Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7406 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL07406/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PossessoRIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFARA Presidente R.G.N. 14521/00 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 17503/00 --- .16436 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo Cron. 1960 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Emilio MALPICA Ud.14/02/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA S sul ricorso proposto da: A TR RI, IR NN, elettivamente M domiciliati in ROMA VIA C MONTEVERDI 20, presso lo i studio dell'avvocato GIANLUIGI LOY, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO BARGIONE, giusta delega in atti;
B
- ricorrenti -
contro
FR, IE RA, D'EL IR GA, RG VI;
intimati - 2003 e sul 2° ricorso n° 17503/00 proposto da: 264 IR FR, IE RA, elettivamente -1- domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che li difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MANISCALCO BASILE, LUIGI MANISCALCO BASILE, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
TR RI, IR NN, RG VI, D'EL GA;
- intimati т avverso la sentenza n. 294/99 del Tribunale di я TRAPANI, depositata il 07/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi;
udito 1'Avvocato MANISCALCO BASILE, difensore det det resistents che ha chiesto l'accoglimentov ricorso - it incidentale rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l rigetto del ricorso principale, assorbito quello icnidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11 gennaio 1994 IT IP e NN RR convenivano in giudizio, dinanzi al pretore di Trapani, sezione RR e IE di Alcamo, FR AF, nonché TA IR e LL D'AN esponendo:di essere, rispettivamente, nuda proprietaria e usufruttuaria del terreno con Monteannesso fabbricato sito in Alcamo, via Bonifato 23, contrada Palazzello, confinante a sud con il terreno di proprietà dei suindicati coniugi;
di essere state spogliate ovvero turbate nel possesso del loro fondo da parte dei vicini, i quali, nel perseguire la costruzione di un edificio sul proprio terreno, avevano determinato una vistosa alterazione dello stato dei luoghi consistita precisamente: 1) nello spostamento di una tubazione d'acqua dal sito originario e nella posa di una nuova tubatura sul muretto di cinta posto a confine tra i due lotti;
") nella raccolta delle acque piovane in modo da farle rifluire integralmente sul fondo delle ricorrenti;
3) nella recisione di un tubo in ferro che alimentava l'impianto di riscaldamento dell'abitazione di queste ultime;
4) nell'apertura di un cancello sul predetto muro di 3 cinta, tramite il quale era possibile accedere al fondo delle ricorrenti. Ciò premesso le attrici chiedevano il ripristino dello stato dei luoghi in modo da eliminare le alterazioni illegittimamente operate. Costituitisi,i coniugi RR instavano per il rigetto del ricorso deducendo: che le ricorrenti non godevano del possesso della striscia di terreno di proprietà delleintermedia ai fondi parti, essendo una via pubblica sulla quale non esistevano porte di accesso al fabbricato delle х ы н ricorrenti;
che non era stata variata la distanza о dalla proprietà delle ricorrenti del tubo posto sul muro;
che le opere di raccolta delle acque piovane, realizzate anni addietro, non avevano alcun nesso con il ristagno di acqua davanti al cancello d'ingresso al fondo delle ricorrenti;
che il tubo di alimentazione dell'impianto di riscaldamento reciso era stato ripristinato;
che, infine, il cancello era stato realizzato diversi anni prima, unitamente ad altro cancello. Si costituivano altresì LL D'AN e TA IR, le quali, nel chiedere il rigetto del ricorso, instavano, in via riconvenzionale, per la condanna alla ricollocazione della tubazione nel 4 sito in cui si trovava prima della rimozione. Con ordinanza depositata il 30 luglio 1994 il giudice adito rigettava le domande, condannando le ricorrenti al rimborso delle spese processuali. In particolare il Pretore, dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ripristino del tubo di gasolio, riteneva che lo spazio libero tra i fondi di proprietà delle parti considerato bene doveva essere demaniale, relativamente al quale le ricorrenti t e mp difettavano di interesse ad agire. o RR-IP che Proposto gravame dalle insistevano per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, si costituivano i coniugi RR AF instando per la conferma della sentenza impugnata ed eccependo in particolare l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del Pretore. Con sentenza del 7 giugno 1999 il Tribunale di Trapani confermava la decisione pretorile condannando le IP-RR alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione IT IP e NN RR sulla base di due motivi. 