Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di falso documentale, costituiscono atti pubblici i verbali di conferimento di incarico ai consulenti del pubblico ministero; ne deriva che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico il magistrato del P.M. che sottoscriva gli incarichi di consulenza aventi ad oggetto, nella specie, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, affidandoli 'in biancò all'ufficiale di polizia giudiziaria per il successivo completamento e, quindi, attestando falsamente di avere provveduto personalmente a detta doverosa attività svolgendo i necessari controlli, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza dei requisiti tecnici di capacità e preparazione del consulente.
Ai fini dell'integrazione dell'abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la c.d. "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia; conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata esistenza dell'illegittimità della condotta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, a titolo del reato di cui all'art. 323 cod. pen., del magistrato del P.M. il quale, aggirando il precetto della legge, concentrato gli incarichi di consulenza nelle mani di un ristretto gruppo di soggetti i quali avevano, d'altro canto, percepito onorari illegittimi, in violazione del limite normativamente stabilito delle 8 vacazioni giornaliere).
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. L'abuso d'ufficiohttps://www.studiocataldi.it/
L'abuso d'ufficio è un reato proprio, disciplinato dall'art. 323 c.p., che può commettere sia un pubblico ufficiale che un incaricato di pubblico servizio Cos'è l'abuso d'ufficio Il bene giuridico protetto Soggetti del reato L'elemento oggettivo La condotta L'evento e la c.d. "doppia ingiustizia" L'elemento soggettivo La pena Cos'è l'abuso d'ufficio L'abuso d'ufficio è un reato contro la pubblica amministrazione che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2008, n. 16895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16895 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/12/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 4299
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 029101/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NO CI N. IL 19/10/1955;
avverso SENTENZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il dif. Avv. Gambardella e avv. Ferraioli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17.6.2003 il g.u.p. del tribunale di Salerno dichiarava D'NO CI colpevole di falsità ideologica continuata in atti pubblici, in concorso, sub capo A) artt. 110, 81 cpv., 479 e 476 c.p., di tentato abuso di ufficio continuato in concorso sub capo B) artt. 110, 81 cpv., 56 e 323 c.p., nonché dei reati di peculato e tentato peculato aggravati sub capi C), D), E), F), G), I), e, ritenuta la continuazione tra tutti tali reati, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ed applicata la diminuente del rito abbreviato, condannava il medesimo D'NO alla pena - condizionalmente sospesa - di anni due di reclusione;
assolveva l'imputato dal reato di peculato continuato in concorso sub capo H), perché il fatto non sussiste. Al D'NO, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA di Catanzaro, erano stati contestati, in concorso con LI NT e SO TR (giudicati separatamente):
- la falsità ideologica di numerosi verbali di conferimento degli incarichi di trascrizione e filtraggio di cassette audio e video - contenenti intercettazioni telefoniche - all'LI (ex maresciallo dei ROS in congedo), alla moglie di quest'ultimo SO TR e ad altri consulenti loro vicini, in quanto, contrariamente a quanto attestato, detti verbali erano stati compilati non alla presenza del citato sostituto procuratore e fuori degli uffici giudiziari;
- il conferimento tra il 9.2.2000 ed il 20.9.2000 di n. 50 incarichi collegiali di consulenza tecnica, in violazione, in particolare, della L. n. 319 del 1980, art. 4, consentendo all'LI ed alla SO, in proprio ed in nome degli altri consulenti, di beneficiare di più di quattro vacazioni al giorno, procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale, non conseguito per cause indipendenti dalla loro volontà;
- la liquidazione di rilevanti somme ai consulenti tecnici a titolo di anticipazione di spese per l'asserito, ma in realtà non effettuato, noleggio di apparecchiature, determinando in tal modo un'appropriazione ingiustificata delle suddette somme, appartenenti alla P.A., in favore dei medesimi consulenti tecnici. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 3.3.2008, resa a seguito di impugnazione dell'imputato e del p.m., in parziale riforma della suaccennata sentenza del g.u.p. del tribunale della stessa città, assolveva il D'NO dai reati di cui ai capi C), D), E), F), G), perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui al capo I), perché il fatto non sussiste;
rideterminava la pena per i residui reati sub A) e B), già unificati per continuazione, in anni uno e mesi quattro di reclusione;
confermava nel resto la decisione di primo grado
Avverso la summenzionata sentenza della Corte d'appello di Salerno il difensore del D'NO proponeva ricorso per cassazione. Il predetto difensore chiedeva l'annullamento, quanto meno con rinvio, della sentenza impugnata, deducendo:
1) Violazione degli artt. 110, 479 e 476 c.p., art. 233 c.p.p., art.73 disp. att. c.p.p. con riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato per il reato di falsità ideologica in atti pubblici sub A).
