Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
I limiti di durata della sospensione dei termini della prescrizione del reato, quali previsti per il caso di rinvio del procedimento o del processo dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, non trovano applicazione qualora trattisi di rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, atteso quando previsto dalla normativa transitoria risultante dall'art. 10, comma terzo, della legge medesima, dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha spostato in avanti il limite della retroattività della nuova disciplina dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado alla pronuncia della relativa sentenza.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2008, n. 13350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13350 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/02/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 923
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 003296/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL IO, N. IL 27/10/1939;
avverso SENTENZA del 02/10/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. V. D'Ambrosio che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore avv. LORENTI, che, illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
La Corte di appello di Trieste, con sentenza 2.10.2006, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale HA IO è stato condannato alla pena di giustizia oltre risarcimento danni, per il delitto di diffamazione in danno di Comici Giuliano. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce violazione di legge in quanto la Corte ha escluso che il reato fosse estinto per prescrizione, erroneamente calcolando il periodo di sospensione (per adesione del difensore alla astensione dalla udienza proclamata dalla categoria) dal 17.10.2003 al 26.3.2004. Viceversa, ai sensi della L. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, la sospensione dei termini di prescrizione per impedimento delle parti o dei difensori comporta che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della prevedibile cessazione dell'impedimento. A tanto consegue che il periodo eccedente i sessanta giorni non può essere addebitato alla parte o al suo difensore e debba esser calcolato ai fini della prescrizione. Ne consegue ulteriormente che il reato contestato come consumato in data 20.12.1998 era certamente estinto alla data di celebrazione del dibattimento in secondo grado e di deliberazione della sentenza (2.10.2006).
Subordinatamente il ricorrente deduce violazione di legge per mancata applicazione dell'indulto.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma (equitativamente fissata in Euro 1.000,00) a favore della Cassa ammende.
Invero le disposizioni in tema di prescrizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, introdotte dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3, non si applicano con riferimento ai rinvii del dibattimento già disposti nel giudizio di merito per un periodo superiore ai 60 giorni, stante la previsione di cui alla cit. L. n. 251 del 2005, art. 10, che (nella sua originaria formulazione) ne escludeva la applicabilità ai processi pendenti in primo grado ove vi fosse stata l'apertura del dibattimento, nonché - a maggior ragione - a quelli pendenti in grado di appello e a quelli innanzi alla Corte di cassazione (ASN 200600579-RV 232660).
Dopo l'intervento del giudice delle leggi (Corte cost. sent. 393/06), il limite di retroattività della nuova disposizione è stato "spostato in avanti" sino alla sentenza di primo grado. Ciò in quanto l'applicazione retroattiva della legge più favorevole non è principio costituzionalizzato (cfr. art. 25 Cost.), con la conseguenza che il legislatore ordinario può ad esso derogare, incontrando il solo limite della ragionevolezza (ex art. 3 Cost.). Così in effetti ha argomentato la sentenza appena richiamata, individuando nella pronunzia di primo grado, come si diceva, il limite per la applicazione delle più favorevole norme della cd. "legge Cirielli".
È poi di tutta evidenza che se il Giudice delle leggi avesse individuato ulteriori profili di incostituzionalità anche nella mancata applicazione dei termini più brevi di prescrizione ai procedimenti pendenti in grado successivo al primo (e dunque fino alla cassazione), non avrebbe esitato a estendere ad essi la declaratoria di incostituzionalità, atteso che la L. n. 87 del 1953 (all'art. 27) le consente di dichiarare la illegittimità di ulteriori disposizioni derivanti da quella dichiarata. Conseguentemente deve ritenersi che la Corte di appello triestina abbia correttamente considerato l'intero periodo di sospensione conseguente al rinvio della trattazione del processo a seguito di istanza del difensore. Ne consegue che il calcolo dei tempi è esatto e che, al momento della emissione della sentenza di secondo grado, il reato non era prescritto.
Quanto all'indulto, è noto (cfr. SU sent. n. 2333 del 1995, ric. Aversa, RV 200262 e, da ultimo ASN 200700536-RV 235775) che la relativa questione non è proponibile in sede di legittimità qualora non abbia formato oggetto di decisione nel giudizio di merito.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008