Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 2
In tema di estradizione verso gli Stati Uniti d'America, qualora la durata della prescrizione del reato cui si riferisce la domanda di estradizione venga modificata durante il suo corso dalla legge statunitense, trova applicazione il principio "tempus regit actum", in quanto la prescrizione è prevista in quell'ordinamento solo come termine per l'esercizio dell'azione penale, ed ha quindi natura meramente processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, alla luce dell'art. VIII del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. n. 225 del 1984, deve escludersi qualsiasi rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto).
In tema di estradizione per l'estero, l'emissione di una sentenza favorevole non è esclusa dalla possibilità che all'estradando venga irrogata una pena detentiva a vita, purché l'ordinamento dello Stato richiesto preveda istituti che consentano di pervenire, in sede giudiziaria o amministrativa, ad una liberazione anticipata o ad una commutazione della pena, ove ricorrano ragioni umanitarie o progressi del condannato nel percorso rieducativo. (Fattispecie relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d'America, in cui la S.C. ha precisato che - laddove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 27, comma terzo, Cost. - le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.).
Commentari • 4
- 1. Pena osta all'estradizione solo se irragionevole (Cass. 16507/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
Nel procedimento estradizionale passivo non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente: l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA …
Leggi di più… - 2. Archiviazione può fondare ne bis in idem estradizionale? (Cass., 27384/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 agosto 2022
In tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e l'azione penale si sia definitivamente estinta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE sentenza depositata in data 14 luglio 2022, n. 27384 …
Leggi di più… - 3. Estradizione richiede accertamento della giurisdizione? (Cass.30642/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 aprile 2022
Ogni questione concernente il prospettato difetto di giurisdizione va posta all'attenzione del giudice straniero dello Stato richiedente, così come, in generale, vale per ogni altra problematica di natura strettamente processuale. Non è riconoscibile nella fattispecie alcuna violazione dell'art. 10 Cost. in quanto rappresenta opinione diffusa nella più accreditata dottrina che la extraterritorialità della giurisdizione penale - peraltro largamente prevista anche dal nostro codice penale - non contrasta con alcun principio di diritto internazionale consuetudinario: l'unico problema è verificare se sussista in concreto un ragionevole 'criterio di collegamento' che giustifica l'esercizio …
Leggi di più… - 4. Estradizione verso gli USA, ma non verso il Messico (Cass.14941/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
-5 7 47 /1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 33 - Presidente - Giovanni de Roberto Giovanni Conti - Relatore - CC - 09/01/2014 Guglielmo Leo R.G.N. 30532/2013 Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OM FL WI RG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2013 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il Governo degli Stati Uniti d'America l'addetto all'ambasciata William Nardini;
uditi per il ricorrente gli avvocati Mario Zanchetti e Gabriele Zanobini, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. дя RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione verso gli Stati Uniti d'America del cittadino tedesco FL WI RG OM, nei cui confronti erano stati emessi dall'a.g. statunitense mandati di arresto (il primo in data 6 marzo 2013 e il secondo in data 19 marzo 2013 per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in titoli (punto 1), di frode in titoli, in otto episodi (punti da 2 a 9) e di frode tramite comunicazione via cavo (punto 10). Secondo gli atti trasmessi dall'a.g. americana, risultava che lo OM, approfittando della sua qualità di dirigente della società di fondi internazionali "Absolute Capital Management Holding Limited", gestore di otto società di hedge fund, si era associato per realizzare una serie di frodi ai danni degli investitori mediante la fraudolenta manipolazione sul mercato di titoli speculativi (emessi da varie società), così lucrando illeciti guadagni per sé e gli altri associati. Con riferimento all'ultimo capo di accusa, risultava che il medesimo si era appropriato indebitamente della somma di un milione di dollari, trasferita tramite bonifico dal conto Wells Fargo su un conto a lui intestato acceso presso la SCS Bank Alliance di Ginevra. Riteneva la Corte di appello: che, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato di estradizione Italia-Usa del 13 ottobre 1983, (art. X, comma 3, lett. b), l'a.g. statunitense aveva, sulla base di una domanda di estradizione regolarmente proposta dal competente Dipartimento di giustizia, rappresentato un idoneo quadro indiziario a carico dello OM;
che in ordine ai reati oggetto della domanda di estradizione sussisteva il requisito della doppia incriminabilità; che nessuno dei reati poteva dirsi prescritto, dovendosi tenere conto, in forza dell'art. VIII del predetto Trattato di estradizione, esclusivamente del termine di prescrizione stabilito dalla legge dello Stato richiedente, il quale, a seguito di modifica legislativa del luglio 2010, con riferimento a fattispecie criminose in cui rientravano i reati oggetto della domanda di estradizione, era stato elevato a sei anni, prima ancora che scadesse il termine di cinque anni considerato dalla precedente normativa statunitense;
- che non ostavano alla estradizione, le allegate condizioni di salute dello OM, che bene avrebbero potuto essere fronteggiate con adeguate misure terapeutiche nell'ambito degli istituti detentivi americani. яя 2. Ricorre per cassazione lo OM, a mezzo dei difensori avvocati Mario Zanchetti e Gabriele Zanobini, che deducono i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., per mancata traduzione dello OM alla udienza davanti alla Corte di appello, essendo stata erroneamente interpretata una dichiarazione resa in carcere dal medesimo, che non comprende la lingua italiana, con la quale egli voleva solo insistere affinché la udienza fosse trattata il giorno 21 giugno 2013 e non anticipata, come inopinatamente deciso dalla Corte di appello, al 14 giugno.