a) L'imputato si sarebbe limitato a sottoscrivere gli incarichi di consulenza e ad affidarli "in bianco" all'LI per il successivo completamento. Non sarebbe, perciò, configurabile il falso ideologico ex art. 479 c.p., neppure sotto il profilo del tentativo, non avendo l'imputato attestato nulla. Tutt'al più i fatti potrebbero eventualmente essere inquadrabili nel reato previsto L'art. 323 c.p.. b) La corte territoriale avrebbe ampliato il concetto di "atto pubblico". Tuttavia, in esso non potrebbe essere ricompreso il conferimento di una consulenza tecnica da parte del p.m., che non richiederebbe alcuna formalità (art. 233 c.p.p., art. 73 disp. att. c.p.p., art. 373 c.p.p.) e potrebbe essere effettuato anche oralmente.
c) Il falso sarebbe, comunque, innocuo, in quanto gli incarichi conferiti sarebbero stati portati a termine ed i risultati ottenuti sarebbero stati utilizzati in molteplici procedimenti penali con la conseguente inoffensività delle false attestazioni ascritte al D'NO.
d) In ogni caso, sarebbe carente il dolo, essendo dette false attestazioni dovute a leggerezza o negligenza.
2) Violazione degli artt. 56 e 323 c.p., L. n. 319 del 1980, artt. 4 e 7, L. n. 241 del 1990, art. 1, D.P.R. n. 3 del 1957, art. 13 con riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato per il reato di tentato abuso di ufficio sub B).
Mancherebbe, in relazione a tale reato, il requisito della "violazione di legge". La L. n. 319 del 1980, art. 4 pone semplicemente il limite "giornaliero" di vacazioni per ciascun incarico conferito.
Mancherebbe, inoltre, il requisito della ingiustizia del vantaggio patrimoniale, essendo i compensi corrispondenti al dovuto. La motivazione sarebbe del tutto carente sull'elemento soggettivo del reato (dolo intenzionale).
3) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rilevabile dal testo del provvedimento impugnato.
La corte territoriale, ravvisando sussistente il dolo in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), sarebbe caduta in contraddizione per l'esclusione dello stesso dolo con riferimento ai reati di peculato consumato e tentato, pure contestati al D'NO e ritenuti determinati da comportamenti colposi.
Gli argomenti utilizzati dalla detta corte per assolvere l'imputato dai reati di peculato consumato e tentato avrebbero dovuto coerentemente indurre la stessa corte a pronunciare sentenza di assoluzione anche per i reati di falso e tentato abuso di ufficio sub A) e B).
Con memoria datata 29.11.2008 la difesa dell'imputato insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge. La censura sub a) del primo motivo è destituita di fondamento. Il D'NO, sottoscrivendo gli incarichi di consulenza ed affidandoli "in bianco" all'LI per il successivamente completamento, ha consapevolmente e volontariamente fornito un contributo determinante alla formazione dei verbali ideologicamente falsi, in quanto attestanti, contrariamente al vero, la compilazione di tali atti e la firma da parte dei consulenti tecnici nell'ufficio e alla presenza del magistrato del p.m., verbali successivamente allegati ai relativi procedimenti penali.
Anche la censura sub b) del primo motivo è priva di fondamento. La corte territoriale, uniformandosi alla nozione di atto pubblico delineata dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, ha correttamente qualificato come atti pubblici i verbali di conferimento degli incarichi dì consulenza in questione, "in quanto provengono da un pubblico ufficiale ed attestano l'esercizio di una sua attività di ufficio con funzione probante".
Invero, il concetto di atto pubblico, sotto il profilo penalistico, è più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 c.c., poiché comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire loro pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o mansioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.
Rientrano in tale categoria anche i cd. atti interni cioè gli atti compiuti dal pubblico ufficiale per adempiere a doveri funzionali verso l'ente cui appartiene ed aventi lo scopo di documentare l'attività svolta.
