Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Il beneficio dell'aumento periodico biennale dello stipendio, attribuito agli invalidi di guerra dall'art. 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, come modificato dal R.D.L. 17 maggio 1923 n. 1284, ed esteso dall'art. 1 legge 15 luglio 1950 n. 539 agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici, non è applicabile ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato che abbiano avuto il riconoscimento di infermità per causa di servizio, atteso che il riferimento normativo al settore pubblico e agli "enti pubblici", senza ulteriori specificazioni (v. art. 3 della citata legge n. 539 del 1950), deve intendersi limitato allo Stato e agli enti pubblici non economici, per i quali il termine "pubblico" vale a identificare un regime giuridico peculiare dell'attività e dei rapporti con i terzi e non è correlato solamente, come per gli enti pubblici economici, alle modalità di costituzione del soggetto, al regime proprietario e alla disciplina dell'organizzazione interna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Sefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE TO - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
GR TO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Opita Oppio, n. 65, presso l'avv. Carlo Gargiulo, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni - in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso l'avv. Lucio V. Moscarini, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni -, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
- ricorrente -
contro
GR TO, come sopra domiciliato e difeso;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 22791 in data 13 luglio 2000 (R.G. 18085/96);
sentiti, nella pubblica udienza del 21.1.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Gargiulo e Moscarini;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto 1, 2, 4 motivo, inamm.tà del 3^ motivo e l'inammisibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello della SpA ER LO AT, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, rigettando la domanda proposta da TO RA per ottenere il pagamento del beneficio di un ulteriore aumento periodico biennale LO stipendio in godimento e della conseguenziale differenza sul trattamento di fine rapporto. Il RA, collocato a riposo in data 9 gennaio 1988, aveva ottenuto il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla categoria 5^, tabella A del d.P.R. n. 834 del 1981 a seguito di visita medica collegiale del 30 luglio
1987 e delibera dell'ufficio competente del 22 marzo 1988. Il beneficio dell'aumento periodico aggiuntivo era stato rivendicato ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, che aveva esteso il beneficio in questione agli invalidi per servizio dipendenti LO AT e di enti pubblici, beneficio già attribuito agli invalidi di guerra dall'art. 44 r.d. 30 settembre 1922 n. 1290, come modificato dal r.d.l. 17 maggio 1923 n. 1284. Il Tribunale ha rigettato la domanda con la motivazione che la norma attributiva del beneficio non trovava applicazione per i dipendenti delle aziende statali e, in ogni caso, restava escluso che ne potessero essere beneficiari i lavoratori dipendenti dell'NT ER LO AT, estraneo al settore pubblico al quale la legge esclusivamente si riferiva. Di conseguenza, non ha esaminato la questione, oggetto di discussione in primo grado, se il beneficio potesse essere fruito dal lavoratore già cessato dal servizio al tempo del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
La cassazione della sentenza è chiesta dal RA con ricorso per quattro motivi, al quale resiste con controricorso la SpA ER LO AT e propone con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. La resistente e ricorrente incidentale ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) per avere la sentenza impugnata deciso la controversia sulla base di questione che, sollevata in primo grado dalla convenuta e ritenuta priva di fondamento dal Pretore, non era stata riproposta nell'atto di appello, con il quale si era sostenuto unicamente che il beneficio non spettava ai dipendenti per i quali il riconoscimento della causa di servizio era intervenuto dopo la cessazione del servizio stesso.
3. Con il secondo motivo si sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto esaminare la questione dell'applicabilità della disposizione ai dipendenti di un ente pubblico economico per la preclusione derivante dal giudicato interno.
4. Questi due motivi, da esaminare insieme perché affermano l'esistenza di una preclusione processuale all'esame della questione sulla quale il Tribunale ha fondato la decisione, sono palesemente infondati.
4.1. La Corte non ha neppure necessità di verificare (avendone il potere in presenza di denunzia di error in procedendo) l'affermazione contenuta del controricorso secondo cui, nell'atto di appello, era stata sollevata preliminarmente la questione dell'applicabilità della norma attributiva del beneficio ai soli dipendenti LO AT e degli altri enti pubblici non economici. Ciò in quanto il compito del giudice è proprio quello di accertare la volontà della legge nel caso concreto, cosicché
l'applicabilità di una norma alla fattispecie dedotta in giudizio deve essere verificata indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.