2.2. Violazione dell'art. 703, comma 5, cod. proc. pen., per omesso deposito della domanda di estradizione da parte del Governo degli Stati Uniti, essendo stati trasmessi esclusivamente documenti, con attestazione di conformità, a supporto di essa.
2.3. Decorso del termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge statunitense per i reati compresi nei primi due gruppi dei capi di accusa (punti da 1 a 9), pur se si ritenessero commessi fino al febbraio 2008 (ma in contrasto con il dato di fatto rappresentato dalle dimissioni date dallo OM da tutte le cariche rivestite nei fondi Absolute in data 18 settembre 2007); decorso avvenuto prima che fosse presentata la formale contestazione (indictment), avvenuta solo il 19 marzo 2013; nulla rilevando la elevazione del termine prescrizionale a sei anni ad opera della legge del luglio 2010, modificativa della sezione 3301 del Titolo 18 U.S. Code, successiva ai fatti, ostandovi il divieto di retroattività della legge penale, pacificamente estensibile alla materia della prescrizione, di cui all'art. 25 Cost.; il tutto in mancanza di una formale trasmissione dei relativi testi di legge da parte dell'autorità statunitense, in violazione dell'art. X, comma 2, lett. e), del Trattato di estradizione Italia-USA.
2.4. Intervenuta prescrizione e difetto del requisito della doppia incriminabilità con riferimento al capo relativo alla contestazione di wire fraud (punto 10): quanto al primo aspetto perché si tratta di condotta posta in essere il 21 settembre 2007, per la quale era trascorso il termine di cinque anni prima dell'indictment, senza che potesse farsi riferimento alla sospensione del corso della prescrizione avente causa in una richiesta internazionale di assistenza giudiziaria di cui non vi è traccia nella documentazione trasmessa;
quanto al secondo aspetto, perché la condotta sarebbe consistita in un bonifico operato dallo OM concernente una somma (un milione di dollari) riveniente dalle frodi contestate nei precedenti punti da 2 a 9, e quindi configurabile come un auto riciclaggio o auto favoreggiamento non punibile per la legge italiana.
2.5. Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti, sia pure con l'espressione "base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia дя commesso il reato", dall'art. X, comma 3, lett. b), del Trattato Italia-Usa, considerato che dalla documentazione prodotta dall'autorità statunitense, e in particolare dall'affidavit dell'Assistente Procuratore Cazeres, risulta che gli elementi a carico dell'estradando sarebbero da rinvenire in future testimonianze, e, quanto all'affidavit dell'Agente Speciale Manegold, in esso ci si limita a dare conto che testimoni non meglio precisati avevano riferito sull'attività illecita dello OM, senza peraltro alcun dettaglio sulla concreta condotta al medesimo addebitabile. Nemmeno la documentazione prodotta, consistente in bonifici bancari, attestanti al più una situazione di conflitto di interesse in relazione ad alcuni hedge fund gestiti dallo OM, era indicativa della sussistenza di un quadro indiziario.
