Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 2
In tema di mandato di pagamento non è dato rinvenire alcuna norma o principio che consenta di far derivare la responsabilità diretta dal mandatario nei confronti del terzo creditore, giacché se il mandatario non assume, in virtù di autonoma pattuizione con il creditore o in virtù di disposizione di legge, un obbligo diretto verso il creditore, o se il mandato in oggetto non viene ad assumere, in virtù di particolare meccanismo negoziale o legale, i caratteri propri del contratto a favore del terzo creditore, il mandatario rimane un semplice "adiectus solutionis causa", non assumendo, in quanto tale, alcuna obbligazione verso il terzo creditore.
In tema di vendita di beni mobili ( nella specie, pellicce sintetiche ) stipulata in Italia tra ente importatore dotato di personalità giuridica conferita da Stato estero ( nel caso, ex U.R.S.S. ) e società esportatrice operante nello Stato italiano, cui ex art. 25 delle preleggi( anteriormente alla sua abrogazione operata dall'art. 73 legge 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1 settembre 1995 ) sia applicabile la legge italiana, può riconoscersi natura e funzione di mero "adiectus solutionis causa" alla banca ( operante in situazione di monopolio, relativamente alle transazioni finanziarie con l'estero, nell'ambito dell'ordinamento del detto Stato estero ) incaricata del pagamento del prezzo, non assumendo essa, per ciò solo, la veste di condebitrice in solido con l'ente importatore, in assenza ( come nel caso )di un suo impegno diretto nei confronti del terzo creditore scaturente dal diretto coinvolgimento nella conclusione del contratto ovvero in assenza di fonte normativa o meccanismo legale che tale obbligazione diretta nei confronti del creditore dal mandato di pagamento faccia derivare.
Commentario • 1
- 1. Doping in palestra: non è reato se non altera le gareRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 15 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11277 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFAELE CORONA - Presidente - Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere - Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere - Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: VNESHECONOMBANK "BANCA AFFARI ECONOMICI DELL'U.R.S.S.", in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, TI ND ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI G., difeso dall'avvocato CALÒ CARDUCCI SAVERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH SPA, in persona del Sig. CH AR;
- intimato -
nonché contro "VAO EGPROMEXPORT", in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato con integrazione del contraddittorio - e sul 2^ ricorso n. 22466/98 proposto da: CH SPA, in persona del Sig. CH AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, difeso dall'avvocato GIOVANNELLI MAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VNESHECONOMBANK "BANCA AFFARI ECONOMICI dell'U.R.S.S.", in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
nonché
contro
VAOEGPROMEXPORT, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato con integrazione del contraddittorio - avverso la sentenza n. 316/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CAMICI per delega depositata in udienza, da parte dell'Avv. CARDUCCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale con rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GIOVANELLI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale con rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento ricorso principale, rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SC s.p.a., con sede in Montemurlo, dopo avere ottenuto dal Presidente del Tribunale di Prato sequestro conservativo, con atto di citazione notificato il 18 marzo 1993 convenne innanzi a quel Tribunale la PR (d'ora in poi EG) e la Vnesheconombank d'ora in poi, VE) - Banca per gli Affari Economici Esteri dell'URSS, entrambe con sede in Mosca, per sentire disporre, oltre che la convalida dell'eseguito sequestro, la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento a suo favore, della somma complessiva di L. 850.000.000, con gli interessi legali, in corrispettivo delle forniture di pellicce sintetiche eseguite in esecuzione di contratti conclusi il 26 febbraio 1990 ed il 15 ottobre 1990 con la EG, forniture rimaste, la prima in parte e la seconda in toto, non pagate. Espose l'attrice che: a) la EG operava su mandato e per autorizzazione del ministero competente;
