Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICAM177 2 /0 1 j IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 19037/98 Dott. Rafaele CORONA Cron.3690 Consigliere Rep. 571 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Ud.20/10/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. *per chritti L 3000 sul ricorso proposto da: 7 FEB.2001 DE NZ NA, titolare dell'Impresa "IO UOMO" IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MAURICI FRANCESCO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
GRUPPO LA PERLA SRL in persona del legale rapp.te; CG066603 intimato avverso la sentenza n. 825/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 05/07/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1703 udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Vincenzo MARINELLI che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della s.r.l. Gruppo La Perla il Presidente del Tribunale di Bologna, con decreto 4/12/91, ingiunse ad EL De SC, titolare della Ditta "Io Uomo", il pagamento di lire 8.444.266, quale residuo prezzo di forniture di merce. L'ingiunta propose opposizione deducendo di nulla dovere. In particolare, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, sostenne che il credito vantato dall'opposta nei suoi confronti non poteva ritenersi provato né dall'estratto delle scritture contabili (a causa di varie irregolarità delle scritture stesse), né dall'ulteriore documentazione acquisita in corso di causa (da cui risultava che vi erano stati dei resi di merce che la venditrice non aveva provveduto a riaccreditare). Con sentenza 22/3/95 il Tribunale rigettò l'opposizione. La decisione per la parte che interessa il confermata dalla cortepresente giudizio - venne d'appello di Bologna, che, con sentenza 5/7/97, rigettò il gravame della De SC. Contro la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. Nessuna attività è stata svolta dall'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denunciano violazione di legge (art.26 DPR 633/72; 115 e 634 cod.proc.civ; 2718, 2729 cod.civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto che l'estratto notarile delle scritture contabili costituiva idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, senza considerare che tali scritture come riconosciuto ML dalla stessa sentenza - erano tenute in modo irregolare. Col secondo motivo si denunciano ancora (artt.115. 116 cod.proc.civ; violazione di legge 2729 cod.civ.) e vizi di motivazione con riferimento alla valutazione secondo la ricorrente erronea delle risultanze probatorie effettuata dal giudice d'appello. Le censure, da esaminare congiuntamente perché connesse, non meritano accoglimento. La sentenza ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sollevate dalla De SC in ordine alla tenuta dei libri contabili, osservando che esse rilevare unicamente ai fini di una potevano eventuale revoca del decreto ingiuntivo, in quanto reso fuori delle ipotesi previste dall'art.634 cod.proc.civ. ma non certo per la decisione sul merito dell'opposizione, che era, invece, infondata alla stregua delle altre risultanze probatorie. La decisione si fonda su due distinte specificamente considerazioni, la prima non censurata dalla ricorrente costituita dal corretto rilievo che le eventuali irregolarità delle scritture poste a base del decreto ingiuntivo possono rilevare ai fini della valida emissione del decreto stesso, ma non incidono sulla decisione di merito se il credito ĕ altrimenti provato. La seconda è costituita dal rilievo, a cui la sentenza è pervenuta sulla base di un attento riscontro delle risultanze processuali, che, nella specie, il indipendente te credito era risultato provato dalle scritture contabili. Alla luce di tali considerazioni, le censure della ricorrente, sia perché non toccano interamente le ragioni della decisione sia perché tese a provocare un riesame del merito della causa, risultano inammissibili. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 20 ottobre 2000 i j.. L'estensore Il siperte formackell CANCELLIERE C1 Valexia Neri 07 FEB. 2001 CANS UERE 01 250.000) 40000. 290000 3 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 206г 12,00 2 al Vortato € 161,97 Registrate (euro ENEOSESSANTUNO 77 p. Dirigente Area Servic (Dott.sca Mieria Graza DI FIPPO) Responsabile Servizio Atti M. RACCIOHOL 004 ENTR A M O R I D