Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 16012
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Sentenza 23 marzo 2005

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Ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato e, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, con la conseguenza che questi non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. Non sussistono, pertanto, gli estremi della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. allorché la situazione di pericolo per l'integrità fisica dell'imputato sia derivata dalla scelta di compiere un furto e sia, pertanto, riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente che abbia provocato la reazione (nella specie, del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 16012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16012
    Data del deposito : 23 marzo 2005

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