b) la VE era nei contratti indicata come mandataria dell'operazione di trasferimento dei mezzi finanziari necessari al pagamento della merce ed avrebbe dovuto, nel termine di venticinque giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari, rimettere le somme al Banco di Roma - filiale di Prato, designato dalla venditrice, attraverso un conto della stessa VE intrattenuto presso la COMIT di Milano;
c) nell'ordinamento sovietico "tutti gli enti erano esponenziali dell'unica realtà - persona giuridica che era lo Stato..."e non esistevano persone giuridiche da questo separate. Mentre la EG restò contumace, la VE si costituì per resistere alla domanda, opponendo, per quel che ancora rileva in questa sede, di essere solo mandataria per il pagamento nell'interesse della EG, che avrebbe dovuto fornirle la provvista, ma non aveva provveduto, e che, pertanto, essa era del tutto estranea ai rapporti fra l'attrice e la EG. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni arrecatile per responsabilità aggravata ex art. 96 cod.proc.civ.. L'adito Tribunale, mentre accolse parzialmente, nella misura di L. 675.124.884, la domanda di merito proposta nei confronti della EG, rigetto quella proposta nei confronti della VE, che ritenne semplice incaricata per il pagamento, senza alcun obbligo nei confronti della venditrice. Proposero separati appelli, poi riuniti, la SC s.p.a. e la EG (frattanto divenuta VAO PR) e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza resa in data 7 marzo 1998, in parziale riforma della decisione impugnata, ha condannato entrambe le convenute, in solido tra loro, a versare all'attrice la somma di L. 692.586.928 oltre agli interessi legali. Con riferimento alla domanda proposta nei confronti della VE, il giudice d'appello, premesso che, ai sensi dell'art. 25 delle preleggi, nel testo previgente alla L. 31 maggio 1995, n. 218, la disciplina applicabile al caso in esame era data dalla legge italiana, poiché in Italia erano stati conclusi i contratti, ha ritenuto che il primo giudice non avesse ben considerata la portata del proprio assunto, non contestato dalle parti, secondo cui la posizione di mandatario assunta dalla VE nei confronti della EG non derivava da un contratto di mandato stipulato fra i due enti ex sovietici, ma conseguiva direttamente dalla disciplina del commercio estero vigente nell'ordinamento sovietico, e poi russo, in virtù della quale alla VE era conferito il monopolio legale delle transazioni finanziarie con l'estero. Per vero, poiché ciò significava, in pratica, che il creditore estero non poteva rivolgersi ne' alla EG per il pagamento, essa non essendo autorizzata a disporre di moneta convertibile, ne' alla VE, dal momento che il Tribunale qualificava come meramente interno il rapporto tra la EG e la VE, ne' allo Stato sovietico, perché la EG e la VE avevano personalità giuridica distinta dallo Stato, se ne sarebbe dovuto trarre la conseguenza, inaccettabile, dell'impossibilità di individuare il debitore reale, cioè quello abilitato al pagamento. Nè si poteva ritenere che unico debitore fosse la VE e che la EG si omesse come mera intermediaria nella conclusione del contratto, risultando dagli atti che il contratto era stato concluso direttamente ed in nome proprio dalla EG. Al contrario, ad avviso della corte di merito, dalla suddetta, non contestata, premessa doveva farsi derivare la conseguenza che il rapporto fra la EG e la VE non era meramente interno e, quindi, non incidente sul rapporto con i terzi creditori della EG, bensì un rapporto avente efficacia all'esterno e generante una solidale responsabilità contrattuale dei due enti verso i creditori, restando interno solo il rapporto di provvista, con la conseguenza che, mancando la fornitura della provvista dalla EG alla VE, come sostenuto dalla VER, non veniva meno la responsabilità di quest'ultima verso i creditori. Ha, peraltro, rilevato la corte territoriale che tali considerazioni, fondate su dati di fatto non contestati dalle parti, reggevano al vaglio della documentazione prodotta, in particolare all'esame del punto 7^ delle condizioni generali dei contratti conclusi dalle parti e dei punti 2^ e 3^ dei contratti stessi e trovavano conforto nel parere tecnico allegato agli atti dall'attrice, utilizzabile solo con riferimento ai dati di fatto esposti e non contestati dalle parti. In definitiva, ad avviso della Corte d'Appello, doveva ritenersi costituito tra le parti un rapporto trilaterale di natura contrattuale - amministrativa, imposto dalla normativa statuale, e ricostruibile, secondo le categorie giuridiche del nostro ordinamento, come un'ipotesi di delegazione cumulativa (art. 1268 cod.civ.) o di accollo (art. 1273 cod.civ.) ex lege, ovvero, in alternativa od al contempo, come ipotesi di corresponsabilità solidale della VE, garante ex lege, e responsabile direttamente verso il creditore, ipotesi assimilabile alla responsabilità diretta dell'assicuratore verso il danneggiato ai sensi della L. n. 990 del 1969. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la VE, affidandosi ad un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso la SC s.p.a., che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, fondato su di un solo motivo. V'è memoria illustrativa per entrambe le parti. All'udienza del 24 gennaio 2001 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della EG. A tale ordinanza hanno ottemperato sia la ricorrente principale sia la ricorrente incidentale, notificando i rispettivi ricorsi alla EG, che, però, non ha svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso una stessa sentenza. La ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1292, 1703, 1719, 1268, 1273 cod.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., 113 e 115 cod.proc.civ. nonché per vizi logici e giuridici della motivazione e travisamento del fatto, premettendo che: 1^) il giudice decide la causa, secondo diritto, iuxta allegata et probsata;
2^) nel nostro ordinamento giuridico le obbligazioni nascono da contratto, fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico;
3^) essa ricorrente fu del tutto estranea al contratto di compravendita tra l'attrice e la EG e non garanti in alcun modo le obbligazioni assunte dalla EG;
4^) non v'è un solo elemento di prova che dimostra il contrario;
5^) ciò è stato riconosciuto da entrambi i giudici di merito;
6^) la solidarietà passiva nasce esclusivamente dalla volontà delle parti o dalla legge. Ciò premesso, la ricorrente rileva che erroneamente la Corte d'Appello ritiene "indiscussi" i rapporti obbligatori tra EG e VE, avendo, essa ricorrente, sempre contestato di avere avuto rapporti con la EG o con la compratrice ed avendo solo la EG unilateralmente addotto che la VE era stata incaricata del pagamento del prezzo. Altrettanto erroneamente, ad avviso della ricorrente, la corte di merito ha ritenuto non contestato l'assunto secondo cui la posizione di mandatario della VE nei confronti della EG deriverebbe, non già da un contratto di mandato concluso dai due enti, bensì direttamente dalla disciplina del commercio estero vigente nell'ordinamento sovietico, che conferirebbe alla VE il monopolio legale delle transazioni finanziarie con l'estero, perché, in realtà, tale assunto era stato espressamente contestato sia in primo grado (cfr. memoria di replica del 28 aprile 1993) sia in secondo grado (cfr. comparsa conclusionale del 15 dicembre 1997). Si era, infatti, osservato che dal 1988 erano ben cinque le banche russe abilitate ad operare con l'estero e che la VE era solo una di esse. Peraltro, l'eventuale mancata contestazione non avrebbe mai potuto esonerare il giudice dall'accertare la fonte normativa russa attributiva alla VE del ritenuto monopolio, dal quale, comunque, non si sarebbe potuto far derivare la responsabilità diretta della VE nei confronti del terzo creditore, tale responsabilità non essendo prevista da alcuna norma o principio di diritto dell'ordinamento giuridico russo o italiano. Osserva, poi, la ricorrente che non sussiste la contraddizione rilevata dalla corte territoriale nell'iter logico seguito dal Tribunale, poiché il primo giudice non aveva esclusa la responsabilità della EG nei confronti della venditrice, bensì quella di essa ricorrente sul rilievo, giuridicamente corretto e logico, dell'assenza di un suo rapporto diretto col terzo creditore. Nè ad escludere la responsabilità della EG potevano valere le difficoltà di adempimento o la impossibilità pratica di adempimento da parte della EG, che non poteva ella valuta occorrente al pagamento, dal momento che le difficoltà o l'impossibilità pratica di adempimento non possono fondersi col vincolo giuridico necessario a far col sorgere l'obbligazione. Comunque, nessun ostacolo giuridico impediva alla creditrice di agire per il recupero del credito