Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 2
Nelle controversie previdenziali tra l'istituto assicuratore e il datore di lavoro, in cui venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, non possono ritenersi litisconsorti necessari ne' il lavoratore, ne', ove sia controverso il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, l'appaltatore, atteso che si tratta di soggetti del tutto estranei alla controversia
La violazione del divieto d'intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 può essere commessa anche da soggetti che professionalmente esercitino un'attività imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi, in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente oggetto la fornitura di "forza - lavoro" anziché di un "opus". Pertanto, alla stregua della lettera e della ratio della norma, lo status professionale del soggetto che riceve l'appalto è circostanza di per se stessa irrilevante ai fini dell'esclusione o dell'affermazione della violazione del divieto anzidetto, dovendo la relativa indagine essere condotta con riferimento agli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie la sentenza confermata dal S.C. aveva desunto i caratteri dell'interposizione vietata dalla circostanza che i dipendenti dell'appaltatore in realtà eseguivano l'attività lavorativa in collaborazione e sotto le direttive ed il controllo dei dipendenti della società datrice di lavoro, utilizzando anche attrezzature di proprietà della medesima)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11545 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.p.a. ELECTROLUX ZANUSSI GRANDI IMPIANTI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio del Prof. Avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Marchini, Fabrizio Correrà, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, in forza di procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso n. 444 del 19.3.1998. Udita nella pubblica udienza del 23.1.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Claudio Scognamiglio per delega dell'Avv. Renato Scognamiglio e Antonino Sgroi per delega dell'Avv. Fabio Fonzo;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 gennaio 1994 la s.p.a. ZA GR IM proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore del lavoro di Treviso le aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L. 17.918.971, a titolo di contributi omessi e di sanzioni civili, e conveniva l'INPS davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il decreto fosse revocato. A sostegno dell'opposizione deduceva che aveva posto in essere un contratto di appalto del servizio di carico e scarico del magazzino con la s.r.l. ER, con l'espressa previsione del divieto di interposizione di manodopera, con la conseguenza che, contrariamente a quanto era stato asserito nel verbale ispettivo del 13 settembre 1988, non ricorreva, riguardo ai lavoratori destinati dalla società ER nello stabilimento di Conegliano, l'ipotesi prevista dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, anche perché i suddetti lavoratori operavano sotto le direttive esclusive della società appaltatrice del servizio.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore, con sentenza del 15 ottobre 1996, accoglieva in parte l'opposizione e condannava la società opponente a pagare all'INPS la somma di L. 16.536.455, oltre agli interessi legali, ritenendo esistente la fattispecie dell'interposizione di mere prestazioni di lavoro solamente con riferimento a quei lavoratori impiegati in operazioni di facchinaggio e movimento merci.
Questa decisione, impugnata dalla società ZA, veniva confermata dal Tribunale di Treviso con sentenza del 19 marzo 1998. Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indici c.d. rivelatori della esistenza, in concreto, della fattispecie prevista dal suddetto art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e dopo avere distinto l'ipotesi prevista da tale articolo di legge da quella contemplata dal successivo art. 3, osservava, in linea di diritto, che, essendo suscettibili di formare un appalto illecito anche i lavori di facchinaggio, non occorre che l'interposto sia privo di una apposita struttura organizzativa e finanziaria e, in punto di fatto, che, nel caso in esame (dalle prove raccolte, anche ad escludere l'esistenza dell'ipotesi contemplata nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, doveva ritenersi esistente la fattispecie prevista dal primo comma del medesimo articolo.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società Electrolux ZA GR IM (ora così denominata), che ha dedotto due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione la società ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società ER e dei lavoratori LA, TI, HI e AB, tutti - a suo dire - litisconsorti necessari nel presente giudizio (che è relativo ad una ipotesi di interposizione di manodopera). Questo motivo è privo di fondamento.
Premesso che, per costante giurisprudenza, nel giudizio vertente fra l'INPS e l'imprenditore-datore di lavoro ed avente per oggetto l'accertamento dell'esistenza dell'obbligo contributivo in relazione all'attività svolta da determinati lavoratori, tali lavoratori, essendo del tutto estranei alla controversia, non debbono essere chiamati ad integrare il contraddittorio (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 26 maggio 1999 n. 5142 e Cass. 11 gennaio 2001 n. 299, secondo cui a nulla rileva il carattere trilaterale del rapporto assicurativo), va precisato che nemmeno ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, riguardo all'appaltatore, nella controversia in cui si discuta del divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro a norma dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 (Cass. Sez. Un. 22 ottobre 2002 n. 14897). In base a tali principi di diritto, bene ha fatto il giudice dell'appello a ritenere che non dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti di soggetti che non avevano interesse alla controversia.
Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 lett. g l. 23 ottobre 1960 n. 1369 e motivazione contraddittoria e insufficiente, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale, riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame, non abbia escluso, sia in via teorica che in concreto, l'esistenza della interposizione di manodopera vietata dalla legge. In proposito la medesima ricorrente sostiene: a) che il contratto posto in essere con la società ER aveva per oggetto operazioni di carico e scarico dei prodotti del magazzino di Conegliano e, quindi, atteneva ad un servizio di facchinaggio, di per sè consentito e lecito;
b) che dalle prove testimoniali era risultato che la società ER aveva la veste di un vero e proprio imprenditore, perché operava con una struttura di notevoli dimensioni, assumeva contemporaneamente appalti con varie aziende e aveva sempre corrisposto i contributi previdenziali inerenti al personale da essa dipendente (circostanza, quest'ultima, non contestata dall'INPS), con la conseguenza che, a ragionare come ha fatto il Tribunale, si poteva dare il caso della duplicazione dell'obbligo contributivo;
c) che il giudice dell'appello non ha considerato che, provata essendo l'attività imprenditoriale della società ER, era contraddittorio ritenere che il contratto di appalto stipulato con essa società Electrolux simulasse una intermediazione vietata in relazione a soli quattro lavoratori, anche perché la Corte di Cassazione ha affermato che, allorché l'appaltatore rivesta la qualità di imprenditore e il rapporto con l'appaltante abbia per oggetto l'esecuzione di un servizio rientrante nell'attività normalmente svolta dal medesimo appaltatore, può ricorrere solamente l'ipotesi prevista dal terzo comma del suddetto art. 1 della legge n. 1369 del 1960; d) che, peraltro, dagli elementi acquisiti al giudizio nella specie era risultata l'assoluta marginalità dei mezzi di proprietà dell'appaltante usati per l'esecuzione della prestazione lavorativa;
e) che, d'altra parte, il Tribunale ha basato il suo convincimento "su due parziali stralci delle testimonianze assunte", mentre da tutte le deposizioni era emersa "l'effettiva autonomia gestionale ed organizzativa da parte della ER".
Anche questo motivo è infondato.
Va subito osservato che, sebbene talvolta da parte della giurisprudenza di legittimità sia stato affermato, in fattispecie del tutto particolari, che non ricorre l'ipotesi dell'intermediazione di mere prestazioni di lavoro, prevista dal primo comma dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, allorché l'appaltatore sia un imprenditore ed il rapporto con l'appaltante abbia per oggetto l'esecuzione di un servizio rientrante nell'attività imprenditoriale normalmente svolta dal medesimo appaltatore (v., ad esempio, Cass. 20 febbraio 1988 n. 1817 e, più di recente, Cass. 10 gennaio 1996 n. 103), tuttavia la Corte ritiene che, in linea del tutto teorica e salve le particolarità del caso concreto, tale principio non possa essere, nella sua assolutezza, in alcun modo condiviso.
Come è stato rilevato in una non recente sentenza emessa da questa Corte (Cass. 20 aprile 1985 n. 2643), le cui argomentazioni vanno qui per intero recepite, sia la lettera che la ratio dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 sanciscono nei confronti di chiunque il divieto di intermediazione di mere prestazioni di lavoro e non distinguono a seconda che l'appaltatore eserciti o meno una determinata attività: la norma, infatti, non esclude l'ipotesi dell'intermediazione nel caso in cui l'interposto eserciti professionalmente un'impresa attrezzata per l'assunzione di regolari appalti di opere o di servizi, ben possibile essendo che, in concreto, venga posto in essere con il committente, in luogo dell'appalto dell'opera o del servizio, un contratto diverso, in quanto avente esclusivamente per oggetto la forza lavoro e non l'opus. Ne deriva che, senza che possa essere introdotta alcuna discriminazione in relazione alla qualità rivestita da colui che, nel singolo caso, agisce in contravvenzione al divieto e senza, per conseguenza, che possa operarsi una distinzione non consentita dalla norma di legge, il tutto si risolve nell'accertamento che deve essere compiuto dal giudice del merito, il quale deve verificare la ricorrenza degli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge (quali, ad esempio, la totale assenza di organizzazione e direzione del lavoro da parte dell'appaltatore e il fatto che la prestazione esercitata esorbiti da quella dedotta nel contratto di appalto, venendo a comprendere anche mansioni che competono ai dipendenti dell'appaltatore). E tale accertamento, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Nel caso in esame, il Tribunale, mostrando di conoscere e di voler applicare le regole giuridiche sopra enunciate, dopo avere correttamente osservato che sono suscettibili di formare un appalto illecito anche i lavori di facchinaggio, ha rilevato che non occorre che l'interposto sia privo di una apposita struttura organizzativa e finanziaria, essendo invece sufficiente che gli elementi che caratterizzano il singolo rapporto assumano i caratteri dell'interposizione vietata. Il giudice dell'appello, poi, ha preso in considerazione le deposizioni rese dai testi escussi nella fase istruttoria ed ha affermato che dal complesso dalle testimonianze emergeva che i lavoratori, in relazione ai quali era stato redatto il verbale ispettivo, pur essendo formalmente dipendenti dalla società ER, in realtà eseguivano l'attività lavorativa in collaborazione e sotto le direttive e il controllo dei dipendenti della società ZA, utilizzando anche attrezzature di proprietà della medesima, con la conseguenza che, anche ad escludere la ricorrenza dell'ipotesi contemplata nel terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, doveva ritenersi esistente la fattispecie prevista dal primo comma.
Questa motivazione, del tutto corretta, come si è detto, sotto il profilo giuridico nonché logica e coerente sul piano della valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio, sfugge alle censure formulate dalla società ricorrente, ove si consideri che quest'ultima, a parte la denuncia del vizio di violazione di legge (rivelatosi inesistente in base a quanto è stato sopra esposto), lungi dall'esporre veri e propri vizi di motivazione, in effetti si limita a prospettare, inammissibilmente, un apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello compiuto nella sentenza impugnata.
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese e agli onorari di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare all'INPS le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003