Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l'aggravante della minorata difesa ritenendo che l'annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell'interlocutore).
Commentari • 16
- 1. Truffa online: esclusione automatica dell’aggravante della minorata difesahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Truffa contrattuale online: simulazione della disponibilità del bene e ingiusto profitto configurano il reatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Truffe online e minorata difesa: la Corte dice basta agli automatismi (Cass. Pen. n. 39146/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 dicembre 2025
Nella lotta alle frodi informatiche, la giurisprudenza ha valorizzato l'aggravante di cui all'art. 640, co. 2-bis, c.p., riconoscendo che l'ambiente digitale può generare una condizione di vulnerabilità cognitiva a carico dell'acquirente: distanza tra le parti, identità opaca del venditore, impossibilità di controllare qualità del bene prima dell'acquisto. Ma la Cassazione, con la sentenza n. 39146/2025, ribadisce un principio ormai consolidato: la minorata difesa non si applica automaticamente perché il reato è commesso online. La piattaforma non è di per sé un luogo di minor tutela, e l'online non può assurgere a circostanza aggravante presunta. La decisione Nel caso esaminato, la …
Leggi di più… - 4. Mascherine, farmaci e kit falsi anti-Covid: GIP oscura annunci onlinehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Tormentoni estivi ma non solo le truffe on lineVeronica Ribbeni · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Nel report dell'Istat pubblicato in data 1 Febbraio 2019 si legge che nel periodo 2015-2016 il 10,2% dei cittadini sia stato vittima di reati nei 12 mesi precedenti l'indagine. Circa il 5% dei cittadini ha subito truffe informatiche e clonazione delle carte bancarie. In particolare, il phishing ha riguardato il 7,7% delle persone, le quali hanno risposto a e-mail false in cui si chiedevano credenziali; l'11,8% delle persone che comprano on line è stato vittima di una truffa; lo 0,6% di quanti utilizzano on-banking ha avuto perdite di denaro in operazioni bancarie on line[1]. Annunci on line, trattative, carte prepagate, acquisto, omessa consegna, vani tentativi di ricontattare il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2017, n. 17937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17937 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
M 17937-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 673 Vincenzo Rotundo Maurizio Gianesini CC 22/03/2017 Andrea Tronci R.G.N. 3510/17 Anna Criscuolo Relatore - Massimo Ricciarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nel procedimento nei confronti di DI TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2016 del Tribunale del riesame di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il locale Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva respinto la domanda cautelare formulata nei confronti di AS TO per i reati di cui all'art. 640, Я -comma 2 n. 2 bis, cod. pen. per aver posto in vendita sul sito www.subito.it due computer ed un iPad a prezzi convenienti, non consegnati agli acquirenti o consegnando beni totalmente difformi, pagati a mezzo bonifico su conto riconducibile a carta intestata al AS-, escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e, dunque, la possibilità, in ragione del limite edittale, di adottare la misura cautelare. Anche il Tribunale ha condiviso il ragionamento del G.i.p. non ravvisando nel caso di specie, avente ad oggetto due truffe on line, l'aggravante della minorata difesa, in quanto l'annuncio sul web costituirebbe una modalità della condotta e non un elemento ulteriore, integrante la circostanza aggravante con approfittamento di una circostanza di luogo. Il Tribunale ha ritenuto che i siti internet di scambi commerciali costituiscono il mezzo attraverso il quale le parti, che vogliono concludere un affare, si cercano e si trovano, con la conseguenza che chi si determina a concludere tale tipo di acquisto ne accetta i rischi connessi, rinunciando consapevolmente a visionare il bene ed affidandosi alla buona fede dell'interlocutore virtuale cosicché tale modalità di vendita non pone di per sé l'acquirente in una condizione di minorata difesa, in quanto la distanza accomuna entrambe le parti. Il ricorrente deduce violazione di legge e censura tale valutazione sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sul tema, sottolineando che proprio la distanza tra il luogo in cui si trova l'autore del reato e quello in cui si trova l'acquirente consente al primo di celare la propria identità e le proprie intenzioni fraudolente, impedendo qualsiasi verifica sull'esistenza del bene e ponendolo in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'aggravante della minorata difesa è configurabile quando l'agente abbia "approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" ovvero di condizioni oggettive, conosciute dall'agente e delle quali lo stesso abbia consapevolmente approfittato. Nel caso in esame, trattandosi di truffe on line, commesse pubblicizzando i prodotti su siti internet, viene in rilievo la sola circostanza di luogo di commissione del reato, da intendere come luogo in senso fisico, non virtuale, quale elemento valutabile ai fini dell'aggravante. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato l'impossibilità di fare riferimento al circuito internet come luogo inteso in senso fisico, in quanto 2 r inapplicabile ad una realtà virtuale e smaterializzata, dovendosi, invece, avere riguardo ad un luogo fisico di commissione del reato, individuabile per le truffe on line nel luogo in cui si trovava l'agente al momento del conseguimento del profitto (Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014, Giannetto, Rv. 264696), caratterizzato per la peculiarità di tale tipo di transazioni dalla distanza fisica rispetto a quello in cui si trova l'acquirente. Tale circostanza oggettiva, ben nota a colui che pone in vendita i prodotti- la distanza rispetto al luogo in cui si trova l'acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, secondo la prassi di tale tipo di transazioni e come avvenuto nel caso in esame- è l'elemento che pone l'autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell'azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu. Ne discende che la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l'agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l'utilizzo di clausole contrattuali, che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l'aggravante in oggetto, che connota la condotta dell'agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale, rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice, nella quale l'agente pone in vendita un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l'attenzione e l'interesse dell'acquirente, che consulta le vetrine virtuali: elementi, ricorrenti nel caso di specie, per avere il DI indicato un falso luogo di residenza ed un prezzo di vendita concorrenziale. Infondata è la tesi sostenuta dal Tribunale della consapevole esposizione dell'acquirente ai rischi connessi a tale tipo di transazioni, in quanto la truffa non è esclusa dal difetto di diligenza della vittima e, correttamente, è stato osservato che in tal modo si sposta l'attenzione sul comportamento della vittima piuttosto che su quello dell'autore della truffa (Sez. 2, n. 43796 del 29/09/2016, P.M. in proc. Pastafiglia, Rv. 268450). Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sassari. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari. Così deciso, il 22/03/2017. Il Consigliere estensore Presidente Vinceuse Rund Vincenzo Rotundo Anna Criscuolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 APR 2017 ON CA I S C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A P U SU F ORTE Piera Esposito O C N +