Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11545
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Sentenza 25 luglio 2003

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Nelle controversie previdenziali tra l'istituto assicuratore e il datore di lavoro, in cui venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, non possono ritenersi litisconsorti necessari ne' il lavoratore, ne', ove sia controverso il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, l'appaltatore, atteso che si tratta di soggetti del tutto estranei alla controversia

La violazione del divieto d'intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 può essere commessa anche da soggetti che professionalmente esercitino un'attività imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi, in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente oggetto la fornitura di "forza - lavoro" anziché di un "opus". Pertanto, alla stregua della lettera e della ratio della norma, lo status professionale del soggetto che riceve l'appalto è circostanza di per se stessa irrilevante ai fini dell'esclusione o dell'affermazione della violazione del divieto anzidetto, dovendo la relativa indagine essere condotta con riferimento agli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie la sentenza confermata dal S.C. aveva desunto i caratteri dell'interposizione vietata dalla circostanza che i dipendenti dell'appaltatore in realtà eseguivano l'attività lavorativa in collaborazione e sotto le direttive ed il controllo dei dipendenti della società datrice di lavoro, utilizzando anche attrezzature di proprietà della medesima)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11545
    Data del deposito : 25 luglio 2003

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