Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, con la conseguenza che questi non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. Non sussistono, pertanto, gli estremi della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. allorché la situazione di pericolo per l'integrità fisica dell'imputato sia derivata dalla scelta di compiere un furto e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente che abbia provocato la reazione (nella specie, del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 16012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16012 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 725
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 012905/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE RO n. il 08/10/1951;
avverso sentenza del 24/11/2003 Corte d'Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. D'Angelo che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. SIBILIO A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
CA TE è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Lecce, sez. Gallipoli, per furto aggravato di un'auto e tentato furto di tre autovetture, in continuazione.
Il giudice accertava che l'imputato, fatto segno dopo il primo tentativo, a colpi d'arma da fuoco esplosi dal proprietario del veicolo, tentava di rubare altra auto. Nella circostanza il CA veniva ferito, mentre un complice rimaneva ucciso.
La corte d'appello confermava, escludendo l'esimente (invocata dalla difesa) ex art. 54 c.p. - Ricorre personalmente l'imputato, deducendo la censura già disattesa dalla corte di merito: sorpreso nel tentativo di rubare un'auto, rese palese l'intenzione di abbandonare ogni progetto criminoso. La volontà della situazione di pericolo va riferita al danno derivante dalla condotta delittuosa, di natura furtiva, e non ai suoi antecedenti. Viziato sarebbe pure il diniego delle generiche, giustificato con i precedenti penali.
- Le doglianze vanno disattese.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, strettamente aderente alla lettera dell'art. 54 c.p., secondo il quale il pericolo che costituisce il presupposto dello stato di necessità non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato. La situazione pericolosa, che giustifica la condotta necessitata, deve essere, cioè, indipendente dalla volontà dell'agente. Costui non deve avere ne' cagionato volontariamente o colposamente la situazione pericolosa, ne' aver voluto o colposamente non impedito l'esposizione a un pericolo non direttamente cagionato del bene che poi si troverà a ledere con la sua condotta.
Non v'è dubbio che nella specie, come chiarito dalla corte territoriale, la situazione di pericolo per l'integrità fisica dell'imputato è derivata dalla scelta di compiere un furto ed è pertanto riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente, che ha provocato la reazione del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione.
- Versata in fatto e comunque manifestamente infondata è la censura inerente il diniego delle generiche, a fronte di una diffusa ed ineccepibile motivazione al riguardo.
Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005