4.2. Ne discende, per un verso, che tale indagine di puro diritto non è condizionata alla formulazione di eccezioni, neppure di natura cd.
"impropria"; per l'altro, che l'impugnazione della decisione di accoglimento della domanda ha impedito il formarsi di qualsiasi giudicato interno, giudicato che non può certamente formarsi in relazione alle mere argomentazioni giuridiche che rappresentavano il presupposto della (unica) pronuncia, come tali prive di qualsiasi autonomia nell'ambito della controversia (vedi, per tutte, Cass. 6757/2001 sul tema in generale;
ed inoltre specificamente, Cass. 6532/1995, circa l'impossibilità che si formi il giudicato sulla questione dell'appartenenza al settore pubblico dell'NT ER LO AT, risolta dal giudice di primo grado ai fini del riconoscimento del diritto azionato).
5. Il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione sulle censure contenute nell'atto di appello dell'azienda, censure che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito e ritenere infondate, perché, come stabilito dal primo giudice, il diritto al beneficio nasce quando si verifica il presupposto dell'infermità dipendente dal servizio, senza che possa rilevare la data in cui interviene l'atto di riconoscimento.
6. Il motivo è, con evidenza, inammissibile, perché il ricorrente non è titolare di un interesse tutelato all'esame di questioni sottoposte al vaglio del giudice del merito dalla controparte, in quanto l'omesso esame delle stesse in nessun caso potrebbe arrecargli pregiudizio.
7. Il quarto motivo denuncia violazione di principi e norme di diritto, in quanto un ente pubblico economico, essendo obbligato alla cura di interessi pubblici, deve essere assimilato agli altri enti pubblici e, del resto, l'NT ER LO AT aveva continuato ad applicare le norme sul riconoscimento della causa di servizio già operanti nel regime pubblicistico del rapporto di lavoro.
8. Il motivo sostiene un'interpretazione delle norme, che non può essere condivisa. La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di chiarire che le leggi, che limitano il loro campo di attività ai lavoratori del settore pubblico, non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti dell'NT ER LO AT (poi trasformato in società per azioni), poiché la l. 17 maggio 1985, n. 210, che, al momento stesso della sua entrata in vigore, ha istituito tale ente pubblico economico, lo ha fatto succedere nei rapporti dell'Azienda autonoma delle ER LO AT, ed ha conseguentemente trasformato i rapporti di lavoro dei dipendenti da pubblici a privati, anche se gli stessi rapporti prima della stipulazione dei previsti contratti collettivi di lavoro hanno continuato ad essere disciplinati dalla precedente disciplina, disciplina che, rimasta in vigore solo transitoriamente, ha conferito ad essi un carattere di specialità, senza precludere l'immediato abbandono da parte loro della connotazione pubblicistica (Cass. 11016/1995; 10183/1995; 8985/1995, decisioni che hanno escluso l'operatività del beneficio di cui all'art. 20 l. n. 958 del 1986 - circa la validità del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico - per i dipendenti dell'NT ER LO AT).
8.1. All'interpretazione estensiva del riferimento normativo al settore pubblico e agli "enti pubblici", è di ostacolo il rilievo che quando simili espressioni sono l utilizzate dalle norme senza alcuna ulteriore specificazione, devono intendersi limitate allo AT e agli enti pubblici non economici, per i quali il termine "pubblico" vale ad identificare un regime giuridico peculiare dell'attività e dei rapporti con i terzi e non è correlato solamente, come per gli enti pubblici economici, e le aziende degli enti pubblici non economici, alle modalità di costituzione del soggetto, al regime proprietario e alla disciplina dell'organizzazione interna.
Queste stesse considerazioni hanno indotto la giurisprudenza della Corte ad affermare che ai dipendenti di imprese pubbliche si applica la normativa generale di cui all'art. 31 l. n. 300 del 1970, e non quella speciale prevista per i dipendenti pubblici, in materia di aspettativa e trattamento economico spettanti agli eletti, deputati o senatori, o a cariche presso enti autonomi territoriali (Cass. 12258/1999; 11014/1995; 5083/1995).