2.6. Rischio concreto di sottoposizione dello OM a trattamenti disumani e degradanti (artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) in relazione al suo grave stato di salute diagnosticato come sclerosi multipla nella forma cronica progressiva con compromissione di numerosi sistemi funzionali, tale da far ritenere una incompatibilità con un regime carcerario che non assicuri un trattamento sanitario idoneo;
aspetto sul quale le autorità statunitensi non hanno fornito alcuna garanzia.
2.7. Inumanità della pena anche in relazione alla prospettiva di una detenzione a vita, concretamente ipotizzabile sulla base delle previsioni punitive della legge penale federale statunitense per i reati contestati, che non consente di fatto per essi alcuna possibilità di liberazione anticipata, vietata per reati per i quali, come quelli in esame, è applicabile una pena di 25 anni di reclusione.
2.8. Incompletezza della documentazione trasmessa, con riferimento: a) ai testi di legge che disciplinano la prescrizione e i casi di sospensione del suo corso nonché alla documentazione circa la richiesta di assistenza giudiziaria inviata a uno stato straniero addotta con riferimento al reato di wire fraud;
b) alle previsioni normative applicabili ai detenuti affetti da gravi malattie degenerative;
c) alla misura della pena concretamente applicabile in caso di condanna e a istituti che consentano forme di liberazione anticipata o comunque di reinserimento sociale.
3. I medesimi difensori hanno poi presentato i seguenti motivi nuovi.
3.1. Violazione degli artt. 143 e 704, comma 2, cod. proc. pen.. in relazione alla omessa assistenza di un interprete in relazione alla volontà dello OM di essere tradotto davanti alla Corte di appello per la udienza in cui sarebbe stato trattato il suo caso. Як 3.2. Violazione degli artt. 143 e 704, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla omessa traduzione dell'avviso di anticipazione della udienza davanti alla Corte di appello.
3.3. Violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., in relazione alla concreta possibilità che lo OM sia condannato dall'a.g. statunitense alla pena della reclusione carceraria a vita, non superabile dalla previsione di istituti del tutto eccezionali e discrezionali adottabili dall'autorità politica quali la grazia (pardon), il differimento della pena (reprieve) e della commutazione della pena (commutation), avuto riguardo alla previsione dell'art. 3 CEDU e dei principi enunciati dalla Grande Camera della Corte EDU nella recente sentenza 9 luglio 2013 nella causa ER e altri c. Regno Unito.
4. Alla udienza del 12 novembre 2013 il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo, per l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia della domanda di estradizione e, con relativo interpello al Governo degli Stati Uniti d'America, del testo della normativa applicabile in quel Paese ai fini della prescrizione relativamente ai reati oggetto della domanda di estradizione, di eventuali atti o fatti interruttivi del corso della prescrizione rilevanti, e dei riferimenti utili al fine di stabilire la previsione in quell'ordinamento di forme di liberazione anticipata o di misure alternative alla detenzione in caso di pene a vita o equiparabili a detenzione a vita. trasmesso5. Il Ministero della giustizia ha le informazioni e la documentazione richiesta tra il 4 e il 23 dicembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in tutti i suoi aspetti, appare infondato.
2. La deduzione circa l'erronea interpretazione da parte dello OM del senso dell'atto di avviso della udienza, anticipata dalla Corte di appello al 14 giugno 2013, è frutto di una mera illazione, che non trova alcun conforto negli atti. Se vi fosse stata alcuna incertezza sul significato dell'avviso, il quale peraltro recava a grandi lettere e in posizione evidenziata la data della udienza, agevolmente percepibile anche da un alloglotta (o meglio, come nella specie, da un poliglotta di elevata cultura), lo OM avrebbe potuto farlo presente all'amministrazione carceraria, la quale avrebbe potuto agevolmente provvedere alla illustrazione del contenuto dell'atto; ma egli ha rilasciato una dichiarazione di да non intendere presenziare alla udienza, che è stata debitamente comunicata all'a.g. nei termini in cui essa è stata resa;
né la difesa ha ritenuto di prospettare alla Corte di appello un (ipotetico) intendimento dell'estradando di presenziare alla udienza. Ne deriva, che in mancanza del più tenue indizio circa il dedotto fraintendimento, deve ritenersi che la dichiarazione rilasciata dallo OM sia stata rilasciata nei termini in cui è stata riportata dall'amministrazione e che essa corrisponda alla effettiva volontà dello OM.