5 Resistono con controricorso FR RR e AF i quali hanno а loro voltaPietra proposto ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale e affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dà atto della riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 a o m cpc). Deve quindi essere esaminato innanzi tutto il ricorso incidentale condizionato, in adesione all'orientamento interpretativo secondo cui il ricorso incidentale con il quale la parte interamente vittoriosa proponga una questione pregiudiziale dev'essere esaminato e deciso in via prioritaria proprio per il suo carattere pregiudiziale , a prescindere da qualsiasi della fondatezza del ricorso delibazione principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla mera proposizione del ricorso principale e non anche dalla sua eventuale fondatezza (vedi Cass. S.U. sent. n.212/2001 ed altresì, tra le tante, 6 Cass. Sez. I, n.1730/2001 e n.2822/2001 sez. III ' n.5165/2001). Ciò chiarito l'unico , con motivo del proposto incidentale, per quanto condizionato, i ricorso coniugi RR hanno denunziato il mancato esame da parte del giudice d'appello della questione espressamente sollevata in sede di gravame di merito della riproponibilità di una impugnazione, inammissibile in quanto preceduta da "reclamo" avverso la stessa ordinanza-sentenza del Pretore di p e o r H Alcamo. La doglianza è infondata. La questione oggetto del ricorso esplicitata nelle conclusioni di cui all'epigrafe della qui gravata sentenza attraverso la formulata richiesta di inammissibilità del gravame "ex adverso" proposto e richiamata nella parte espositiva della impugnata pronunzia con l'esplicito riferimento, a pag. 5,della espressa eccezione, da parte degli appellati coniugi, di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del Pretore - è stata invero implicitamente decisa dal giudice del gravame , che pronunziando sul merito, ha evidentemente ritenuto ammissibile la proposta impugnazione. Non sussiste pertanto la denunciata violazione del 7 principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc (pur indicato dai ricorrenti incidentali, per mero errore materiale, come art. 121 cpc) ed in ogni caso, nella fattispecie che ne occupa, non può neppur parlarsi di violazione dell'art.358 cpc giacchè, operando il principio della consumazione del diritto d'impugnazione, secondo l'espressa previsione di tale norma e di quella di cui all'art. 387 stesso A rispetto al medesimo mezzo dicodice , solo n t gravame, la proposizione del reclamo avversO o l'ordinanza-sentenza del Pretore non era preclusiva del successivo appello proposto avverso il medesimo provvedimento (v. Cass. n. 2014/96 e, da ultima S.U. n. 16162/2002). Passando ora al ricorso principale, con il primo motivo si denunzia , in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 703 e segg. e dell'art. 669 bis stesso codice in relazione alla tutela possessoria di cui agli artt. 1140,1168 e 1170 cc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osservano le ricorrenti che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto come esaurientemente definita g la fase del giudizio di primo grado in cui il primo sommarie giudice si era limitato ad assumere ai fini informative valutandole soltanto dell'accertamento dei presupposti per l'emissione di provvedimenti cautelari anticipatori di quelli definitivi, da emettere ad esaurimento della fase del merito. In sostanza, a giudizio delle IP-RR, sarebbe stata elevata al rango di fase di merito la fase cautelare caratterizzata da un'estrema A m sommarietà trascurandosi l'assoluta carenza ' p il principio della istruttoria e stravolgendosi o tutela assicurata da un pieno e doppio grado di giudizio nel merito. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc , nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Osservano le ricorrenti che, a fronte della loro richiesta di essere mantenute e reintegrate nel possesso del loro fondo, contrastando l'arbitraria attività di turbativa e spoglio effettuata dalle controparti, il Pretore, inopinatamente aderendo ad una impropria tutela petitoria attivata dai resistenti, aveva affermato che in assenza di prova contraria e sulla base di una sommaria ispezione 9 dei luoghi, sussisteva una demanialità limitativa del diritto di proprietà delle ricorrenti medesime. A prescindere dalla peculiarità e contestabilità di tale tesi giuridica il primo giudice aveva evitato di pronunciarsi sulla tutela possessoria attivata dalle IP-RR e quindi negato loro il diritto ad una pronuncia giurisdizionale sulle turbative e spoglio subiti ed il giudice d'appello pronunciarsi su tale vizio di aveva omesso di , punto extrapetizione decisivo della controversia, prospettato dalle attuali ricorrenti. Le censure di cui ai due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non possono essere accolte. A fronte delle doglianze mosse dalle IP- RR alla pronunzia di prime cure per aver il primo giudice, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, posto a fondamento della propria decisione atti di istruzione indispensabili ma sommari quali l'ispezione dei luoghi e l'audizione di informatori, ha