nei confronti della EG ai sensi dell'art. 24 L. 11 ottobre 1985, n. 766, che ha ratificata e resa esecutiva la convenzione fra l'Italia e l'U.R.S.S. sull'assistenza giudiziaria in materia civile, stipulata a Roma il 25 gennaio 1979, come, del resto, riconosciuto dalla stessa attrice nell'atto di citazione. Quanto, poi, alla conferma che la tesi della responsabilità diretta della VE riceverebbe dalle condizioni generali dei contratti, la ricorrente osserva che quelle condizioni prevedevano solo che il pagamento sarebbe stato eseguito tramite la VE e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, essa aveva contestato la documentazione presentatale per il pagamento, avendo ripetutamente impugnato, contestato e disconosciuto ogni avversa produzione ed allegazione, sottolineando la propria estraneità al rapporto "venditrice EG". La ricorrente contesta la possibilità di utilizzare il parere tecnico del prof. Crespi - Reghizzi, trattandosi di un parere di parte retribuito e perché, trascritto in sentenza, viola l'art. 118 disp.att. cod.proc.civ.. Esso, comunque. è stato utilizzato solo in parte, non essendosi considerata la parte nella quale il consulente nega la possibilità di ritenere esistente un indissolubile collegamento organico ed economico tra EG e VE, essendo, quest'ultima, dotata di propria autonomia come persona giuridica distinta dalla prima, nonché la parte in cui ritiene che la responsabilità diretta della VE possa affermarsi solo provando l'avvenuto trasferimento alla VE, da Parte della EG o dell'utilizzatore finale, della provvista in rubli necessaria al pagamento del prezzo ovvero il congelamento dei depositi in valuta della EG o dell'utilizzatore finale presso la VE. A tal riguardo, la ricorrente ricorda che in atti manca la prova del trasferimento della necessaria valuta alla VE e che non si è verificato il congelamento dei depositi, peraltro irrilevante ai fini della nascita di un vincolo giuridico della VE verso il terzo creditore. Comunque, osserva la ricorrente, se la corte distrettuale, anziché rifarsi al parere di un tecnico di parte, si fosse affidata alle fonti ufficiali, avrebbe potuto apprendere dagli "atti del Convegno Italo Sovietico", svoltosi a Perugia il 9/11 giugno 1988, che, a seguito della riforma del luglio 197, nell'U.R.S.S. era cessato il monopolio della VE nel campo delle operazioni valutarie con l'estero. Da ultimo, la ricorrente ritiene singolare, erroneo e non giustificato da alcuna norma dell'ordinamento sovietico ne' dagli atti di causa l'inquadramento della fattispecie de qua in un rapporto trilaterale, qualificabile come delegazione cumulativa od accollo cumulativo ovvero assimilabile all'ipotesi della responsabilità diretta dell'assicuratore nel campo della R.C.A.. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, che la controricorrente solleva, rilevando che, poiché la Corte d'Appello ha fondato la sua decisione sugli stessi presupposti di fatto (derivazione diretta della posizione della VE nei confronti della EG dalla disciplina del commercio estero vigente nell'ordinamento sovietico e poi russo) accertati dal primo giudice e poiché la VE in appello aveva espressamente dichiarato di condividere appieno la sentenza del Tribunale, risultano inammissibili in questa sede le censure svolte dalla VE, in quanto dirette a disconoscere i presupposti dai quali parte la sentenza impugnata, poiché sul punto la VE avrebbe fatta acquiescenza alla sentenza di primo grado. L'eccezione è destituita di fondamento, essendo evidente che la VE, chiedendo in appello la conferma della sentenza di primo grado e dichiarando di condividerne la motivazione, intendeva esprimere la propria condivisione delle conseguenze tratte in punto di diritto dal primo giudice dal ritenuto monopolio legale delle ricorrente. Nel merito, si osserva che il ricorso principale è fondato. Anche se, alla luce di quanto esposto nella narrativa della sentenza, non si può negare che la VE, non solo non abbia contestato, ma abbia persino ammesso il rapporto di mandato con la EG poiché in comparsa di risposta essa riconobbe che le era stato conferito mandato per il pagamento, non v'è dubbio che le conseguenze giuridiche tratte dalla Corte d'Appello in ordine alla responsabilità della VE nei confronti della venditrice siano erronee. Applicando, ai sensi dell'art. 25 delle preleggi, le norme italiane in tema di obbligazioni e le relative categorie giuridiche, come ritenuto