3. L'originale della domanda di estradizione, in effetti, non è rinvenibile nel fascicolo trasmesso a questa Corte dalla Corte di appello di Firenze, ma che la domanda sia stata formalmente presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America non è revocabile in dubbio, dato che essa, come risulta dagli atti, venne dall'Ambasciata degli Stati Uniti consegnata al Ministero degli affari esteri in data 19 aprile 2013 e in pari data trasmessa al Ministero della giustizia, tanto che copia di essa, su richiesta di questa Corte, è stata trasmessa dal Ministero ed acquisita agli atti del presente procedimento;
e non produce alcuna conseguenza invalidante della procedura, una volta resa certa la corrispondenza della copia all'originale, che quest'ultimo sia andato disperso. La difesa, è vero, già nel corso della procedura davanti alla Corte di appello di Firenze, aveva lamentato l'assenza nel fascicolo della domanda di estradizione;
ma copia di essa venne prodotta dal Procuratore Generale nel corso della discussione finale, e si tratta di copia esattamente corrispondente a quella da ultimo trasmessa dal Ministero. Se la difesa avesse avuto esigenza di esaminare detta copia con il tempo ritenuto adeguato, avrebbe dovuto farne richiesta espressa alla Corte di appello;
ma ciò deve ritenersi non essere avvenuto, non essendone fatta menzione nel verbale di udienza o in qualsiasi atto formalmente allegato a questo. Non è dunque fondata l'eccezione di violazione dell'art. 703, comma 5, cod. proc. pen., posto che, per quello che si è detto, deve ritenersi che la domanda di estradizione sia stata effettivamente proposta e che di essa sia solo andato smarrito l'originale, supplito dalla copia che il Ministero ha formalmente trasmesso e che quindi deve ritenersi conforme all'originale; e inoltre che la mancata allegazione della domanda di estradizione agli atti depositati nella fase preliminare alla udienza davanti alla Corte di appello sia stata sanata dalla successiva produzione di tale documento, sia pure in copia, in esito alla udienza, in mancanza di una richiesta da parte della difesa di differimento della decisione.
4. La prescrizione, che va ragguagliata esclusivamente alla normativa dello Stato richiedente, in forza dell'art. VIII dl Trattato Italia-Usa (v. da ultimo Sez. 6, n. 15018 del 27/02/2010, Macy, Rv. 255041) - previsione non derogata dall'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea del 25 giugno 2003, ratificato dal'Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25 -. non si è verificata per alcuno dei reati considerati nella domanda di estradizione.
4.1. Quanto ai reati contestati ai punti da 1 a 9, il termine di prescrizione, come risulta incontrovertibilmente dalla documentazione da ultimo acquisita, è stabilito dalla legge statunitense in sei anni, sicché, essendo il termine correlato alla formulazione dell'accusa (indictment) avvenuta il 19 marzo 2013, a tale data esso non era trascorso, a far capo dalla commissione dei fatti, perpetrati quanto meno sino al mese di settembre 2007. Non costituisce divieto del principio di irretroattività della norma penale il fatto che il termine di prescrizione sia stato elevato, durante il suo corso, da cinque a sei anni per effetto di un provvedimento legislativo adottato dal legislatore nordamericano il 22 luglio 2010. La deduzione del ricorrente sarebbe fondata solo se la prescrizione fosse concepita in quell'ordinamento come in istituto di diritto penale sostanziale, come è da dirsi per l'ordinamento italiano. Ma ciò è da escludere, perché la prescrizione, come attestano i dati normativi e la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti richiamati dall'autorità dello Stato richiedente, è ivi prevista solo come termine per l'esercizio dell'azione penale. Essa ha dunque una natura e una finalità meramente processuale, che, in forza dl principio tempus regit actum, pacificamente applicabile in quell'ordinamento, bene può tenere conto di interventi normativi che modifichino, prima del termine finale, la durata legale del suo corso (come del resto riconosciuto, nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU, dalla sentenza del 22 giugno 2000, Cohëme c. Belgio, in particolare, par. 149). Ed è appunto alla natura della prescrizione concepita dall'ordinamento statunitense che deve farsi riferimento, stante la ricordata disposizione dell'art. VIII del Trattato bilaterale, secondo cui ostano alla estradizione esclusivamente i casi in cui «l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte secondo le leggi della Parte richiedente».
