CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25165 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dai PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLI NORD avverso l'ordinanza resa dai Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 16/9/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore di MO FE, Avv. Marta Ceraldi RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MO FE, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen. il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata nei limiti della somma di euro 6.414,00. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25165 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/03/2023 In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell'ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod.pen. in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casal di Principe. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo: 2.1 la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo processuale. In particolare secondo il P.m. impugnante il collegio cautelare ha trascurato le plurime note indirizzate ai responsabili di area, Sindaco e giunta comunale dal Segretario Generale, destinatari che, a distanza di due anni, non avevano provveduto a porre rimedio alle criticità segnalate nella gestione dei LL.SS.UU., proseguendo nelle condotte intese ad avvantaggiare i dipendenti infedeli e tentando, altresì, di coprire le condotte illecite risultanti dai primi accertamenti di P.g. L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la massiva cancellazione delle informazioni dai data base del Comune e non ha considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nell'ente costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi in caso di indagini amministrative, contabili e penali, come emerge dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di AT Enrico, responsabile del Settore Personale e Finanziario del Comune. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica ed apodittica che le omissioni dei preposti ai controlli fossero meramente colpose e non espressione di una strategia mistificatrice intesa a celare le condotte illecite, consistite nell'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'integrazione oraria mediante semplici comunicazioni, talora anche orali, in luogo della preventiva adozione di delibere di giunta con predeterminazione degli obiettivi da raggiungere ed individuazione della somme messe a disposizione a tal fine. Secondo il ricorrente, inoltre, l'ordinanza impugnata nell'escludere il fumus ha omesso di considerare che dall'analisi dei cartellini di presenza consta che l'indagato MO si è visto riconoscere un corrispettivo per integrazione oraria superiore a quello dovuto anche in periodi antecedenti e successivi all'emergenza covid, con sistematica eccedenza tra quanto artificiosamente rappresentato e le prestazioni lavorative effettivamente svolte. Nè il collegio cautelare ha tenuto conto che le ore integrative non erano dovute perché non previste da alcuna delibera di giunta;
l'indennità non risultava richiesta né approvata da parte del 2 &k responsabile di settore e, poiché l'indagato era addetto al Settore demografico, non è ipotizzabile l'espletamento dei servizi in modalità smart working. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Infatti, a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen. contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto unanime e consolidato ritiene che nella nozione di violazione di legge devono ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656-01). 1.1 I! P.m. ricorrente deduce il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando la svalutazione della prospettazione accusatoria e degli elementi offerti a sostegno della domanda cautelare, profili che esulano dal sindacato di legittimità demandato alla Corte adita in materia di cautela reale, tenuto conto della trama giustificativa ampiamente argomentata spiegata dai giudici cautelari a sostegno dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore di MO FE, Avv. Marta Ceraldi RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MO FE, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Napoli Nord che, in data 19/7/2022, aveva disposto ai sensi dell'art. 640 quater cod.pen. il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata nei limiti della somma di euro 6.414,00. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25165 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 07/03/2023 In particolare, il collegio cautelare riteneva insussistente il fumus dell'ipotizzato reato ex art. 640, comma 2, cod.pen. in relazione alla ipotizzata illecita percezione da parte dell'indagato di somme di danaro per integrazione oraria quale lavoratore socialmente utile operante presso il Comune di Casal di Principe. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord, deducendo: 2.1 la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari confluiti nel fascicolo processuale. In particolare secondo il P.m. impugnante il collegio cautelare ha trascurato le plurime note indirizzate ai responsabili di area, Sindaco e giunta comunale dal Segretario Generale, destinatari che, a distanza di due anni, non avevano provveduto a porre rimedio alle criticità segnalate nella gestione dei LL.SS.UU., proseguendo nelle condotte intese ad avvantaggiare i dipendenti infedeli e tentando, altresì, di coprire le condotte illecite risultanti dai primi accertamenti di P.g. L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la massiva cancellazione delle informazioni dai data base del Comune e non ha considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nell'ente costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi in caso di indagini amministrative, contabili e penali, come emerge dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di AT Enrico, responsabile del Settore Personale e Finanziario del Comune. Il Tribunale ha ritenuto in maniera illogica ed apodittica che le omissioni dei preposti ai controlli fossero meramente colpose e non espressione di una strategia mistificatrice intesa a celare le condotte illecite, consistite nell'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'integrazione oraria mediante semplici comunicazioni, talora anche orali, in luogo della preventiva adozione di delibere di giunta con predeterminazione degli obiettivi da raggiungere ed individuazione della somme messe a disposizione a tal fine. Secondo il ricorrente, inoltre, l'ordinanza impugnata nell'escludere il fumus ha omesso di considerare che dall'analisi dei cartellini di presenza consta che l'indagato MO si è visto riconoscere un corrispettivo per integrazione oraria superiore a quello dovuto anche in periodi antecedenti e successivi all'emergenza covid, con sistematica eccedenza tra quanto artificiosamente rappresentato e le prestazioni lavorative effettivamente svolte. Nè il collegio cautelare ha tenuto conto che le ore integrative non erano dovute perché non previste da alcuna delibera di giunta;
l'indennità non risultava richiesta né approvata da parte del 2 &k responsabile di settore e, poiché l'indagato era addetto al Settore demografico, non è ipotizzabile l'espletamento dei servizi in modalità smart working. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Infatti, a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen. contro le ordinanze emesse in sede di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità con orientamento del tutto unanime e consolidato ritiene che nella nozione di violazione di legge devono ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656-01). 1.1 I! P.m. ricorrente deduce il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando la svalutazione della prospettazione accusatoria e degli elementi offerti a sostegno della domanda cautelare, profili che esulano dal sindacato di legittimità demandato alla Corte adita in materia di cautela reale, tenuto conto della trama giustificativa ampiamente argomentata spiegata dai giudici cautelari a sostegno dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 7/3/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente