Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, competente a decidere sull'istanza con la quale il condannato, a mezzo del proprio difensore, chieda l'autorizzazione al prelievo di campioni da reperti tuttora in giudiziale sequestro, onde utilizzarli per indagini difensive in vista di una eventuale richiesta di revisione, non può negare la suddetta autorizzazione sol perchè tale richiesta sarebbe, a suo avviso, destinata ad essere dichiarata inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 16798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16798 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GIORDANO UMBERTO
1. Dott. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE
2.Dott. VECCHIO MASSIMO
3. Dott. ROMBOLA MARCELLO "I
4. Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) TE NZ N.
avverso ORDINANZA del 22/05/2007
CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO lette/sentite le conclusioni-del- P.G.-Dr.
16 798 /08
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 08/04/2008
SENTENZA
N. 1038/08
REGISTRO GENERALE
N. 023755/2007
Лё
IL 07/01/1957
сли
-SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 23.755/2007 R.G. * * * Udienza dell'8 aprile 2008
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Mario Iannelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.
Rileva 1.-In seguito a conflitto negativo improprio di competenza, risolto da questa Corte regolatrice, giusta sentenza 5 dicembre 2006, n. 1599/2007, la Corte di assise di appello di Salerno, in funzione di giudice della esecuzione, con ordinanza, deliberata il 22 maggio 2007 e depositata il 22 maggio 2007, ha respinto la istanza del condannato ON IO di autorizzazione al prelievo di alcuni campioni di tessuto osseo dai frammenti in sequestro, ai fini dell'espletamento di indagini difensive.
Il giudice della esecuzione ha motivato che nella fase del giudizio analoga istanza, avanzata dal ON e da altra parte privata, era stata respinta e che, peraltro, la prova alla cui formazione era preordinata la richiesta autorizzazione, non poteva essere ammessa nell'eventuale instaurando procedimento per la revisione della condanna, inflitta con sentenza del 12 maggio 2001 al ON.
-2. Ricorre per cassazione il ON, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giovanni Aricó, mediante atto del 18 giugno
2007, depositato il 22 giugno 2007 con il quale denunzia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 391-bis e seguenti, 627, comma 2, e 630 C.P.P..
Il ricorrente deduce che il giudice della esecuzione non ha ottemperato a quanto stabilito da questa Corte regolatrice nella risoluzione del conflitto negativo improprio tra la Corte di appello di Salerno (quale giudice della revisione) e la Corte di assise di appello di quel distretto (quale giudice della esecuzione); che ha frainteso in contenuto della istanza, che prescinde dalle implicazioni eventualmente conseguenti in esito alle indagini sul tessuto osseo;
e che inoltre, col proprio sindacato, ha indebitamente esercitato attribuzioni del giudice della revisione che non le competevano. 3.-Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell'8 dicembre 2007, argomenta: la Corte regolatrice non ha "imposto alcun vincolo" al giudice della esecuzione in merito alla
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Ricorso n. 23.755/2007 R.G. *** Udienza dell'8 aprile 2008
decisione sulla istanza;
la Corte di assise di appello ha correttamente valutato il relativo contenuto e non ha invaso "la sfera delle attribuzioni del giudice della revisione"; è preclusa "la riproponibilità in fase esecutiva di questioni strettamente attinenti alla prova di responsabilità, già oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione e irretrattabilmente decise".
4. Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
La reiezione della istanza è inficiata da un duplice errore di diritto in cui è incorso il giudice della esecuzione.
In primo luogo, questa Corte, nella sentenza regolatrice, ha stabilito: il giudice della esecuzione «dovrà decidere sulla ammissibilità e fondatezza della istanza autorizzatoria avanzata dal difensore di ON, sulla base dei parametri normativi offerti dall'articolo 391-nonies C.P.P. per lo svolgimento di 'attività investigativa preventiva"».
Il quadro normativo di riferimento, per la decisione dell'incidente, resta pertanto costituito dalle disposizioni sulle investigazioni difensive e, ovviamente, da quelle del codice di rito, delle relative disposizioni di attuazione e del testo unico sulle spese di giustizia in materia di destinazione delle cose sequestrate.
É, pertanto, estranea ogni valutazione in punto di ammissibilità della ipotetica richiesta di revisione che eventualmente, nel caso di accoglimento della istanza, il condannato potrebbe formulare, all'esito delle indagini difensive esperite sui campioni dei materiali biologici, tuttora in sequestro.
La considerazione della negativa delibazione della possibilità della revisione, posta dalla Corte territoriale a base del rigetto dell'incidente, non è pertinente al tema decidendum e inficia la decisione del giudice a quo.
In secondo luogo la preclusione del giudicato, a' termini dell'articolo 649 C.P.P., non involge le statuizioni del giudice della cognizione in punto di ammissione della prova;
sicché la intervenuta reiezione, nel corso del giudizio, della istanza difensiva di perizia biologica su campioni del tessuto osseo in sequestro (finalizzata all'accertamento della identità della vittima) non pregiudica, di per sé sola, la ammissibilità della istanza del condannato di ottenere dal giudice della esecuzione la consegna di alcuni campioni per espletare indagini difensive.
3 -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
Udienza dell'8 aprile 2008Ricorso n. 23.755/2007 R.G.
Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di assise di appello di Salerno, per nuovo esame, nei sensi già indicati da questa Corte con la sentenza regolatrice della competenza, sulla base dei parametri normativi testé precisati e previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, compresi, tra essi, i prossimi congiunti della persona al cui cadavere sono stati attribuiti i resti in sequestro, sì da assicurare l'esercizio dei diritti che la legge loro riconosce (v. Cass., Sez. II Civ., 4 aprile 1978, n.
1527, massima n. 390904; Sez. I Civ., 11 dicembre 1987, n. 9168, massima n. 456395; Sez. I Civ., 13 marzo 1990, n. 2034, massima n. 465871).
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, addì 8 aprile 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Umberto Giordano) (Massimo Vecchio) AS CH DE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
23 APR 2008
IL CANCELLIERE
Rosanna Pa
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