Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 2
È legittima la contestazione, a soli fini processuali, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 (aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso) in relazione a reato commesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge.
Le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia in procedimento definito con sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63 (modificazioni al cod. pen. e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova) sono utilizzabili nel corso di indagini sul medesimo fatto avviate dopo quella data, senza che si debba far luogo alla loro "rinnovazione", quando il dichiarante sia deceduto prima dell'inizio dell'ulteriore procedimento. (Nella specie, relativa a provvedimento cautelare personale, la Corte ha osservato che in ogni caso prima dell'inizio delle nuove indagini non si sarebbe potuto provvedere alla "rinnovazione", in assenza di un procedimento pendente, e che comunque, stante l'utilizzabilità delle medesime dichiarazioni in giudizio a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., per impossibilità oggettiva di ripetizione, "a fortiori" deve ritenersi legittima l'utilizzazione in fase cautelare).
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10295 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 676
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 42995/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO UL, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 309 c.p.p. in data 25.9.2009 dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di MAssi M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. MURA IO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Belmonte Elvia, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame dell'indagato LL IO, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari in data 4.8.2009 nella parte in cui aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per l'omicidio aggravato di AN IA, fatto commesso il 5.11.1989 al fine di favorire l'associazione di tipo mafioso d'appartenenza e avvalendosi dei suoi metodi: circostanze queste contestate soltanto a fini processuali, attesa la data dei fatti.
Con il medesimo provvedimento la misura veniva revocata con riguardo all'altro omicidio contestato al ricorrente al capo N.
1.1. Premesse alcune considerazioni sulla peculiarità dell'indagine, atteso il gran tempo trascorso dai fatti e da alcune delle dichiarazioni accusatorie nonché la circostanza che alcuni dichiaranti, come GN e TA, erano deceduti e altri avevano riferito di non essere più in grado di ricordare i particolari, il Tribunale osservava che dell'omicidio del IA avevano parlato, nel tempo, SI TA, GN IO (che pur non indicando la fonte, aveva fatto il nome del LL come di uno delle persone coinvolte nell'omicidio), DA MA e IC SS.
Per esso erano stati condannati nel 1999, con sentenza oramai irrevocabile D'ST TO e SI D'ST. SI TA invece, condannato in primo grado, era stato assolto in appello con sentenza oramai definitiva.
Quindi, con specifico riferimento alla posizione del LL, respinte le questioni sollevate a proposito della utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori GN e TA (per omessa rinnovazione dell'esame ai sensi della L. n. 63 del 2001), l'ordinanza poneva a base della conferma della misura cautelare le dichiarazioni rese nel 2001 dal collaboratore di giustizia MA DA, che si era anche autoaccusato di avere partecipato all'omicidio, e quelle rese da TA nel 1992, de relato dallo stesso LL.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del proprio difensore avvocato Elvia Belmonte, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Sostiene anzitutto, denunziando violazione di legge (degli artt.64, 125, 273 c.p.p. e della L. n. 63 del 2001) nonché carenza,
contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto, che le dichiarazioni rese dai collaboratori (da TA nel 1992 e da GN nel 1993) antecedentemente alla L. n. 63 del 2001, assunte senza i previi avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. come modificato dalla L. n. 63 del 2001 e non rinnovate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, erano inutilizzabili.
Denunzia quindi l'illogicità e l'erroneità del rigetto di tale eccezione ad opera del Tribunale, fondato sul rilievo che il procedimento non era pendente (essendo stato iscritto nel 2003) al momento dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001. Sicché la circostanza che i due collaboratori fossero nel frattempo morti determinava soltanto l'impossibilità di colmare la lacuna e il vuoto indiziario, nulla potendo riscontrare le dichiarazioni del MA.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione denunziando la violazione delle regole imposte nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Assume che le dichiarazioni del TA non erano collimanti con quelle del GN (il TA non si autoaccusava e attribuiva al LL il ruolo di mandante, che secondo il GN aveva invece proprio il TA).
MA, poi, non poteva fornire riscontro ai due perché nessuno di loro lo aveva indicato tra i partecipanti al delitto. Il quadro probatorio, contraddittorio e divergente non era suscettibile di arricchimento ne' di conferme attendibili, riferendosi a vicende oramai note e distanti e a dichiarazioni note nel circuito carcerario.
Tale circostanza imponeva anzi la verifica della autonomia delle dichiarazioni del MA che era del tutto mancata.