4.3. Quanto al reato contestato al punto 10 (c.d. wire fraud), valendo le stesse considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che essendo esso stato commesso (secondo la contestazione) sino al febbraio 2008, alla data dell'indictment (19 marzo 2013) non era decorso il termine di sei anni fissato dalla ricordata legge del luglio 2010; con ciò venendosi a superare ogni questione sulla mancata allegazione da parte dello Stato richiedente della яя documentazione circa la procedura di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale idonea a sospendere il corso della prescrizione.
5. Gli indizi di colpevolezza come ritenuto dalla sentenza di questa Sesta sezione, n. 23861 del 14 maggio 2013, che rigettò ricorso proposto contro il provvedimento cautelare - risultano adeguatamente rappresentati, dato che nella documentazione allegata alla domanda di estradizione si fa riferimento a numerose e concordi dichiarazioni di persone offese, attestati negli affidavit degli agenti federali, che avallano la tesi accusatoria, nulla rilevando che i testimoni non siano stati ancora pienamente identificati o, ancor più, assunti a verbale. Occorre infatti ribadire che in forza dell'art. X, comma 3, lett. b), del richiamato Trattato di estradizione bilaterale, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta solo ad accertare che nella relazione sommaria dei fatti risultino evocate le ragioni ("base ragionevole") per ritenere, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato o i reati oggetto della domanda (v., tra le altre, Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv. 249455).
6. Il motivo che fa leva sul pericolo che lo OM, una volta estradato, sia sottoposto negli istituti carcerari statunitensi a un regime "inumano e degradante", e cioè che non assicuri al detenuto le necessarie cure mediche in relazione alla sua grave malattia, appare fondato su una pura illazione, destituita del benché minimo oggettivo elemento;
e nessun onere poteva ritenersi imposto alla Parte richiedente di dare assicurazioni in proposito, in mancanza di fatti notori (neppure dedotti in sede di ricorso) che avallassero una simile prospettiva.
7. La documentazione da ultimo prodotta dall'autorità dello Stato richiedente circa l'esistenza nell'ordinamento federale nordamericano di istituti che scongiurino una indefettibile prospettiva di una detenzione a vita consente di ritenere infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. In primo luogo, ove lo OM dovesse essere riconosciuto colpevole di tutti o di parte dei reati contestatigli, l'inflizione di una pena detentiva che per durata sia paragonabile a quella a vita appare essere una mera eventualità, dato che la legislazione americana (in particolare Sezione 5G1 del Sentencing Guidelines Manual) rimette alla discrezionalità del giudice la irrogazione di una pena per più reati di analoga tipologia commessi dallo stesso soggetto commisurata al criterio del cumulo materiale (c.d. espiazione "consecutiva") o a quello del cumulo giuridico (c.d. espiazione "simultanea"). Gr Ma, anche ammettendo una prospettiva di condanna a vita, che certamente nel caso in esame non può essere senz'altro esclusa (dato che per ogni reato in contestazione è irrogabile una pena detentiva fino a 25 anni), va considerato che esistono nell'ordinamento statunitense istituti che, in relazione alla condotta del detenuto, consentono, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, una liberazione anticipata del condannato raggiunto da una "sentenza a vita": commutazione della pena da parte del Presidente degli Stati Uniti (c.d. "grazia esecutiva": Sezioni 1.1-1.11 Parte 28 del Code of Federal Regulations); riduzione del termine di carcerazione ad opera del giudice su proposta del Direttore del Bureau of Prisons, se "straordinari e convincenti motivi" la giustificano: art. 3582(c)(1)(A)(1) del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti ovvero Sezioni 571.60-571.64 Parte 28 del Code of Federal Regulations;
riduzione di pena in caso di condotta collaborativa a fini di indagini da parte del condannato: Regola 35(b) delle Federal Rules of Criminal Procedure e art. 3582(c)(1)(B) del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti;