affermato il Tribunale che al riguardo non era dato ravvisare alcun motivo di nullità della sentenza impugnata in quanto le parti, anche nel giudizio d'appello, avrebbero potuto 10 produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 345 срс (nella vecchia formulazione, applicabile ai giudizi pendenti al 30 aprile 1995). Quanto al merito, relativamente allo stato dei luoghi, ha osservato il giudice d'appello che dall'ispezione eseguita nel corso del giudizio di primo grado, nonché da quanto riferito dagli informatori, era emerso che entrambi i fondi di proprietà delle parti erano separati con un muro di A nt recinzione da una "via" larga un metro e mezzo o circa, sulla quale si accedeva mediante dei cancelli e sulla quale transitavano i proprietari degli altri fondi ai quali dalla stessa si accedeva;
che nel muro rivolto a nord della proprietà degli originari resistenti erano presenti due cancelli sulche immettevano sulla predetta "via"; che predetto muro era stato posto un tubo di gomma, originariamante situato nella parte bassa dello stesso;
che sul tetto dell'abitazione dei resistenti esistevano delle tubature che convogliavano le acque piovane sul loro fondo, pendente verso la predetta "via"; che ad est del fondo in questione esisteva un piccolo canale di raccolta delle acque, pendente anch'esso verso la predetta "via". 11 Ciò chiarito, nel respingere il gravame delle IP-RR, ha puntualizzato il Tribunale che, relativamente alla striscia di terreno che divideva i due muri di cinta dei rispettivi fondi, le attuali aricorrenti non avevano fornito la prova, posta loro carico, del loro godimento esclusivo;
anzi ,la circostanza che anche il fondo di proprietà delle predette era recintato da un muro lungo il quale si estendeva lo spazio di terreno in questione, induceva ad escludere che lo stesso fosse oggetto di un loro possesso. Conseguentemente, ad avviso del giudice illegittimad'appello, non era possibile definire l'apertura di un cancello realizzato sulla predetta "via", nonché l'apposizione del tubo di gomma sul muro di recinzione del fondo dei RR AF, e comunque, anche a voler ritenere che lo spazio libero esistente tra i fondi in questione fosse nel possesso delle attuali rilevarsi che l'apertura di unricorrenti, doveva cancello sulla predetta "via" non costituiva, nel caso in esame, un atto lesivo del possesso, in quanto era incontestato che al fondo degli attuali resistenti era possibile l'accesso anche attraverso un'altra apertura realizzata anni addietro nel 12 medesimo muro. Analogamente, secondo il giudicante, per quanto riguardava il tubo posto al di sopra del muro di recinzione del fondo RR-AF non era ravvisabile una lesione del possesso vantato dalle IP-RR in quanto, come emerso dalla ispezione e dalle deposizioni degli informatori, il tubo era posto, alla medesima distanza dal fondo i piedi del detto muro di delle predette ra recinzione lungo la “via”. E quanto infine alle opere di raccolta delle acque piovane realizzate dai coniugi RR, le attuali ricorrenti non avevano fornito la prova che tali H lavori avessero determinato la modifica del decorso delle fondo deiacque provenienti dal vicini, causando il loro ristagno nei pressi del terreno di loro proprietà;anzi la circostanza che nei luoghi in discorso esistesse un canale di scolo delle acque piovane determinava la presunzione che i lamentati ristagni potessero provenire da detto canale. Ebbene, a parte la considerazione che le critiche delle ricorrenti sono, in prevalenza, inammissibilmente rivolte alla decisione di prime cure, con motivazione adeguata, esente da vizi 13 logici come da errori giuridici il Tribunale siciliano ha, come innanzi esposto, rilevato: che le attuali ricorrenti, sulle quali gravava probatorio, non avevano chiesto né nel l'onere primo, né nel secondo grado del giudizio, alcuna altra prova in ordine al loro asserito possesso (prova, che quindi non avrebbe potuto esser disposta); che , peraltro, la situazione dei luoghi, quale dall' ispezione giudiziale, induceva adrisultava C o escludere che in capo alle IP-RR r p esistesse un possesso legittimante l'invocata tutela;
che comunque le attività dei coniugi RR lamentate dalle attuali ricorrenti non erano tali da ledere l'asserito possesso delle medesime anche nella ipotesi di esistenza di esso. Non sussistono, pertanto, le denunciate violazioni di legge ed i dedotti vizi motivazionali, ed in particolare non ha alcun fondamento il denunciato vizio di extrapetizione. Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno respinti sia il ricorso principale che quello ricorrono giusti motivi perincidentale, mentre compensare interamente tra le parti le spese del 2 14 presente giudizio.
P.Q.M.
A U La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le Q spese di questo giudizio. Roma 14 febbraio 2003 Mauritia est. collfresh 1. IF Purs * CANCELLIERE 01 - DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG. 2003 Roma IL CANCELLIERE 01 15