Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si perfeziona, nel caso di condotta materiale di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni in previsione del provvedimento del giudice civile, con l'inottemperanza all'ordine giudiziale, non appena si abbia conoscenza legale della sentenza esecutiva attraverso la notifica della stessa e del relativo precetto. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che dal momento del perfezionamento del reato, la condotta successiva di protrazione dell'inottemperanza rappresenta solo un effetto permanente del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2012, n. 29828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29828 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/06/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1154
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1737/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. P.E. N. IL (omesso) ;
2. C.L. N. IL (omesso) parti civili;
avverso la sentenza n. 3016/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/07/2011 di proscioglimento per prescrizione di:
3) P.A. N. IL (omesso) ;
4) F.D. N. IL (omesso) ;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBUCA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Giangiacomo Claudio in sost. Dell'avv. Goldoni, difensore delle parti civili ricorrenti P.E. e C.L.
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile;
Udito l'avv. Alaia, sost. Dell'avv. Genovesi, difensore degli imputati resistenti P.A. e F.D. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 5 luglio 2011 decideva sui distinti appelli presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile contro la medesima sentenza dei tribunale di Mantova che in data 19 maggio 2009 assolveva P.A. e
F.D. dal reato di cui all'art. 388 c.p. contestato ad entrambi e dal reato di cui all'art. 570 c.p. contestato soltanto al primo. La imputazione nei confronti del P. era di avere omesso il pagamento dell'assegno alimentare determinato dal Tribunale Civile di Mantova in favore della figlia naturale P.E. mentre l'imputazione nei confronti di entrambi era di aver compiuto una serie di atti simulati sul patrimonio del P. perché costui si potesse sottrarre alla esecuzione degli obblighi imposti dal Tribunale civile di Mantova con sentenza del 14.2.2000, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 13 febbraio 2002, che lo condannava a versare somme arretrate per il mantenimento della figlia naturale. Confermata l'assoluzione per il reato di cui all'art. 570 c.p., la Corte d'Appello, invece, riteneva fondati gli appelli quanto al reato di cui all'art. 388 c.p. ritenendo che effettivamente gli imputati avessero compiuto una serie di atti che, in previsione della emissione della sentenza del tribunale civile di Mantova, miravano a rendere indisponibile il patrimonio del P. rispetto alla pretesa creditizia della figlia.
Ma la Corte, nel ricostruire i fatti, individuava quale data di commissione del reato la data di esecutività della sentenza civile di primo grado e non, invece, quella della sentenza di appello, data indicata dal Pm nel capo di imputazione, con la conseguenza della avvenuta prescrizione prima ancora della data di emissione della sentenza di assoluzione impugnata.
Al fine di determinare la data di commissione del reato, la Corte dichiarava di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel reato di cui all'art. 388 c.p., va distinto il momento in cui diventa operativo l'ordine del giudice cui ottemperare dal momento in cui vi è la concreta inottemperanza. Il primo momento, l'emissione dell'ordine del giudice, si pone quale condizione obiettiva di punibilità di una condotta elusiva che può essere anche antecedente;
la condotta strettamente dipendente dalla volontà del reo è, invece, quella di inottemperanza all'ordine. Nel caso di specie, secondo la Corte, l'ordine di ottemperanza rilevante era quello che si era realizzato con l'apposizione della formula esecutiva alla sentenza di primo grado o, comunque, con la notifica del relativo precetto alla parte obbligata. La condotta con la quale era stato commesso il reato era, quindi, l'inadempimento al precetto.
Rispetto a tale momento, la prosecuzione della condotta di inadempimento non rappresentava una protrazione della condotta di reato o una serie di nuove condotte. Semplicemente, il persistente inadempimento rappresentava gli effetti permanenti del reato istantaneo, perfezionatosi con l'inadempimento del precetto. La Corte, quindi, poiché la sentenza civile di primo grado era stata resa esecutiva con formula apposta in data 20 aprile 2000 e l'ingiunzione di pagamento era del 13 luglio 2000 e che in data 25 luglio 2000 si procedeva a pignoramento immobiliare, determinava la data di prescrizione del reato al gennaio 2008.
In conclusione, la sentenza impugnata riformava la sentenza del primo giudice annullando la formula di assoluzione nel merito per il reato di cui all'art. 388 c.p., dichiarando invece il proscioglimento per estinzione del reato a seguito di prescrizione. Quanto alla domanda di parte civile, il tribunale osservava che il reato era già prescritto alla data di emissione della sentenza di primo grado;
quindi, poiché l'art. 538 c.p.p., comma 1, subordina l'accoglimento della domanda della parte civile all'intervenuta condanna penale, riteneva di non poter provvedere sugli effetti civili. Contro tale sentenza ricorrono le parti civili P.E. e C.L. .
Con il primo motivo del ricorso si rileva la violazione di legge penale nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto, travisando un atto processuale, vi era stato errore nell'applicazione dell'art. 388 c.p. sotto il profilo della individuazione del momento di consumazione del reato nonché errore nella applicazione dell'art. 158 c.p. quanto alla individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione.
In dettaglio, osserva il difensore che due erano i momenti rilevanti ai fini del reato in questione cui corrispondeva la presentazione di distinte querele. Una prima querela, nel novembre 2001, interveniva dopo la notifica del precetto della sentenza di primo grado mentre la seconda veniva presentata nell'aprile 2003 dopo la notifica della sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16 febbraio 2002, notificata al P. il 12/2/03.
