Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2012, n. 29828
CASS
Sentenza 27 giugno 2012

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Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si perfeziona, nel caso di condotta materiale di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni in previsione del provvedimento del giudice civile, con l'inottemperanza all'ordine giudiziale, non appena si abbia conoscenza legale della sentenza esecutiva attraverso la notifica della stessa e del relativo precetto. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che dal momento del perfezionamento del reato, la condotta successiva di protrazione dell'inottemperanza rappresenta solo un effetto permanente del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2012, n. 29828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29828
    Data del deposito : 27 giugno 2012

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