Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3911
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Sentenza 18 marzo 2002

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In base al disposto dell'art. 8 della legge 4 agosto 1990 n. 236, i geometri iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza per geometri liberi professionisti che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, non siano in possesso del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, possono optare - entro il termine prescritto dal sesto comma dell'art. 8 cit. - per il mantenimento dell'iscrizione ovvero per la cancellazione; da ciò consegue che non sussiste obbligo di iscrizione e di versamento dei relativi contributi per il geometra che, alla data suddetta, difetti anche di uno solo dei requisiti fissati dal comitato dei delegati della predetta Cassa (intestazione di partita IVA e reddito professionale di un certo importo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3911
    Data del deposito : 18 marzo 2002

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