2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione della legge sostanziale e processuale, e vizi di motivazione, con riferimento alla contestazione della circostanza del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in relazione a fatti commessi prima della legge che l'aveva prevista:
l'aggravante non poteva essere contestata, neppure a fini processuali con quel nomen iuris, ma solo in fatto.
Una sentenza di condanna, in particolare, mai avrebbe potuto recare il riferimento ad una contestazione di tal fatta.
2.4. Con l'ultimo motivo lamenta vizi della motivazione e violazioni di legge con riguardo alla affermata sussistenza di esigenze cautelari.
Sostiene che il Tribunale non aveva adempiuto all'onere, comunque imposto dall'art. 275 c.p.p., comma 3, di dare adeguata giustificazione della inesistenza di elementi contrari, che nel caso in esame erano obiettivamente costituiti dal grande lasso di tempo intercorso dai fatti e dal fatto che il LL aveva beneficiato della liberazione anticipata.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori TA e GN è, per plurime concorrenti ragioni, infondato.
È innanzitutto da rilevare che le dichiarazioni del GN non sono state poste a base del discorso giustificativo. Nella discussione orale il difensore ha affermato che lo stesso avrebbe dato del fatto una versione contrastante a quella degli altri due e che tale contrasto il Tribunale avrebbe dovuto valutare a favore del LL;
in relazione a tale aspetto, dunque, sarebbe stata rilevante l'eccezione d'inutilizzabilità.
A cercare una logica, potrebbe dirsi che la difesa sostiene che le dichiarazioni del GN potrebbero essere utilizzate soltanto a favore, non a carico del ricorrente.
Anche a prescindere, perciò, dal rilievo che siffatta utilizzabilità frazionata sarebbe ammissibile solo se il divieto probatorio discendesse da inutilizzabilità fisiologica (quella in altri termini collegata alla non utilizzabilità nel dibattimento delle prove unilateralmente assunte), quindi rinunziabile, resta che, non essendo state le dichiarazioni del GN utilizzate a carico, la censura non è rilevante.
Quanto alle dichiarazioni del TA il primo rilievo che rende la censura all'evidenza infondata è quello legato alla circostanza che il dichiarante era stato imputato del medesimo reato attribuito al ricorrente.
E poiché non aveva parlato di fatto altrui connesso o collegato al proprio ma di fatto anche proprio, prima della sua assoluzione mai avrebbe potuto essere sentito nella veste, di testimone "assistito", alla quale fa riferimento l'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), non abbisognando dunque il suo esame di detti avvisi (tra moltissime e da ultimo, Sez. 1^, n. 22395 del 12/05/2009, Licciardi;
parimenti di detto avviso non avrebbe avuto bisogno dopo la sentenza, tanto più di assoluzione, ai sensi di C. cost. sentenza n. 381 del 2006. Il secondo ordine di ragioni coincide con quelle esattamente individuate dal Tribunale e non contestate, in fatto, dalla difesa ricorrente.
Al momento dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, difatti, il procedimento relativo all'omicidio in esame a carico dei soggetti nel passato imputati per tale fatto e nel cui ambito risultano essere state rese le dichiarazioni del TA, era oramai da tempo celebrato e definito, ne' pendevano altri procedimenti in fase d'indagine.
Non esisteva dunque un contenitore processuale nel quale l'esame del collaboratore potesse o dovesse essere rinnovato.
Riprese le indagini a carico del LL, il collaboratore era morto e la rinnovazione era divenuta impossibile.
La regola della L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2 non era perciò applicabile.
E siccome detta regola costituisce eccezione alla regola che tempus regit actum, mancando le condizioni obiettive per la sua applicazione ritorna in vigore il principio generale, secondo cui la validità e la disciplina di un atto dipende dalla sua conformità alla disciplina vigente nel momento in cui è formato.
È d'altronde la stessa Corte costituzionale che nella ordinanza n. 355 del 2001, in ipotesi affatto simile (e ancor più significativa, perché concerneva l'utilizzabilità a dibattimento di atto dichiarativo reso precedentemente l'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, la cui ripetizione era divenuta impossibile), ha osservato come "- essendo l'intera cadenza della disciplina intertemporale, tracciata dalla L. n. 63 del 2001, art. 26 volta a preservare al meglio il valore del contraddittorio - ben si spiega il "silenzio" serbato a proposito della particolare ipotesi rappresentata dalla impossibilità di ripetizione dell'atto, poiché è proprio questa una delle figure paradigmatiche in cui il contraddittorio viene ad essere legittimamente derogato, al lume della stessa norma costituzionale" (C. cost. n. 355 del 2003). È dunque evidente che la "centralità" del modello offerto dall'art.512 c.p.p., agli effetti del recupero di dichiarazioni non riproponibili "per accertata impossibilità di natura oggettiva", secondo quanto appunto prevede l'art. 111 Cost., comma 5, ben si presta, e a maggior ragione, a giustificare anche l'uso cautelare di dichiarazioni ritualmente assunte e delle quali sia divenuta impossibile la ripetizione.