dallo stesso giudice d'appello (sul punto non v'è censura), non è dato rinvenire alcuna norma o principio che consenta dall'esistenza di un mandato a pagare di far derivare la responsabilità diretta del mandatario nei confronti del terzo creditore, poiché, se il mandatario non assume, in virtù di autonoma pattuizione col creditore od in virtù di una disposizione di legge, un obbligo diretto verso il creditore o se, comunque, in virtù di un particolare meccanismo negoziale o legale, il mandato di pagamento non assuma i caratteri di un contratto a favore del terzo creditore, il mandatario resta un semplice adiectus solutionis causa, che, perciò, non assume alcuna obbligazione verso il terzo creditore. La sentenza impugnata ritiene di individuare la ragione ed, ad un tempo, la fonte normativa della responsabilità della VE nei confronti della venditrice nella disciplina legale del commercio estero nell'U.R.S.S., che attribuiva alla VE il monopolio legale delle transazioni con l'estero e dall'impossibilità, per le agenzie "intermediarie" come la EG o per gli utilizzatori finali dei beni importati dall'estero, di disporre di valuta estera, dimodocché alla venditrice, nell'impossibilità di rivolgersi, per il pagamento, alla contraente EG, che non poteva disporre della necessaria valuta, od allo Stato, in considerazione della autonoma personalità giuridica riconosciuta alle agenzie "intermediarie" (anche su questo punto v'è giudicato interno), non sarebbe rimasta altra possibilità che rivolgersi alla VE, detentrice del suddetto monopolio legale. La costruzione non regge ne' al vaglio delle risultanze processuali nè ad un confronto con la disciplina delle obbligazioni dettata dal nostro ordinamento giuridico. In primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quel che sembra ritenere la corte di merito, la VE, sia in primo che in secondo grado, ha contestato che, al tempo della conclusione dei contratti, avesse ancora il monopolio legale dei pagamenti verso l'estero, dal momento che sin dal 1987 ben cinque banche di Stato erano state autorizzate ad eseguire transazioni con l'estero ed operazioni in valuta estera. Ciononostante, senza un accertamento sul punto, a sentenza impugnata ritiene che la VE fosse ancora detentrice del suddetto monopolio legale alla data dei contratti. Ma, ove anche tale monopolio fosse ancora esistito, nulla autorizzerebbe a ritenere che, per cui solo, la VE assumesse la veste di condebitrice solidale nei confronti dei creditori esteri delle V/O (agenzie "intermediarie") essendo evidente che, per il sorgere di una siffatta responsabilità a carico di un ente dotato di personalità giuridica distinta da quella dell'ente debitore e da quella dello stato sovietico, sarebbe stato necessario, in difetto di un diretto coinvolgimento delle VE nelle singole operazioni negoziali realizzate dalle V/O (nel caso in esame dalla EG), che una fonte normativa dell'ordinamento sovietico la sancisse espressamente. D'altro canto, lo stesso giudice d'appello, allorquando ha cercato di cogliere, al di là del rilievo del monopolio legale, di cui si è detto, una ragione più convincente della ritenuta responsabilità della VE, non è stato in grado di individuare una ragione diversa dall'impossibilità per la EG di disporre di valuta estera. Ma, come correttamente osserva la ricorrente, è evidente che tale impossibilità, non solo non impediva alla creditrice di chiedere l'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna della EG ai sensi dell'art. 24 L. 11 dicembre 1985, n. 766, che ha ratificata e resa esecutiva per l'Italia la Convenzione con l'U.R.S.S. sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ma non poteva valere neppure a far sorgere la responsabilità di un ente - la VE - del tutto estraneo al contratto concluso dalla EG e rispetto alla stessa datata di autonoma personalità giuridica. Nè, a conforto della soluzione adottata dalla corte territoriale, è possibile invocare le condizioni generali del contratto (punti 2^ e 3^), poiché da esse non è dato ricavare se non la conferma che, secondo la EG, il pagamento doveva avvenire tramite la VE. Quanto, poi, alla documentazione presentata dalla EG alla VE (dalla sua presentazione, trascorsi 25 giorni, decorreva il termine per il pagamento), posto pure che essa non sia stata contestata dalla VE, non si vede quale significato, giuridicamente apprezzabile, attribuire a tale condotta;
