CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16266 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US LB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta depositata in data 6 marzo 2023 dal Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2023 dalla parte civile Fallimento Italtrasporti s.p.a. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e di assistenza come da nota;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16266 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa nell'ambito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Parma in data 28 febbraio 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti del US per il reato di cui al capo d) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione;
revocava l'interdizione dai pubblici uffici;
rideterminava la pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall. nella misura di anni tre. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e fallimentare in relazione a condotte poste in essere nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e socio unico della società Italtrasporti s.p.a., dichiarata fallita in data 9 maggio 2012. Tali condotte consistevano, rispetto alla bancarotta patrimoniale, nell'aver distratto dalla predetta società automezzi di proprietà della stessa per un valore complessivo di Euro 52.000,00 e, con riguardo alla bancarotta documentale, nell'aver sottratto o distrutto in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bologna l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori, avv.ti Tiziano OR e RI OR, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo adduce il US violazione dell'art. 606, primo comma, lett. a), c.p.p. in relazione all'errata applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, I. fall., in quanto le condotte qualificate come distrattive dai giudici di merito non sarebbero avvenute in un momento nel quale avrebbe potuto prevedersi l'insolvenza della società. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato denuncia la sentenza impugnata per violazione tanto dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., con riferimento all'errata applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, lett. b), I.fall. quanto dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dolo specifico che non potrebbe considerarsi integrato per la sola sottrazione o mancanza delle scritture contabili. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. rispetto all'errata applicazione dell'art. 219, terzo comma, I.fall., nonché alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della 2 motivazione sotto tale profilo, atteso che, nel disconoscere la relativa attenuante, per un verso, la decisione si sarebbe fondata sul rilievo, meramente ipotetico, per il quale l'occultamento delle scritture contabili sarebbe stato sicuramente funzionale alla sottrazione della garanzia offerta dal patrimonio societario al ceto creditorio e, per un altro, non avrebbe considerato la funzionalità della cessione degli automezzi ai creditori sociali per attenuare il danno. 2.4. Assume infine il US violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. nonché mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche si sarebbe basato in via esclusiva sulla gravità dei fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La ricostruzione sottesa alla prospettazione del ricorrente è infatti smentita dai dati probatori correttamente richiamati dalla sentenza impugnata ed acquisiti sin dal primo grado di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato. Assume peculiare rilievo, in particolare, la circostanza che, come evidenziato nella relazione del curatore fallimentare, la società Italtrasporti s.p.a., costituita il 30 aprile 2009, versava in stato di insolvenza, come attestato dai numerosi protesti e dai debiti nei confronti dell'erario, già nell'anno 2010, e la cessione degli automezzi concretante la condotta distrattiva è avvenuta in epoca addirittura successiva, a ridosso della dichiarazione di fallimento. Non può dunque dubitarsi della piena consapevolezza da parte del soggetto agente dell'orientamento finalistico della propria condotta. Peraltro, non è superfluo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è comunque necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266805 - 01). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, rispetto alle condotte di bancarotta fraudolenta documentale, il US, mediante l'atto di appello, si era limitato a contestare il reato ascrittogli in quanto le scritture contabili sarebbero state affidate ad uno studio professionale. 3 o Il relativo motivo di gravame è stato disatteso dalla Corte d'Appello di Bologna poiché lo studio professionale indicato quale tenutario delle scritture contabili aveva negato al curatore fallimentare, che le aveva richieste, di esserne in possesso. E' dunque solo nel giudizio di legittimità che viene, inammissibilmente, introdotta la questione del mancato accertamento del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato, consistente nella sottrazione o distruzione delle scritture contabili. 3. Il terzo motivo, che riguarda l'omesso riconoscimento dell'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I. fall., veicola anch'esso una doglianza manifestamente infondata, in quanto il ricorrente assume che l'attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta per avere egli, con la cessione degli automezzi ad una società creditrice, cercato di attenuare i danni arrecati al ceto creditorio. In realtà, come è stato accertato nei gradi di merito, è emerso che la società fallita non aveva alcun debito nei confronti della presunta creditrice, sicché è stato proprio il meccanismo della falsa compensazione a celare la condotta distrattiva delle somme derivate dalla vendita degli automezzi, ciò che ha determinato, intervenuto il fallimento della società, la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Né avrebbe potuto vagliarsi la concessione dell'attenuante facendo riferimento al solo passivo fallimentare stante la costante indicazione riveniente dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (ex multis, Sez. 5, n. 19981 del 1/04/2019 (dep. 9/05/2019), Rv. 277243 - 01). 4. L'ultimo motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271269 - 01). In particolare, questa Corte ha anche ripetutamente puntualizzato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario 4 che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010), Rv. 248244 - 01). Orbene, a differenza di quanto si assume nel ricorso del US, la sentenza d'appello ha congruamente argomentato sulle ragioni sottese alla scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche, richiamando a tal fine plurimi indici di valutazione, quali i numerosissimi precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato, l'esteso arco temporale nel quale si era protratta la condotta illecita, l'apprezzabile pregiudizio cagionato alla massa creditoria, l'ingente debito maturato nei confronti del fisco. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 6. Le conclusioni scritte della parte civile costituita non hanno apportato alcun significativo contributo limitandosi a richiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi sicché non spetta alla stessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 877/2023, Sacchettino).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
