Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l'eventuale promuovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, l'istanza con la quale il difensore chiede l'autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia dell'autorità giudiziaria, va proposta al giudice dell'esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell'istanza di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2006, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3654
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 026790/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE ASSISE APPELLO SALERNO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) CORTE APPELLO NAPOLI;
ORDINANZA del 03/07/2006 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'Assise d'Appello di Salerno.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con istanza del 12/4/2006 il difensore di NZ Piemonte, nominato per promuovere il procedimento di revisione della condanna di cui alla sentenza 12/3 - 19/12/2001, chiedeva alla Corte d'assise di appello di Salerno, in veste di giudice dell'esecuzione, l'autorizzazione "ad effettuare il prelievo di campioni sui frammenti ossei dei cadaveri rinvenuti il 7 - 8 - 9/4/1994 in Sicignano degli Alburni, attualmente custoditi presso il Tribunale di Salerno ed elencati nella relazione di perizia" predisposta nel giudizio di cognizione, "onde procedere all'esame del DNA" e "consentire un raffronto fra il DNA dei reperti ossei attribuiti alle presunte vittime e quello dei figli di costoro, già sottoposti al test del DNA".
Con ordinanza in data 8/5/2006 la Corte d'assise di appello di Salerno, sul rilievo che l'istanza era finalizzata alla revisione del processo, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, giudice competente per la revisione. Quest'ultima, peraltro, considerato che trattavasi di istanza espressamente diretta al giudice dell'esecuzione, invitava lo stesso giudice a "rivedere la declaratoria di incompetenza propria".
La Corte d'Assise di Appello di Salerno, ritenuto che era in discussione l'ammissibilità e la decisività di una nuova prova potenzialmente idonea a determinare il ribaltamento di una decisione irrevocabile di condanna nel preannunciato giudizio di revisione, la cui valutazione era riservata alla competenza del giudice della revisione, con ordinanza del 3/7/2006 rilevava il conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione dello stesso.
2.- Mette conto preliminarmente di osservare che, in tema di giudizio di revisione, l'art. 633 c.p.p., comma 1, nella stesura originaria, attribuiva la competenza funzionale per l'esame della "richiesta di revisione" alla Corte di appello "nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna", mentre la L. n. 405 del 1998, art. 1, comma 1, ha innovato il parametro d'individuazione territoriale mediante il riferimento ai "criteri di cui all'art. 11 c.p.p.", in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. La ratio legis è all'evidenza quella di scongiurare il pericolo che la contiguità del giudice della revisione rispetto a quello del merito possa lasciar trasparire, in considerazione del "forte vincolo" che il giudicato è in grado di esercitare e della correlata "prognosi pregiudizievole dei diritti del richiedente", e di rafforzare, mediante l'introduzione della nuova regola individuatrice della competenza, l'imparzialità e la serenità del giudizio di revisione destinato in ipotesi a travolgere il giudicato medesimo. Di talché, sembra agevole concludere che, in tanto opera siffatto criterio funzionale e derogatorio di attribuzione della competenza, in quanto sia stata almeno presentata "la richiesta di revisione", nelle forme prescritte dall'art. 633 c.p.p.. Va, per contro, rilevato che, nel caso in esame, non è stata affatto proposta alcuna richiesta di revisione, bensì risulta soltanto che è stato conferito dal condannato al difensore apposito mandato, a norma dell'art. 327 bis c.p.p, e art. 391 nonies c.p.p., per lo svolgimento di "attività investigativa preventiva", consistente nella ricerca e nell'individuazione di elementi di prova a favore del proprio assistito per l'eventuale promozione del giudizio di revisione della sentenza di condanna;
sicché, in tale veste, il difensore ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione ad effettuare il prelievo di campioni sui reperti ossei dei cadaveri attribuiti alle presunte vittime dell'episodio criminoso, onde procedere alla precisa identificazione mediante il raffronto fra il DNA dei reperti custoditi presso il Tribunale di Salerno e quello dei figli delle vittime, già sottoposti al medesimo test. Trattasi, a ben vedere, di attività pure obiettivamente finalizzate alla potenziale attivazione del giudizio di revisione e però ancora prodromiche rispetto alla effettiva presentazione della relativa richiesta da parte del condannato, attività consistenti in una serie di operazioni tecnico-scientifiche che la difesa chiede di poter effettuare sui reperti sequestrati e in custodia dell'autorità giudiziaria, per il cui prelievo o restituzione è inoltre strettamente competente il giudice dell'esecuzione, alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art. 263 c.p.p., comma 5, art. 676 c.p.p. e art. 82 disp. att. c.p.p., e ss.. Ciò posto, il conflitto negativo dev'essere risolto affermandosi la competenza della Corte di assise di appello di Salerno, la quale, in veste di giudice dell'esecuzione, dovrà decidere sulla ammissibilità e fondatezza della istanza autorizzatoria avanzata dal difensore del Piemonte, sulla base dei parametri normativi offerti dall'art. 391 nonies c.p.p., per lo svolgimento di "attività investigativa preventiva".
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di Assise di Appello di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007