2. Infondato, oltre che attinente all'apprezzamento del significato delle prove e dunque a giudizi di merito adeguatamente giustificati, è il secondo motivo, con il quale si lamenta che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dei principi in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
L'attendibilità e la sostanziale, significativa, coincidenza delle dichiarazioni dei collaboratori, risultano esaminate e logicamente motivate;
le dichiarazioni del GN non sono state, correttamente, considerate proprio perché erano incerte le sue fonti;
mentre l'autonomia delle dichiarazioni del MA risulta contestata del tutto aspecificatamente in ricorso e il resoconto delle sue dichiarazioni obiettivamente non avvalora il sospetto difensivo.
Corrette in diritto, e in fatto plausibili, sono in particolare le considerazioni che il MA era da ritenere attendibile perché nulla militava in senso opposto e perché si era nel contempo autoaccusato di un fatto grave in relazione al quale non era indagato;
che le dichiarazioni del TA, ancorché de relato, avevano particolare valenza perché il dichiarante aveva riferito di avere appreso i particolari del fatto dallo stesso LL;
che le dichiarazioni del MA offrivano valido e specifico riscontro alle dichiarazioni del TA, giacché il racconto dei due era coincidente su aspetti particolarmente importanti, quali la genesi della risoluzione omicidiaria e il suo movente, il ruolo avuto nel fatto dai fratelli D'ST e da AN De MA, nonché del LL, responsabile del gruppo del TA, quale mandante dell'omicidio; che la circostanza che il MA non avesse riferito della presenza anche del LL al momento dell'agguato appariva scarsamente significativa, attesa la complessiva attendibilità del dichiarante e la sua ammissione di non ricordare tutti coloro che erano presenti al momento dell'esecuzione, i riscontri alla sua descrizione del fatto nel complesso acquisiti, la coincidenza, comunque, quanto a veste di mandante del LL.
E non può incidere sulla logicità del discorso giustificativo la circostanza che nessuno avesse parlato in passato della partecipazione del MA al fatto, giacché la rilevanza di tale aspetto potrebbe discendere soltanto dalla dimostrazione, che non risulta offerta, della assoluta completezza di siffatte pregresse dichiarazioni.
La motivazione in punto di gravità indiziaria appare dunque immune dai vizi denunziati.
3. Il terzo motivo, relativo alla contestazione dell'essere stati i fatti commessi al fine di agevolare e con i metodi dell'associazione mafiosa d'appartenenza è quindi inammissibile.
L'evocazione della circostanza del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è espressamente riferita ai soli fini processuali.
Sicché, al di là della formulazione, che pure potrebbe ritenersi formalmente discutibile, della incolpazione provvisoria, non può ritenersi che vi sia stata illegittima contestazione dell'aggravante a fini sostanziali.
Quanto all'illegittimità di un'eventuale sentenza di condanna che facesse riferimento all'aggravante di cui si discute, il rilievo è evidentemente estraneo al tema cautelare, che è l'unico in esame.
4. Inammissibile è infine l'ultimo motivo, relativo alla sussistenza di esigenze cautelari.
La censura con la quale si lamenta l'omessa considerazione del tempo trascorso è infatti manifestamente infondata, dal momento che, al contrario, il Tribunale ha valutato tale aspetto ma l'ha giudicato non idoneo a vincere la "presunzione" istituita dall'art. 275, comma 3 ritenendo che la perdurante pericolosità risultava, in costanza di fatti collegati all'appartenenza mafiosa, delle molte e gravi condanne, anche all'ergastolo, riportate dal LL per fatti successivi a quello in esame, nonché dalla totale assenza di segni di resipiscenza e di allontanamento dell'ambito criminale d'origine. E tale valutazione non è illogica e neppure è in contraddizione con la liberazione anticipata goduta dal ricorrente, dal momento che il beneficio dimostra soltanto la partecipazione al trattamento, non l'esistenza di effettiva risocializzazione.
5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010