forme di "sconto di pena" in ragione di 54 giorni ogni anno in caso di condotta conforme alle norme disciplinari dell'istituto carcerario (art. 3624(b)(1) del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti) o di liberazione condizionale per l'ultimo 10 per cento del periodo detentivo (art. 3624(c) del predetto Titolo 18). Il ricorrente, in uno dei "motivi nuovi", richiama in particolare la recente sentenza della Corte EDU, GC, 09/07/2013, ER e altri c. Regno Unito, rimarcando che essa è pervenuta alla conclusione che integra una violazione dell'art. 3 CEDU l'applicazione della pena della reclusione perpetua a meno che la legislazione nazionale non preveda meccanismi di revisione della effettiva necessità della prosecuzione della pena che tenga conto degli eventuali mutamenti verificatisi nella persona del condannato e dei progressi da questo compiuti nel percorso riabilitativo, così da offrire al condannato una concreta prospettiva di liberazione una volta decorso un periodo minimo di detenzione. Questa decisione rappresenta indubbiamente una evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo, che aveva già in passato affermato che l'art. 3 della Convenzione impone allo Stato di vigilare affinché ogni persona privata della libertà sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a pericoli o a prove di una intensità che oltrepassi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione;
e, in particolare, che la condanna all'ergastolo può ritenersi di per sé non proibita dall'articolo 3 o da qualsiasi altra disposizione della Convenzione, ove il diritto nazionale offra la possibilità di rivedere la pena per commutarla, sospenderla o di porvi fine o ancora per яя liberare il detenuto condizionalmente (v. ex aliis sent. del 12/02/2008, Kafkaris c. Cipro;
sent. del 11/10/2011, Schuchter c. Italia). Peraltro, la sentenza ER ha cura di affermare (v. par. 120) che non può essere ritenuta imprescindibile ai fini dell'adozione di provvedimenti di liberazione anticipata del condannato a una pena potenzialmente perpetua la forma (giudiziaria piuttosto che amministrativa) che un tale esame deve assumere;
sicché non costituisce argomento dirimente (come invece mostra di ritenere il ricorrente) il fatto che alcuni dei provvedimenti previsti dall'ordinamento statunitense possano essere emessi a seconda dei casi dall'autorità politica, amministrativa o giudiziaria. Inoltre, la principale ratio decidendi della sentenza ER riposa sul fatto che l'ordinamento del Regno Unito contempla forme di liberazione anticipata del condannato a una pena perpetua, adottabili dal ministro, solo in casi di circostanze eccezionali che giustifichino tale misura per motivi umanitari, specificati nel senso che il detenuto sia affetto da malattia incurabile in fase terminale ovvero sia costretto a letto o affetto da grave invalidità; mentre l'ordinamento nordamericano richiede genericamente l'esistenza di "straordinari e convincenti motivi" ai fini della riduzione del termine di carcerazione ad opera del giudice su proposta del Direttore del Bureau of Prisons, un potere di commutazione della pena da parte del Presidente degli Stati Uniti non fondato su presupposti determinati tassativamente e ancora un potere di riduzione di pena in caso di condotta collaborativa a fini di indagini da parte del condannato. Costituisce solo un auspicio espresso nella detta sentenza (peraltro basato sulla percezione di una "netta tendenza" colta dagli ordinamenti degli Stati appartenenti al Consiglio d'Europa: v. il medesimo par. 120), quello della esistenza di un meccanismo di riesame che garantisca al condannato, dopo un termine tendenzialmente fissato in venticinque anni, una valutazione circa il suo reinserimento nella società Resta naturalmente la constatazione che negli Stati Uniti d'America vige (almeno a livello federale) un sistema punitivo caratterizzato da criteri di severità e rigidità sempre più lontani dagli approdi cui è pervenuta l'evoluzione del corrispondente sistema europeo (fatta eccezione, forse, di quello del Regno Unito), improntato sempre più marcatamente all'affermazione della finalità rieducativa e risocializzante della pena e a metodologie applicative flessibili che tengano conto del percorso umano, fisico e psichico del condannato. Questa diversa filosofia dello scopo e della funzione della pena, se non si traduce, avuto riguardo all'obbiettivo stato dell'ordinamento positivo statunitense, in un palese contrasto con i principi desumibili dall'art. 3 CEDU (e, дя per quanto concerne l'Italia, dall'art. 27, terzo comma, Cost., come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale), certamente rimanda a valutazioni di carattere politico, che ben potranno esse assunte, in sede di decisione sull'an e sul quomodo dell'eventuale provvedimento di estradizione, dal Ministro della giustizia, a norma dell'art. 708 cod. proc. pen.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 09/01/2014. Il Consigliere estensore Il Presidente дете се ni de Roberto Giovanni Conti Явић DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito R P