Posti tali presupposti in fatto, la difesa dichiara di condividere la interpretazione secondo la quale la data di decorrenza della prescrizione doveva risalire al verificarsi della condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla ingiunzione di pagamento, in presenza di condotte elusive antecedenti alla sentenza stessa. Ma l'errore della Corte era di non avere tenuto conto che l'ingiunzione rilevante, e il conseguente inadempimento rilevante, erano quelli conseguenti alla sentenza della Corte di Appello in quanto la stessa era parzialmente difforme dalla sentenza del Tribunale di Mantova nella quantificazione delle somme dovute dal debitore. Del resto, rileva la difesa, correttamente il capo di imputazione contestato agli imputati faceva espresso riferimento al mancato pagamento della cifra determinata dalla Corte di Appello, quantificata in Euro e non in Lire proprio perché intervenuta dopo il 2001.
Anche sotto altro profilo si lamenta l'errore della sentenza impugnata nel determinare il momento di decorrenza della prescrizione. Se tale momento deve essere riportato al verificarsi della condizione di punibilità, si osserva, la stessa Corte di appello di Brescia aveva rilevato che, non essendo stata ancora fatta ingiunzione al P. per quanto riguarda le somme relative all'assegno di mantenimento, la relativa futura ingiunzione verrà a rappresentare un' ulteriore condizione obiettiva di punibilità per un ulteriore inadempimento da parte dell'imputato. Quindi, vi sarà ulteriore commissione di reato e nuova decorrenza dei termini di prescrizione. La conseguenza secondo la difesa è che sarebbe "erroneamente applicato il principio per cui il termine prescrizionale, se vi sono più elementi considerati quali condizioni oggettive di punibilità... Dovrebbe decorrere almeno da quello che viene contestato nell'imputazione quale condizione oggetti va di punibilità".
La difesa ha quindi concluso nel senso che la prescrizione si sarebbe realizzata alla data del 13/8/10, considerando la data di notifica della sentenza di secondo grado, o comunque il 14/9/09 calcolando la data di deposito della sentenza stessa, conseguendone il proprio diritto alla decisione sulle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
La sentenza della Corte di Appello di Brescia fa corretta interpretazione delle regole relative alla individuazione del momento di commissione del reato di inottemperanza dolosa al provvedimento del giudice nell'ipotesi di cui all'art. 388 c.p., comma 1. In conformità alle linee interpretative della giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha innanzitutto osservato come la condotta mirata alla creazione di una fittizia indisponibilità del proprio patrimonio in danno del creditori possa essere antecedente al provvedimento del giudice da eludere e in base a tali valutazioni ha correttamente riformato la decisione di primo grado. Assolutamente corretta è anche l'interpretazione sul tema della individuazione dei momenti rilevanti ai fini della perfezione del reato in questione: effettivamente, a fronte di una condotta materiale di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni ancora prima, ed in previsione, del provvedimento del giudice civile, quest'ultimo, divenuto esecutivo, ha rappresentato una condizione obiettiva di punibilità; la condotta necessaria e sufficiente a perfezionare il reato è stata, a tali condizioni, quella di inottemperanza all'ordine del giudice, inottemperanza da riportare, al più tardi, al momento della conoscenza legale della sentenza esecutiva con la notifica della stessa e del precetto. Dopo tale momento di perfezione del reato, la condotta successiva di protrazione dell'inottemperanza rappresenta un effetto permanente del reato ma non certamente la prosecuzione della sua condotta;
questo comporta che il termine di decorrenza della prescrizione non può essere spostato in avanti sino al momento di cessazione dell'inadempimento per l'ottemperanza spontanea ovvero per l'esecuzione forzata.
Confermati tali argomenti, che in verità la stessa parte ricorrente non sembra porre in dubbio, va confermata la valutazione del giudice impugnato anche sotto il profilo del momento in cui ritenere che vi sia stata inottemperanza, ovvero se ciò sia da riportare al momento della sentenza di primo grado od al momento della sentenza di appello. La doglianza difensiva è difatti incentrata su questo profilo, in quanto afferma che in realtà l'obbligo non ottemperato non è quello relativo alla decisione in primo grado ma quello relativo alla sentenza di secondo grado sul presupposto che quest'ultima abbia modificato la sentenza del tribunale. Secondo quanto risulta testualmente dal provvedimento impugnato in questa sede, affermazione non contestata con alcun riferimento ad atti specifici di contenuto contrario, l'obbligo in favore della figlia P.E. è stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado laddove la sentenza di appello ha confermato la prima decisione salvo, per quanto sembra intendersi dal ricorso, ridurre in parte le somme dovute o, in ciò non operando alcuna modifica sostanziale, convertendo la somma dovuta da lire ad euro;
nell'un caso e nell'altro, la modifica è irrilevante ai fini della decorrenza dell'obbligo determinato con la prima sentenza. Quindi è corretta la data di decorrenza della prescrizione come individuata nella sentenza impugnata.
Resta da considerare l'ultimo profilo, ovvero la deduzione della difesa delle parti civili che assume esservi ancora una parte dell'obbligazione riconosciuta dalla sentenza di primo grado rispetto alla quale non è scattato l'obbligo di ottemperanza, non essendo stato notificato il relativo precetto. Si osserva nel ricorso che, poiché non vi è stata ingiunzione per il pagamento delle somme relative all'assegno di mantenimento in favore della figlia, circostanza affermata dalla stessa sentenza impugnata, non è ancora cessata la commissione del reato di cui all'art. 388 c.p., perché la condotta di disposizione dei propri beni era mirata anche alla elusione di tale obbligo.
Ma è pacifico che tale diversa obbligazione resta fuori dalla contestazione e la eventuale condizione obiettiva di punibilità rappresentata dall'atto che renderà tale obbligazione immediatamente esigibile non ha alcun riferimento alle condotte oggetto del procedimento deciso con la sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sembra affermare parte ricorrente, la sentenza impugnata non afferma che la punibilità della condotta in contestazione sia subordinata ad altre condizioni obiettive di punibilità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012