma primo, D.L. 452 del 2001 (conv. con modd., in L. 16 del 2002), integra nuovamente il reato di cui all'art. 62 D.Lgs. n. 504 del 1995 per effetto dell'art. 1, comma 116, L. n. 266 del 2005.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 6269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6269 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 61
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29554/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
avverso la sentenza del 13.11.2008 del Tribunale di Lecce, sez. di Palatina, nei confronti di:
1) IS ES nata il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. SALZANO ES, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 13.11.2008 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Galatina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IS ES in ordine al reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, art. 40, comma 1, lett. b) (perché nella sua qualità di amministratore unico della "V. 6 F.Autobatterie srl", con sede in Noha di Galatina, sottraeva all'imposizione un quantitativo pari a 945 litri di olio lubrificante") perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Riteneva il Tribunale che la fattispecie contestata fosse depenalizzata in quanto l'accisa sugli oli lubrificanti era stata abolita dalle direttive CEE 91/12/CEE e 92/81/CEE (in particolare quest'ultima direttiva, applicando i principi già stabiliti dalla prima, stabilisce che gli Stati membri debbano esentare dall'accisa gli oli minerali non utilizzati come carburanti o combustibili per riscaldamento). Il contrasto con la normativa comunitaria imponeva la prevalenza di quest'ultima e, quindi, la disapplicazione della norma nazionale contestata. Comunque il fatto ascritto all'imputata non era più previsto come reato in quanto il D.Lgs. n. 452 del 2001, art. 6 aveva abolito l'accisa sugli oli lubrificati e conseguentemente ogni sanzione penale ed amministrativa, compresa quella prevista dall'art. 40 di cui all'imputazione.
2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per violazione di legge.
Dopo le direttive CEE indicate nella sentenza impugnata è stata emanata la direttiva n. 2003/96 CE del Consiglio in data 27.10.2003, che ha sancito la piena legittimità dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti (a decorrere dalla sua entrata in vigore, vale a dire dall'1.1.2004); la persistenza e legittimità di detta imposta è stata poi ribadita dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116, (L. Finanziaria 2006). La sentenza 5.7.2007 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dopo aver rilevato che i prodotti energetici impiegati per scopi diversi dalla utilizzazione come carburanti per motori o come combustibili per riscaldamento non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/96 ai sensi dell'art. 2, lett. b), par. 4, ha stabilito che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre e mantenere imposte su tali prodotti ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 92/12.
La sentenza impugnata non ha, quindi, tenuto conto della sopravvenuta normativa comunitaria e nazionale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
3.1) Quanto ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, è pacifico che il primo sia fonte produttiva di norme immediatamente efficaci e vincolanti all'interno degli Stati aderenti. La Corte costituzionale, con la sentenza 5.6.1984 n. 170, ha affermato che, nelle materie riservate alla normazione della Comunità Europea, il giudice ordinario deve applicare direttamente la norma, la quale prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva;
ciò in quanto l'ordinamento dello Stato e quello della Comunità Europea sono due sistemi reciprocamente autonomi e, al tempo stesso, coordinati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui osservanza forma oggetto, proprio in forza dell'art. 11 Cost., di una specifica, piena e continua garanzia. La medesima Corte Cost., con sentenza del 19.4.1985 n. 113, dopo aver ribadito che, allorquando una fattispecie cada sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della comunità immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola comunitaria deve ricevere, da parte del giudice statale, necessaria ed immediata applicazione, pure in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva, ha precisato che tale principio deve essere rispettato non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della Comunità mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
3.1.1 Non si è mai dubitato dell'efficacia immediata, in bonam partem, del diritto comunitario, con la conseguente disapplicazione, totale o parziale delle norme penali interne eventualmente incompatibili (Cass. sez. 3^, 1.7.1999, Valentini). Diversa è invece "la problematica dell'influenza in malam partem che deve misurarsi con il principio di legalità, con la teoria delle fonti e con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c.p., allorché il significato di una norma penale dipende dalla sua integrazione con altre norme, ed in proposito deve distinguersi il caso in cui l'eterointegrazione incide soltanto sulla definizione del fatto, dai casi nei quali incida sullo stesso precetto."
3.2) Non c'è alcun dubbio che, prevedendo la disciplina comunitaria (alla luce della direttiva 92/81/CE) che gli Stati membri erano tenuti ad esentare dall'accisa gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibile, andasse disapplicata la disciplina interna di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 che sanzionava penalmente il mancato pagamento dell'imposta di consumo su detti oli minerali. La disciplina comunitaria è, però, radicalmente cambiata a seguito della direttiva 2003/96/CE, entrata in vigore in data 1 gennaio 2004, che, abrogando la precedente direttiva, ha stabilito che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre e mantenere imposte su tali prodotti (interpretazione confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europea 5.7.2007). A partire dall'1.1.2004 la disciplina interna che assoggetti ad imposizione gli oli lubrificanti e ne sanzioni penalmente l'omesso pagamento è, pertanto, pienamente compatibile con la normativa comunitaria.
Si tratta quindi di accertare se alla data del commesso reato (certamente successiva all'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE) la normativa interna prevedesse come illecito penale tale omesso pagamento.
Il legislatore nazionale, per uniformarsi alla direttiva 92/81/CE ed alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25.9.2003, con il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv. in L. 27 febbraio 2002, n. 16, art. 6, sopprimeva "l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art.62...". Questa Corte con la sentenza n. 5795 del 18.12.2007 sez. 3, dopo aver affermato che "In tema di reati tributari non è più soggetta a sanzione la condotta consistente nella sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili, prima prevista come reato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, in quanto tale imposta è stata soppressa dal D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 6, comma 1 (conv. con modif. in L. 27 febbraio 2002, n. 16) con espressa abrogazione delle "relative sanzioni penali ed amministrative", evidenziava la irrilevanza della successiva modificazione del quadro normativo conseguente alla eliminazione dei limiti alle imposizione di accise da parte degli Stati membri dell'Unione Europea". La fattispecie esaminata in detta sentenza risaliva all'anno 2000. Senonché la L.23 dicembre 2005, art. 1, comma 116 ha previsto che l'art. 62 del
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti....".
Risultando il reato, secondo la contestazione, commesso l'1.3.2007, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010