nulla sulle spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma il 22 marzo 2023 Il Consigliere Estensore Il PrèMente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta depositata in data 6 marzo 2023 dal Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2023 dalla parte civile Fallimento Italtrasporti s.p.a. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione e di assistenza come da nota;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16266 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa nell'ambito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Parma in data 28 febbraio 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti del US per il reato di cui al capo d) dell'imputazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione;
revocava l'interdizione dai pubblici uffici;
rideterminava la pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall. nella misura di anni tre. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e fallimentare in relazione a condotte poste in essere nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e socio unico della società Italtrasporti s.p.a., dichiarata fallita in data 9 maggio 2012. Tali condotte consistevano, rispetto alla bancarotta patrimoniale, nell'aver distratto dalla predetta società automezzi di proprietà della stessa per un valore complessivo di Euro 52.000,00 e, con riguardo alla bancarotta documentale, nell'aver sottratto o distrutto in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bologna l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori, avv.ti Tiziano OR e RI OR, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo adduce il US violazione dell'art. 606, primo comma, lett. a), c.p.p. in relazione all'errata applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, I. fall., in quanto le condotte qualificate come distrattive dai giudici di merito non sarebbero avvenute in un momento nel quale avrebbe potuto prevedersi l'insolvenza della società. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso l'imputato denuncia la sentenza impugnata per violazione tanto dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., con riferimento all'errata applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, lett. b), I.fall. quanto dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dolo specifico che non potrebbe considerarsi integrato per la sola sottrazione o mancanza delle scritture contabili. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. rispetto all'errata applicazione dell'art. 219, terzo comma, I.fall., nonché alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della 2 motivazione sotto tale profilo, atteso che, nel disconoscere la relativa attenuante, per un verso, la decisione si sarebbe fondata sul rilievo, meramente ipotetico, per il quale l'occultamento delle scritture contabili sarebbe stato sicuramente funzionale alla sottrazione della garanzia offerta dal patrimonio societario al ceto creditorio e, per un altro, non avrebbe considerato la funzionalità della cessione degli automezzi ai creditori sociali per attenuare il danno. 2.4. Assume infine il US violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. nonché mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche si sarebbe basato in via esclusiva sulla gravità dei fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La ricostruzione sottesa alla prospettazione del ricorrente è infatti smentita dai dati probatori correttamente richiamati dalla sentenza impugnata ed acquisiti sin dal primo grado di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato. Assume peculiare rilievo, in particolare, la circostanza che, come evidenziato nella relazione del curatore fallimentare, la società Italtrasporti s.p.a., costituita il 30 aprile 2009, versava in stato di insolvenza, come attestato dai numerosi protesti e dai debiti nei confronti dell'erario, già nell'anno 2010, e la cessione degli automezzi concretante la condotta distrattiva è avvenuta in epoca addirittura successiva, a ridosso della dichiarazione di fallimento. Non può dunque dubitarsi della piena consapevolezza da parte del soggetto agente dell'orientamento finalistico della propria condotta. Peraltro, non è superfluo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è comunque necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266805 - 01). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, rispetto alle condotte di bancarotta fraudolenta documentale, il US, mediante l'atto di appello, si era limitato a contestare il reato ascrittogli in quanto le scritture contabili sarebbero state affidate ad uno studio professionale. 3 o Il relativo motivo di gravame è stato disatteso dalla Corte d'Appello di Bologna poiché lo studio professionale indicato quale tenutario delle scritture contabili aveva negato al curatore fallimentare, che le aveva richieste, di esserne in possesso. E' dunque solo nel giudizio di legittimità che viene, inammissibilmente, introdotta la questione del mancato accertamento del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato, consistente nella sottrazione o distruzione delle scritture contabili. 3. Il terzo motivo, che riguarda l'omesso riconoscimento dell'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I. fall., veicola anch'esso una doglianza manifestamente infondata, in quanto il ricorrente assume che l'attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta per avere egli, con la cessione degli automezzi ad una società creditrice, cercato di attenuare i danni arrecati al ceto creditorio. In realtà, come è stato accertato nei gradi di merito, è emerso che la società fallita non aveva alcun debito nei confronti della presunta creditrice, sicché è stato proprio il meccanismo della falsa compensazione a celare la condotta distrattiva delle somme derivate dalla vendita degli automezzi, ciò che ha determinato, intervenuto il fallimento della società, la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Né avrebbe potuto vagliarsi la concessione dell'attenuante facendo riferimento al solo passivo fallimentare stante la costante indicazione riveniente dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. 16 marzo 1942, n. 267, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (ex multis, Sez. 5, n. 19981 del 1/04/2019 (dep. 9/05/2019), Rv. 277243 - 01). 4. L'ultimo motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271269 - 01). In particolare, questa Corte ha anche ripetutamente puntualizzato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario 4 che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010), Rv. 248244 - 01). Orbene, a differenza di quanto si assume nel ricorso del US, la sentenza d'appello ha congruamente argomentato sulle ragioni sottese alla scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche, richiamando a tal fine plurimi indici di valutazione, quali i numerosissimi precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato, l'esteso arco temporale nel quale si era protratta la condotta illecita, l'apprezzabile pregiudizio cagionato alla massa creditoria, l'ingente debito maturato nei confronti del fisco. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 6. Le conclusioni scritte della parte civile costituita non hanno apportato alcun significativo contributo limitandosi a richiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi sicché non spetta alla stessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 877/2023, Sacchettino).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
nulla sulle spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma il 22 marzo 2023 Il Consigliere Estensore Il PrèMente