Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10295
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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È legittima la contestazione, a soli fini processuali, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 (aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso) in relazione a reato commesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge.

Le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia in procedimento definito con sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63 (modificazioni al cod. pen. e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova) sono utilizzabili nel corso di indagini sul medesimo fatto avviate dopo quella data, senza che si debba far luogo alla loro "rinnovazione", quando il dichiarante sia deceduto prima dell'inizio dell'ulteriore procedimento. (Nella specie, relativa a provvedimento cautelare personale, la Corte ha osservato che in ogni caso prima dell'inizio delle nuove indagini non si sarebbe potuto provvedere alla "rinnovazione", in assenza di un procedimento pendente, e che comunque, stante l'utilizzabilità delle medesime dichiarazioni in giudizio a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., per impossibilità oggettiva di ripetizione, "a fortiori" deve ritenersi legittima l'utilizzazione in fase cautelare).

Commentario1

  • 1Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatorio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10295
Data del deposito : 2 marzo 2010

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