La questione della forma e della documentazione del conferimento degli incarichi di consulenza tecnica da parte del p.m., se "liberamente", o se mediante verbali ai sensi dell'art. 373 c.p.p., comma 1, ovvero mediante verbali in forma riassuntiva ai sensi dello stesso art. 373 c.p.p., comma 3, è ininfluente. Invero, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già avuto occasione di precisare che rientra nella categoria degli atti pubblici, ai fini della configurabilità del delitto di falso, non solo il documento espressamente previsto da determinate norme, ma anche qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, sia stato compilato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione pubblica, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatti caduti sotto la sua percezione diretta o comunque ricollegabili a tali adempimenti (Cass. Sez. 5^, 10.3.1994, n. 5660). Al riguardo, la corte territoriale ha correttamente osservato che "una volta che un atto attestante lo svolgimento di una certa attività da parte del p.m. sia stato redatto, il documento così formato, rientra, senza dubbio, nella nozione di atto pubblico che...è molto ampia e comprende ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque di atti interni alla P.A., anche se non tassativamente previsti dalla legge;
ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della pubblica Amministrazione" (Cass. Sez. 5^, 9.2.1999, n. 3552, CED 213363, Id. 20.2.2001, n. 6935, CED 220916). La censura sub c) del primo motivo, pur essendo deducibile, non è stata dedotta con i motivi di appello ed è, quindi, inammissibile. In ogni caso, detta censura è manifestamente infondata. Le falsità ideologiche in atti pubblici attribuite al D'NO non possono affatto essere ritenute innocue, solo che se ne considerino le rilevanti conseguenze sulla validità degli incarichi e sulla utilizzabilità delle attività svolte dai consulenti tecnici.
La censura sub d) del primo motivo è infondata.
La corte territoriale ha, correttamente, ravvisato sussistente il dolo del reato di falsità ideologica in atti pubblici sub capo A) (per il quale è sufficiente il dolo generico), evidenziando che "non può ridursi al rango di semplice leggerezza o disattenzione la sistematica prassi di abdicare a terzi estranei il delicato compito della scelta dei consulenti del p.m. e l'attività di conferimento degli incarichi, soprattutto quando essi abbiano un oggetto tanto delicato come la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed avallare il tutto con la falsa attestazione di avere atteso personalmente a tale doverosa attività, con tutti i necessari controlli anche circa i requisiti tecnici, la capacità e la preparazione del consulente".
Il secondo motivo, ad eccezione della doglianza circa la carenza della ingiustizia del vantaggio patrimoniale (peraltro formulata genericamente con l'appello), non è stato dedotto con i motivi di appello ed è, perciò, in gran parte inammissibile.
Comunque, detto motivo è destituito di fondamento.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha chiarito che, ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, è necessario che sussista la cd. "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia;
conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, L'accettata esistenza dell'illegittimità della condotta (Cass. Sez. 6^, 27.6.2006, n. 35381, CED 234852). Nella specie, L'esame della sentenza impugnata risultano sussistere entrambi gli accennati requisiti.
Ricorre il requisito della violazione di legge, giacché i conferimenti degli incarichi di consulenza ed attività connesse, cui sono conseguite le rispettive liquidazioni, sono stati realizzati dal D'NO infrangendo il disposto dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.. Ricorre, altresì, il requisito dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, essendo i compensi liquidati ai consulenti contra jus. Al riguardo, la corte territoriale ha bene evidenziato che "l'abnorme concentrazione di incarichi nelle mani di un ristretto gruppetto di consulenti, capeggiati L'LI e dalla moglie SO TR (incarichi peraltro conferiti a persone non direttamente prescelte dal D'NO e pertanto senza alcun effettivo controllo dei loro requisiti soggettivi e della loro capacità tecnica) aveva comportato il sostanziale aggiramento del precetto di cui alla L. n.319 del 1980, art. 4". "Infatti, la maggior parte dei consulenti,
primo fra tutti l'LI arrivavano a cumulare in un periodo piuttosto limitato di tempo ben oltre dieci consulenze contemporaneamente". Conseguentemente, "seppure per ogni singola consulenza non vi erano state difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa (8 vacazioni al giorno), tuttavia, in concreto, la contemporaneità per alcuni consulenti di un ingente numero di incarichi (anche oltre dieci incarichi) aveva comportato un numero di vacazioni non concedibili" (anche 80 vacazioni al giorno pari a L. 1.099.200).
