Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 1
In base al disposto dell'art. 8 della legge 4 agosto 1990 n. 236, i geometri iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza per geometri liberi professionisti che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, non siano in possesso del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, possono optare - entro il termine prescritto dal sesto comma dell'art. 8 cit. - per il mantenimento dell'iscrizione ovvero per la cancellazione; da ciò consegue che non sussiste obbligo di iscrizione e di versamento dei relativi contributi per il geometra che, alla data suddetta, difetti anche di uno solo dei requisiti fissati dal comitato dei delegati della predetta Cassa (intestazione di partita IVA e reddito professionale di un certo importo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del geometra AU OL, rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Gullotta, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Ronciglione, n. 3, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
CE LU
rapp.to e difeso dall'avv. Felice CA, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Della Caffarelletta, n. 05, presso lo studio Caiazzo, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 01395/1998 del 03/19.11.1998, R.G. n. 00362/96, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Fabio Gullotta, per la Cassa, e Felice CA, per CA GI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 01397/95 dell'01/27 dicembre 1995 il Pretore di Torre Annunziata accoglieva la opposizione proposta dal geometra GI CA avverso la cartella esattoriale n. 5002749 recante un credito per il 1994 di lire 1.119.648 richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (in appresso solo Cassa) a titolo di contributo soggettivo dovuto per la sua iscrizione alla suddetta Cassa. Aveva dedotto il CA che non era obbligato alla iscrizione e di non aver optato per il mantenimento della predetta iscrizione, ai sensi di quanto concesso dall'art. 8, comma 7, della legge 04 agosto 1990, n. 236. Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'appello della Cassa;
spese del grado a carico di quest'ultima.
Osservava il Tribunale: sulla differenziazione di cui all'art. 22 novellato della legge 20 ottobre 1982, n. 236, tra iscrizione obbligatoria alla cassa e iscrizione facoltativa, si innestava l'art. 8, comma 7, della legge n. 236 del 1990, di immediata applicazione;
quest'ultima disposizione concedeva la possibilità di proseguire nell'iscrizione in forma facoltativa per coloro che al 28 settembre 1990 fossero iscritti alla Cassa senza il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, e cioè senza entrambe le condizioni di intestazione della partita IVA e di un certo minimo reddito professionale IRPEF o volume di affari IVA;
il venir meno di una di dette condizioni determinava il diritto di opzione di permanenza nell'iscrizione alla Cassa;
il CA aveva dimostrato di non possedere il requisito del minimo volume di affari per gli anni dal 1990 al 1993 e di non aver fatto domanda per rimanere iscritto, e dunque egli andava automaticamente cancellato e liberato dal relativo obbligo contributivo;
la domanda proposta in secondo grado dalla Cassa del contributo cd. di solidarietà costituiva domanda nuova, inammissibilmente introdotta. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Cassa con due motivi di censura.
CA GI si è costituito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la Cassa denunzia falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 8, comma 7, della legge 04 agosto 1990, n. 236:
l'art. 1, comma 14, della legge n. 236 del 1990, nel modificare l'art. 22 della legge n. 773 del 1982, prevedeva l'iscrizione alla Cassa in forma obbligatoria o facoltativa per tutti gli iscritti all'albo che esercitassero la professione con carattere di continuità; ai sensi della legge n. 236 del 1990 (art. 8, comma settimo,) il geometra che alla data del 29 agosto 1990 era iscritto alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità poteva richiedere di proseguire nell'iscrizione stessa in forma facoltativa con lettera raccomandata;
l'art. 22, comma sesto, citato, in relazione all'art. 4 dei Criteri di identificazione dei requisiti di continuità professionale per gli iscritti alla Cassa, prevedeva che "non possiedono i requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, (....), gli iscritti alla Cassa alla data del 29 agosto 1990 che non possedevano entrambe le seguenti condizioni: 1^. - Intestazione, alla data del 29 agosto 1990, di partita Iva (....); 2^. - Reddito professionale o volume di affari" rispettivamente non inferiori a un certo minimo nel 1990; era chiaro, pertanto, che "il possesso di almeno uno dei due suddetti requisiti da parte del geometra alla data del 29 agosto 1990, attribuisce all'attività stessa il carattere di continuità"; il CA in detta data era in possesso della partita IVA e quindi del requisito della continuità dell'esercizio professionale ai sensi del citato art. 4 dei Criteri;
esso non rientrava, pertanto, nella categoria di cui al citato art. 8, comma sette.