si tratterebbe, pur sempre, di silenzio, che, di per sè, è condotta dal significato equivoco e, comunque, neutrale. Il giudice d'appello ha, infine, correttamente utilizzato, nei dei dati di fatto ivi esposti e non contestati dalle parti, il parere di un illustre giurista consultato dall'attrice (dalla violazione del divieto posto dall'art. 118 disp.att. cod.proc.civ., che impedisce di far menzione di autori nelle sentenze, non può farsi derivare alcuna conseguenza sulla validità della sentenza, trattandosi di lex imperfecta, perché priva di sanzione), ma tale rilievo consente di sottolineare che lo stesso autore avanza forti perplessità in punto di responsabilità della VE per le obbligazioni assunti dalle V/O verso i terzi creditori esteri, ritenendo che tale responsabilità possa sorgere solo a determinate condizioni (fornitura della provvista necessaria da parte della V/O alla VE o congelamento presso la VE dei fondi della V/O), che nel caso in esame non risultano essersi verificate o delle quali, quanto meno, non v'è prova. Conclusivamente, il ricorso principale va accolto. Va, pertanto, esaminato il ricorso incidentale, la cui proposizione è stata espressamente condizionata all'accoglimento del ricorso principale. Con l'unico motivo formulato la ricorrente creditrice denuncia violazione o, comunque, falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., mancata valutazione di elementi probatori documentali ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che la Corte d'Appello, avendo accolto il suo appello nella parte in cui ribadiva la tesi della responsabilità della VE nei suoi confronti in virtù del monopolio legale delle transazioni con l'estero, ha ritenuto evidentemente assorbito il terzo motivo di gravame, col quale essa sosteneva che, comunque, l'obbligo della VE nei suoi confronti derivava dal decreto del Presidente del Soviet Supremo datato 13 gennaio 1992, che faceva obbligo alla VE di pagare le transazioni concluse prima del 31 dicembre 1991. Ciò premesso, la ricorrente chiede che, in caso di accoglimento del ricorso principale, sia accolto anche il ricorso incidentale. Osserva questa Corte che, poiché il terzo motivo d'appello non è stato rigettato, essendo stato solo ritenuto assorbito dall'accoglimento per altre ragion della domanda della creditrice nei confronti della VE, sul punto non si è verificata soccombenza, ne' reale ne' teorica, per la stessa appellante, sicché non v'era necessità che essa riproponesse la questione in questa sede con ricorso incidentale, ancorché condizionato. Ovviamente, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, la questione potrà essere riproposta al giudice del rinvio. In tal senso la censura posta col ricorso in esame deve considerarsi inammissibile. Va solo precisato che, contrariamente a quanto si sostiene dalla VE, sul punto il giudice d'appello non ha avuto modo di pronunciarsi, poiché del decreto del Soviet Supremo del 13 gennaio 1992 esso si è occupato solo nel corso dell'esame del gravame proposto dalla EG ed al fine di escludere che, in virtù di esso, le obbligazioni assunte dalla EG fossero state accollate dallo Stato, non già per verificare se lo stesso decreto avesse creato obbligazioni dirette della VE verso i creditori esteri con riferimento ai contratti conclusi dalle V/O prima del 31 dicembre 1991. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che giudicherà adeguandosi al seguente principio di diritto: "la banca operante nell'U.R.S.S., incaricata del pagamento del prezzo relativo ad una compravendita conclusa in Italia da ente importatore dotato di personalità giuridica conferitagli da quello Stato con società esportatrice operante nello stato italiano, ancorché, in virtù dell'ordinamento del commercio estero vigente nell'ex U.R.S.S., avesse il monopolio delle transazioni finanziarie con l'estero, non assumeva, per ciò solo, la veste di condebitrice, in solido con l'ente importatore, nei confronti dell'altro contraente, tale responsabilità potendo derivare solo o da un suo coinvolgimento diretto nella conclusione del contratto, che determinasse il sorgere di una sua obbligazione verso il soggetto creditore, o da una fonte normativa o da un meccanismo legale che dal mandato di pagamento facesse derivare una obbligazione del mandatario verso il terzo creditore".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, incidentale;
dichiarando inammissibile ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002