Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8536 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
1 8536 /01 20676/99 19569 LOHALIANO Cron. 3041 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 20.11.2000 Dott. Pasquale REALE - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Francesco FELICETTI dal Sig. per diritti L. Giuseppe SALME' rel. -> 11 22 CH2001 E IL66 Paolo GIULIANI -> ha pronunciato la seguente SENTENZA LIRE 1500 sul ricorso da UGGE' LUISA, in proprio e quale legale socio illimitatamente responsabile della 0407487 "Immobiliare SA s.n.c. di UG e AV", elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 9, presso l'avv. Francesco Carlo Bianca, che la rappresenta e 0407488 difende per procura speciale a margine del ricorso, in unione con l'avv. Ettore Trezzi, ricorrente
contro
LIRE 1000 CANCELLE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. CARLONI A per diritti L. 3,000. AU374525 il = 2 NOV 2001. cons. Giuseppe Salmè 2140 AU374520 IL CANCELLIERE 2000 AU374519 RAO FA e TO AN, elettivamente domiciliati in Roma, piazza di Trevi 86, presso l'avv. Goffredo Barbantini che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, in unione con l'avv. Ireo Latino, controricorrenti avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia del 21 maggio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 20 novembre 2000; sentiti l'avv. Bianca per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Per i controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 27 maggio 1992 FF AO e AN ET hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Crema la s.n.c Immobiliare SA chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati a un complesso immobiliare acquistato dalla predetta società a causa di vizi e difetti dell'attività costruttiva. La società ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto, sostenendo che i vizi, denunciati oltre gli otto giorni, non erano tali da rendere l'immobile inidoneo all'uso e osservando che, comunque, nell'atto d'acquisto gli attori avevano dichiarato di avere esaminato il bene, dichiarando che era esente da difetti e liberando la parte venditrice da ogni responsabilità. cons. Giuseppe Salmè 2 Il tribunale, con sentenza del 29 dicembre 1995, ritenuta la sussistenza della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c., e l'irrilevanza dell'esonero da responsabilità pattuito, ha condannato la società al risarcimento dei danni nella misura di £. 56.000.000, con gli interessi legali dal 1° gennaio 1991. La corte d'appello di Brescia, con la sentenza in questa sede impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da SA UG in proprio e nella qualità di socia illimitatamente responsabile della Immobiliare SA s.n.c. di UG e AV, trattandosi di soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza di primo grado. La corte territoriale ha osservato che la UG non aveva agito nella veste di legale rappresentante della società, non solo perché aveva espressamente dichiarato di agire in proprio e quale socia illimitatamente responsabile, ma anche perché aveva espressamente richiesto con l'atto d'appello la restituzione non dell'intera somma versata agli acquirenti in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a £. 98.150.000, ma della sola parte versata quale socia, pari a £. 65.435.000. Ha inoltre osservato la corte che era irrilevante che con atto pubblico del 24 dicembre 1992 la società fosse stata sciolta e che dal 21 gennaio 1993 fosse cessata, senza passare attraverso la fase di liquidazione, avendo i soci dichiarato nell'atto pubblico di scioglimento che non esistevano crediti o passività, perché l'ente societario sopravvive fino a quando sono in discussione situazioni ed evenienze patrimoniali. Né poteva applicarsi alla specie per analogia il disposto dell'art. 2312, 2° comma c.c., A cons. Giuseppe Salmè perché la norma, riconoscendo la legittimazione ad agire dei creditori sociali nei confronti dei soci, anche dopo la cancellazione della società, non vale ad attribuire analoga legittimazione nella fattispecie opposta riguardante i soci che intendono agire nei confronti dei terzi. Infine, la corte territoriale ha affermato che era irrilevante il patto, contenuto nell'atto pubblico di scioglimento, in base al quale i soci si erano assunti reciprocamente l'obbligo di far propri, pro quota, eventuali crediti e debiti emergenti dopo lo scioglimento, perché tale patto aveva effetto tra i soci, ma non rispetto ai terzi. Avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia la UG, in proprio e quale socia illimitatamente responsabile della "Immobiliare SA s.n.c. di UG e AV", ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso i coniugi AO-ET. Motivi della decisione 1. Il ricorso è ammissibile perché, pur estranea al rapporto processuale instaurato davanti al tribunale, la UG è stata parte del giudizio in esito al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur avendo dichiarato nel dispositivo che l'appello da essa ricorrente proposto era inammissibile per difetto di legittimazione passiva, in motivazione si sia soffermata sul problema di qualificazione giuridica del rapporto dedotto, ritenuto compravendita immobiliare invece che appalto. cons. Giuseppe Salmè 4 Il motivo non è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata e unica ed inequivoca, consistendo nel rilievo che la UG, avendo agito in proprio e come socia, non poteva proporre appello avverso una sentenza pronunciata nei confronti della società. Ogni altra affermazione è estranea alla vera e propria ratio decidendi appartenendo, piuttosto, all'iter argomentativo, la cui sovrabbondanza non arriva al punto di oscurare o rendere non intellegibile la vera ragione del decidere.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2291 c.c.c e vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale, affermando che la UG era estranea alla lite proposta nei confronti della società, avrebbe ignorato la specificità della disciplina delle società in nome collettivo, nelle quali tutti i soci sono illimitatamente responsabili, senza possibilità (a differenza da quanto previsto per la società semplice: art. 2267 c.c.) di limitare convenzionalmente tale responsabilità (art. 2291, secondo comma). Del pari tutti i soci hanno l'amministrazione e quindi la rappresentanza legale della società. Il motivo non è fondato. La corte territoriale ha fondato la sua pronuncia sul rilievo decisivo che (al di là della disciplina dell'amministrazione e della responsabilità dei soci) la società in nome collettivo, anche se priva di personalità giuridica, è dotata di una soggettività autonoma, essendo centro d'imputazione di rapporti giuridici distinti da quello riferibile a ciascun socio. Come più volte affermato da questa Corte, da tale rilievo discende che la sentenza resa nei confronti della società in nome collettivo non è destinata a far stato nei confronti cons. Giuseppe Salmè 5 dei soci e pertanto i soci stessi non sono legittimati a proporre impugnazione nei confronti della sentenza sfavorevole pronunciata nei confronti della società (cass. n. 1231/99, 5233/99, 7021/97, 797/87).
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la corte territoriale non abbia esaminato l'eccezione con la quale era stato dedotto che la legittimazione della UG derivava dalla circostanza che, a seguito dello scioglimento e della cancellazione della società, la stessa si era estinta, anche perché nell'atto pubblico si dava atto dell'inesistenza di residui rapporti di debito o credito imputabili alla società. Conseguentemente avrebbe dovuto applicarsi l'art. 110 c.p.c. (violazione dell'art. 110 c.p.c. e difetto di motivazione). Il motivo non è fondato. Come ha ricordato la corte territoriale, che, pertanto, si è fatta carico del rilievo della UG, è' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. E poiché proprio la presente controversia dimostra l'esistenza di rapporti non ancora esauriti, dei quali la società di cui si tratta è parte, nella specie non si è verificata l'estinzione della soggettività della società. Ne consegue che, fino al momento dell'effettiva estinzione, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, debba proseguire nei confronti, o su cons. Gitseppe Salmè 6 iniziativa, delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci (con specifico riferimento alla società in nome collettivo v., da ultimo Cass. 8842/2000).
5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disp. prel. al c.c. e dell'art. 2312, 2° comma c.c., e vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale non abbia applicato per analogia la norma richiamata, che consente ai creditori di agire nei confronti dei soci anche dopo la cancellazione della società. La tesi della ricorrente, che è stata esaminata e respinta dalla corte territoriale, non ha fondamento. Infatti, la norma indicata è chiaramente dettata da esigenze di garanzia dei creditori insoddisfatti ed è coerente con il regime della responsabilità dei soci (art. 22291 e 2304 c.c.) che si aggiunge a quella primaria della società. Nessuna analoga esigenza di garanzia dei creditori potrebbe invece giustificare l'attribuzione della legittimazione ad agire nei loro confronti anche da parte dei soci, successivamente alla cancellazione della società stessa. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in £. 120. oltre a £.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 20 novembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. cons. Giuseppe 7 L'estensore Deposits 22 GIU. 2001 11 C ganda FRE cons. Giuseppe Salmè Il presidenteMon IL CANCELLIERE Andrea Bianchi hoooo 290000 RATE ROMA 2 UFFICIO DELLE ENTRATE SOO 4 Serie Registrato in 33552 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA Il Dirigente Arta Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) A . 2 1 D1 R 9 8