Il motivo è infondato.
L'art. 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'art. 1, comma 14^, della legge 04 agosto 1990, n. 236, prevede che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria", che "l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale", ed ancora che "l'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli"; lo stesso art. 8 sopra citato prevedeva anche che "coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge (28.09.1990, n.r.) sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6"; il comitato dei delegati sopra indicato per la formulazione dei criteri di identificazione dei requisiti della continuità professionale ha stabilito che "non possiedono i requisiti dell'esercizio della professione con carattere di continuità... gli iscritti alla Cassa alla data del 29 agosto 1990 che non possedevano entrambe le seguenti condizioni: 1) intestazione di partita IVA.... 2) reddito professionale" di un certo importo.
Orbene, la interpretazione fornita dalla Cassa delle sopra indicate disposizioni a parere di questo Collegio è errata. Appare del tutto illogica, e assolutamente ingiustificata, l'operazione interpretativa proposta dalla Cassa, la quale sostanzialmente si affida ad un sillogismo del presente tenore: l'iscrizione obbligatoria riguarderebbe i geometri iscritti all'albo professionale e che esercitano la loro professione con carattere di continuità;
non eserciterebbero la loro professione con carattere di continuità i geometri che non sono in possesso delle due condizioni della intestazione della partita IVA e del reddito professionale o volume di affari per il 1990 non inferiori rispettivamente a L.
4.500.000 e a L. 6.000.000, i quali, invece, se già iscritti alla Cassa, possono avanzare istanza di continuazione con lettera raccomandata;
la sola esistenza di una delle due condizioni sopra indicate comportà la continuità della libera professione e quindi autorizzerebbe la Cassa a richiedere il contributo per la obbligatoria iscrizione del geometra;
il CA aveva una partita IVA intestata, e dunque, nonostante la mancanza della domanda, era obbligato alla iscrizione. L'evidente (incomprensibile) contraddizione emerge proprio nell'argomentazione a contrario della Cassa allorché fa scaturire, dalla previsione legislativa della insussistenza dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità se non in presenza di entrambe le condizioni, la contraria previsione che, invece, sarebbe sufficiente una sola di dette condizioni per la sussistenza dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa denunzia falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 418 e 437 c.p.c.: la Cassa fin dal primo atto difensivo del giudizio di primo grado aveva richiesto, anche nella ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, che lo stesso fosse dichiarato obbligato al versamento del contributo di solidarietà ex artt. 10 e 11 della legge n. 773 del 1982; tale domanda, valutata in senso tecnico formale domanda riconvenzionale, era stata ritenuta inammissibile perché proposta in violazione degli artt. 418 e 437 c.p.c.; essa costituiva invece eccezione riconvenzionale, e, come tale, ammissibile nei modi in cui era stata proposta. Il motivo è infondato
Trattasi nella specie evidentemente di domanda riconvenzionale, atteso che, comunque, si chiederebbe la condanna del CA ad una parte del contributo del quale egli oppone di non essere obbligato. E dunque, a parte la genericità della domanda (non si specifica se esso era già stato richiesto nella somma di cui alla cartella esattoriale, se invece era alternativo ad essa, e comunque in base a quale titolo dovuto, e ciò tanto più che se ne oppone dalla controparte finanche la insussistenza), non può negarsi la corretta decisione da parte del Tribunale, che ne ha ritenuto la inammissibilità sia sotto il profilo della irritualità, perché non erano state rispettate le modalità previste dall'art. 418 c.p.c., sia sotto il profilo della novità in violazione del disposto ex art. 437 c.p.c.. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e la Cassa, per il principio della soccombenza, va condannata al rimborso in favore del CA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti al rimborso in favore di CA GI delle spese del giudizio di cassazione in euro 11,90 oltre a euro 1.500 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002