Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
In materia di ricorso per cassazione, conseguenza della rilevazione e dello dichiarazione di nullità della rinnovazione della notificazione del ricorso ad alcuni litisconsorti necessari, è l'inammissibilità dell'impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO RI, NO VA AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato BARTOLI G., difesi dall'avvocato GRISAFI ATTILIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA MA VED NO, NO AM, NO AN, NO MA AP, NO UG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 964/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 15/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 23/4/1990 AR, TI, IO TO, MA NI ed GE MI convenivano in giudizio LA MA e MI LA deducendo che il 28/5/1976 era morto IU MI senza lasciare testamento, sicché gli erano succeduti per legge i fratelli (ossia essi istanti ed il germano LA) e la moglie (ossia la LA), con devoluzione dell'asse ereditario per un terzo ai primi e per due terzi alla seconda. Gli attori, quindi, chiedevano la divisione dei beni ereditari rimasti in possesso della LA.
La convenuta, costituitasi, eccepiva la prescrizione del diritto degli attori ad accettare l'eredità di MI IU e, in via subordinata, sosteneva di essere diventata proprietaria esclusiva di tutti i beni ereditari per usucapione.
MI LA rimaneva contumace.
L'adito tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva del 21/12/1994, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, dichiarata aperta la successione legittima di MI IU, rimetteva la causa in istruttoria. In particolare il primo giudice rilevava che, come risultava dagli atti, avverso l'accertamento del valore ai fini dell'imposta di successione avevano proposto ricorso la LA ed altri da identificare necessariamente negli altri eredi legittimi, ossia gli attori. Quindi, secondo il tribunale, non si era verificata la prescrizione ex articolo 476 c.c. in quanto la decisione sul ricorso era stata emessa nel 1981 per cui l'accettazione tacita era intervenuta prima dello spirare del termine di dieci anni. Peraltro il conferimento dell'incarico all'ing. Italiano di procedere alla stima dell'asse ereditario costituiva un ulteriore indizio dell'intenzione degli attori di diventare eredi di CI IU.
Avverso la detta sentenza la LA proponeva gravame al quale resistevano gli appellati ad eccezione di MI LA che non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
La corte di appello di Palermo, con sentenza 15/12/1997, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava prescritto il diritto di accettare l'eredità del defunto MI IU da parte dei fratelli di quest'ultimo. Osservava la corte di merito: che, come risultava dalla copia del solo frontespizio della decisione della commissione tributaria di primo grado del 27/5/1981, il relativo ricorso non era stato accompagnato dall'istanza di voler addivenire al concordato, ne' era possibile individuare, oltre l'appellante, i nominativi degli altri ricorrenti;
che l'ingegnere Italiano, sentito come teste, aveva dichiarato di aver ricevuto solo l'incarico di procedere alla stima dei beni ereditari e di non aver proposto un progetto di divisione;
che il suddetto incarico non presupponeva necessariamente la volontà di accettare, avendo solo un intento ricognitivo;
che pertanto doveva essere dichiarata la prescrizione del diritto degli appellati ad accettare l'eredità in questione per il decorso del termine di cui all'articolo 480 c.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da MI AR e da MI IO TO con ricorso affidato ad un solo motivo. LA MA e LA MI non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. All'udienza dell'8/3/2001 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso a TI, MA NI ed GE MI ai quali l'atto era stato notificato personalmente presso il loro domicilio pur se, costituiti nel giudizio di appello, avevano eletto domicilio presso il procuratore. Il ricorso è stato poi rinotificato a TI, MA NI ed GE MI i quali non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi di in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il detto adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (da ultimo sentenze 5/10/2000 n. 13285;
10/4/1999 n. 3497; 18/10/1997 n. 10246; 24/6/1997 n. 5633). Nella specie la rinotifica del ricorso è stata eseguita, nel termine assegnato, non alle parti personalmente ma presso il difensore costituito nel precedente grado del giudizio pur essendo decorso (sin dal momento dell'ordinanza di rinnovazione) l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, quindi, in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 330 c.p.c. Tale nullità non è stata sanata dalla costituzione dei destinatari.
Occorre osservare che deve essere ribadita la nullità della prima notifica del ricorso perché effettuata personalmente presso il domicilio degli intimati e non, come prescritto dal primo comma del citato articolo 330 c.p.c., presso quello dagli stessi eletto nel giudizio di secondo grado.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso non è in contrasto con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (sez. un. 15/11/1997 ord. n. 108; sentenza 24/9/1994 n. 7848) secondo il quale, nei processi relativi a cause inscindibili - come è quello in esame - in cui l'impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti ed il giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, una volta che questa sia stata tempestivamente eseguita, l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è suscettibile di sanatoria attraverso l'ordine di rinnovazione della notificazione. Il detto orientamento giurisprudenziale si riferisce ad una situazione processuale - differente da quella in esame - caratterizzata dalla originaria mancanza di notifica dell'impugnazione a tutte le parti e comporta la soluzione di un diverso problema, ossia se la rinnovazione della notificazione possa applicarsi o meno anche all'atto con cui si provvede all'integrazione del contraddittorio o non trovi invece ostacolo nella natura perentoria del termine entro il quale anche tale attività va compiuta. La questione è stata risolta in senso affermativo per effetto dell'equiparazione dell'atto di integrazione del contraddittorio all'atto introduttivo del giudizio. Nella specie, invece, la rinnovazione verrebbe ad operare una seconda volta rispetto alla medesima attività (la notificazione già avvenuta dell'atto di impugnazione mentre la rinotifica - con effetti sananti - dell'atto di integrazione contraddittorio viene consentita una sola volta nei sensi suddetti, tra le tante, la già citata sentenza di questa Corte 24/6/1997 n. 5633). In definitiva, rilevata e dichiarata la nullità della rinotifica del ricorso ad alcuni dei litisconsorti necessari, la conseguenza che ne discende è l'inammissibilità dell'impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.
Nessun provvedimento va pronunciato in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002