Pertanto, la corte territoriale ha correttamente rigettato la tesi difensiva (riproposta vanamente con il secondo motivo di ricorso), secondo cui "i consulenti ed in particolare l'LI avevano comunque svolto gli incarichi ed avevano, quindi, diritto al pagamento degli onorari".
Invero, deve essere considerato, innanzitutto, che gli onorari richiesti dai consulenti non corrispondevano al lavoro effettivamente svolto, "stante l'abnorme numero di vacazioni dovute all'accavallarsi degli incarichi (anche oltre 80 vacazioni al giorno)" e, in secondo luogo, che detti onorari (costituenti il vantaggio patrimoniale) erano illegittimi, in quanto violavano il limite, normativamente stabilito, delle 8 vacazioni giornaliere (4 vacazioni aumentabili fino al doppio per la speciale complessità dell'incarico). In ordine alla ricorrenza del dolo intenzionale, richiesto per l'integrazione del reato di cui al capo B), è utile richiamare l'appropriata argomentazione del giudice di primo grado, secondo cui "il massiccio ricorso in tempi ristretti ad attività di consulenza, tutte attribuite alle società facenti capo all'LI, le onerosissime liquidazioni, le disinvolte modalità di conferimento degli incarichi, la scarsa o del tutto nulla utilizzabilità processuale delle intercettazioni fatte trascrivere dimostrano il carattere intenzionale del comportamento dell'imputato, che è apparso univocamente diretto a favorire l'LI, procurandogli rilevanti vantaggi economici".
Il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento.
La corte di merito ha assolto il D'NO dai reati di peculato consumato e tentato di cui ai capi C), D), E), F), G), perché il fatto non costituisce reato, ritenendo, sulla base delle risultanze processuali, che non fosse stata raggiunta la prova che l'imputato, nella liquidazione delle spese per il noleggio di apparecchiature e materiali, fosse "pienamente cosciente" che "le poste" da lui liquidate fossero in realtà fittizie e non corrispondessero ad attività effettivamente svolte dai consulenti.
Non vi è contraddizione tra l'accennata assoluzione e la conferma della responsabilità del D'NO con riferimento ai reati di falsità ideologica in atti pubblici (capo A) e tentato abuso di ufficio (capo B), per i quali i giudici di merito hanno dimostrato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, la sussistenza dei relativi requisiti soggettivi, risultati, invece, carenti per i reati sub C), D), E), F), G). Nè le argomentazioni utilizzate dalla corte territoriale, per escludere il dolo dei reati di peculato consumato e tentato, intaccano la coerenza e la logicità della giustificazione della conferma della responsabilità dell'imputato per i reati sub A) e B).
La denunciata "manifesta contraddittorietà logica" della sentenza impugnata è, in realtà, insussistente, essendo la deduzione fondata sull'arbitraria assimilazione di comportamenti dell'imputato ispirati da atteggiamenti psichici differenti.
D'altra parte, il fine di perseguire con maggiore celerità ed efficacia l'obiettivo della lotta alla criminalità organizzata e la stima e la fiducia riposte nell'LI, evidenziati dal ricorrente, non sono logicamente incompatibili con la volontà e la consapevolezza di immutare il vero e con la intenzionale volontà di favorire il medesimo LI allo scopo di fargli conseguire ingenti profitti.
Il dedotto fine e l'asserita stima e fiducia costituiscono, in effetti, soltanto i moventi della determinazione delittuosa, i quali non sono ricompresi nella nozione del dolo, che riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento.
La memoria difensiva, datata 29.11.2008, introduce nuove questioni e censure, inammissibili, in quanto sono state proposte in violazione del termine previsto L'art. 585 c.p.p., comma 4 e non sono state dedotte ne' con i motivi d'appello ne' con i motivi del ricorso per cassazione.
Infine, deve essere rilevato che per il reato di cui al capo B), perpetrato fino al 20.9.2000, non è ancora maturata la prescrizione, attesa la sospensione di tale causa estintiva per complessivi anni 1, mesi 2 e giorni 8, determinata da rinvii delle udienze per impedimenti dell'imputato o dei difensori di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009