Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4049
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Sentenza 19 marzo 2003

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Il beneficio dell'aumento periodico biennale dello stipendio, attribuito agli invalidi di guerra dall'art. 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, come modificato dal R.D.L. 17 maggio 1923 n. 1284, ed esteso dall'art. 1 legge 15 luglio 1950 n. 539 agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici, non è applicabile ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato che abbiano avuto il riconoscimento di infermità per causa di servizio, atteso che il riferimento normativo al settore pubblico e agli "enti pubblici", senza ulteriori specificazioni (v. art. 3 della citata legge n. 539 del 1950), deve intendersi limitato allo Stato e agli enti pubblici non economici, per i quali il termine "pubblico" vale a identificare un regime giuridico peculiare dell'attività e dei rapporti con i terzi e non è correlato solamente, come per gli enti pubblici economici, alle modalità di costituzione del soggetto, al regime proprietario e alla disciplina dell'organizzazione interna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4049
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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