Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato ex art. 474 cod. pen., solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l'unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la grossolanità della contraffazione era evidente per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle).
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.40874 del 11 luglio 2007https://www.antonellapedone.com/articoli · 11 luglio 2007
SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI VERONA; nei confronti di: 1) TH. MA. N. IL (OMESSO); avverso SENTENZA del 11/01/2006 TRIBUNALE DI VERONA; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO; udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per l'acc.to del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Th. Ma. è stato assolto dal Tribunale di Verona dal delitto di cui all'articolo 474 c.p. per l'inidoneità della condotta, stante la grossolanità del falso. Ricorre "per saltum" il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge, dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/1999, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 17/6/1999
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere rel. SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI Consigliere N. 1331
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N. 48697/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AW PA, nato in [...] il [...];
imputato come in narrativa;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione II, del 21.9.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. L. Toth;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Umberto Toscani, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 3.6.1996 il Pretore di Roma dichiarava DI PA colpevole dei reati di cui agli artt. 474 C.P. (vendita di prodotti con marchi contraffatti) e 1 Legge n. 406/1981, in relazione all'art.2 Legge n. 121/1987 (detenzione di musicassette sprovviste di timbro della SIAE); fatti commessi in Roma, il 3.2.1992).
Il Pretore, ritenuta la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di cinque mesi di reclusione e lire 700.000 di multa, oltre la confisca dei prodotti sequestrati e alle pene accessorie.
A seguito di gravame del prevenuto la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21.9.1998, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quale motivo la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, in quanto si sarebbe in presenza di un'ipotesi tipica di falso "impossibile o innocuo" essendo percepibile da qualsiasi acquirente di comune esperienza che la merce venduta dal DI non poteva certamente essere stata prodotta e distribuita, dati i prezzi praticati, dalle prestigiose ditte di livello internazionale cui si riferivano i marchi contraffatti (UI, ER, ER, ecc.). Non sussisteva pertanto - secondo tale tesi - l'elemento materiale del reato di cui all'art.474 C.P. Il motivo del ricorso è fondato.
È giurisprudenza costante di questa Corte che in tanto un marchio contraffatto può trarre un inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato contestato in questa sede, in quanto la provenienza prestigiosa del prodotto costituisca l'unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso.
Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore, sì da integrare il delitto contestato.
Nel caso di specie dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si evince che la grossolanità della contraffazione era evidente per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle).
Anche sul piano logico la motivazione presenta una evidente contraddizione laddove, dopo aver elencato tali significativi elementi di difformità rispetto ai marchi originali, conclude per la non rilevabilità di tali grossolanità da parte di persona "non particolarmente esperta". Viceversa di fronte ad elementi di grossolanità dei marchi di tale consistenza il giudice di merito avrebbe dovuto concludere per la inidoneità dei marchi stessi a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza. Nè si può ignorare sul piano dell'attuale costume che l'offerta da parte dei venditori ambulanti di prodotti "griffati" è ormai accolta dalla clientela con un diffuso e sottinteso scetticismo circa l'autenticità dei marchi, con un'accettazione implicita della provenienza alinea dei prodotti stessi, dato il loro prezzo e l'evidente approssimazione dei segni a quelli effettivi che la clientela di comune esperienza ben conosce nelle reali caratteristiche distintive.
Da quanto premesso discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto contestato al ricorrente non sussiste nella sua materialità.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000