8.2. Invero, dal descritto indirizzo si è discostata, e proprio in controversia concernente l'NT ER LO AT, la decisione che ha ritenuto che il predicato "pubblico" adoperato da una legge consente di riferirlo anche agli enti privati con finalità pubbliche (Cass. 10643/1998). Ma la Corte ha prontamente riaffermato la validità
dell'orientamento assolutamente maggioritario (Cass. 12258/1999, cit.), atteso che la visione sostanzialistica (è indubbio che un'impresa pubblica, nella forma giuridica dell'azienda autonoma, dell'ente pubblico economico o della società partecipata dallo AT o da altri enti pubblici non economici, debba svolgere una "missione", cioè perseguire finalità di interesse collettivo) non può annullare le diverse forme e qualificazioni dei soggetti e, dunque, condurre a ritenere che il riferimento normativo alla categoria dei soggetti pubblici sia non ai soggetti e alla loro natura, ma alle finalità perseguite. Risulta evidente come una tale prospettiva interpretativa si ponga in insuperabile contrasto con la lettera di norme che identificano i destinatali e l'ambito di applicazione avuto riguardo alla qualificazione soggettiva e non all'attività svolta, oltre che con il principio generale, enucleabile da numerosissime disposizioni di legge, secondo cui l'assimilazione di un ente economico alle pubbliche amministrazioni a certi specifici effetti richiede costantemente un'espressa previsione in tal senso (esemplificativamente, si vedano: art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 23, l. n. 241/1990; art. 4 l. 336/1970; art. 6 l. n. 205/2000; art. 3 l. n. 97/2001).
8.3. Dalle esposte considerazioni discende che al dipendente di un ente pubblico economico non può spettare il beneficio di cui si discute, disponendo l'art. 3 della legge n. 359/19501: Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze LO AT e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137. 8.4. Nè la pretesa del RA potrebbe trovare accoglimento sotto il profilo che, sebbene il datore di lavoro non fosse compreso tra gli enti pubblici, nondimeno, ai sensi dell'art. 21 l. 17 maggio 1985, n. 210, per il personale dell'NT ER LO AT
continuava a trovare applicazione, transitoriamente, la precedente disciplina del rapporto di lavoro, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo, e cioè fino al 5 febbraio 1988.
Dato per ammesso che il diritto al beneficio fosse insorto con la domanda di riconoscimento della causa di servizio, e non con l'atto di riconoscimento del 23 marzo 1988, la giurisprudenza della Corte ha comunque già chiarito, con le sentenze sopra richiamate e relative al periodo di servizio militare, che i particolari vantaggi attribuiti alla generalità dei lavoratori cui compete lo status di pubblici impiegati non spettano ai dipendenti dell'NT ER LO AT, che tale status non hanno. E ciò in quanto si tratta di istituti che non sono compresi nello specifico trattamento economico e normativo del personale ferroviario, il quale soltanto ha continuato a disciplinare il rapporto di lavoro privato in via transitoria e fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
8.5. Nessuna contraddizione, infine, con la circostanza che, anche dopo la "privatizzazione", per i dipendenti dell'ente economico hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni sul riconoscimento della causa di servizio e sul conseguente beneficio dell'equo indennizzo, poiché le specifiche previsioni dettate per l'impiego statale facevano parte del corpus delle norme regolanti il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda ferrovie LO AT in base all'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 ed al d.m. 2 luglio 1983, n. 162).
9. Il ricorso incidentale della SpA ER LO AT, che censura la sentenza per non aver rilevato che il riconoscimento della causa di servizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro non avrebbe consentito l'attribuzione del beneficio, va dichiarato inammissibile, prescindendo dal condizionamento all'accoglimento del ricorso principale, in quanto censura statuizioni che la sentenza impugnata non contiene in quanto considerate assorbite nella ratio decidendi adottata, rispetto alle quali, quindi, non si configura soccombenza.
10. L'esito della controversia induce a compensare interamente le spese e gli onorali del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consigli, il 21 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003