Sentenza 10 luglio 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la caducazione, per effetto di dichiarazione di incostituzionalità, della legge che fissa le direttive di carattere generale alle quali devono attenersi i decreti ministeriali di inserimento delle singole sostanze nel catalogo legale comporta la conseguente caducazione di tali atti amministrativi, integrativi del precetto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, se adottati successivamente all'entrata in vigore della legge incostituzionale e sulla base di essa. (Fattispecie riferita alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale ed ai suoi effetti sui D.M. 16 giugno 2010 e 11 maggio 2011 relativi ai cannabinoidi sintetici JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-210, AM-2201).
Commentari • 2
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In tema di medicinali contenente principo attivo, quale punibilità per delle condotte poste in essere tra il 22 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi, ed il 21 marzo 2014? Come noto, la Corte Costituzionale il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti come modificata dalla cd. l. Fini Giovanardi (rectius: d.l. 272/2005, conv. con modif. in l. 49/2006), caducando inter alia gli artt. 13 e 14 del t.u. così come modificati dall'art. 4 vicies ter del d.l. n. 272/2005, conv. con modificazioni dalla citata legge Fini-Giovanardi, con ulteriore caducazione consequenziale delle tabelle allegate a tali disposizioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2015, n. 40268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40268 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2015 |
Testo completo
40 26 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.2916 Composta da Saverio Felice Mannino Presidente - U.P. 10/07/2015 R.G.N. 41912/2014 Luca Ramacci Elisabetta Rosi Gastone Andreazza - Relatore - Andrea Gentili DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente IL QTT 2015 CANCELLIERE SENTENZA Luana Marian Sul ricorso proposto da : OT IC, n. a Trieste il 16/10/1981; AG IN, n. a Bosanka UP (Croazia) il 14/12/1980; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 17/03/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Canevelli, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. C.A. Zaina, che ha concluso per l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. OT IC e AG IN hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Trieste che, esclusa l'ipotesi ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha confermato nel resto la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trieste di condanna per varie condotte di cessione di sostanze stupefacenti consistenti in cannabinoidi sintetici.
2. Deducono, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, essendo state caducate, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 di illegittimità dell'art. 4 vicies ter della legge n. 49 del 2006, le tabelle allegate al d.P.R. stesso e i successivi decreti ministeriali sì che, non potendo retroagire le tabelle reintrodotte con il d.l. n. 36 del 2014 convertito in I. n. 79 del 2014, il fatto deve ritenersi non previsto dalla legge come reato.
3. Con un secondo motivo rilevano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui viene negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche escluse sulla sola base di formule di stile e senza considerare la situazione di gravissima incertezza normativa sussistente all'epoca dei fatti contestati e la fattispecie concreta consistita nella gestione di un esercizio commerciale ben conosciuto in Trieste senza stratagemmi di sorta.
4. Con un terzo motivo lamentano l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità del fatto negata sulla base di una indebita somma aritmetica dei volumi di vendita, d'affari e di ricavo parametrati sul periodo di sette mesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il primo, pregiudiziale, motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza Sez. U. n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, non ancora massimata, questa Corte a Sezioni Unite, chiamata a decidere se a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4- vicies-ter del d.l. n. 272 del 2005, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, debbano ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006, ha concluso in senso negativo. Chiarito infatti come la caducazione della disciplina del 2006 conseguita alla declaratoria di incostituzionalità abbia travolto anche i provvedimenti amministrativi (come, tra gli altri, il d.m. 16/06/2010 ed il d.m. 11/05/2011) che, nel vigore di tale normativa, hanno introdotto nelle tabelle nuove sostanze (la Corte ha ricordato l'orientamento già espresso sempre dalle Sezioni Unite, n. 2 9973 del 24/06/2011, Kremi, Rv. 211073 secondo cui nell'ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti), e che la struttura dell'incriminazione così come derivante anche dalla novella del 2006 ha dato luogo ad una fattispecie penale parzialmente in bianco nei casi in cui la specificazione del precetto avviene per effetto di fonti secondarie come i decreti ministeriali, la Corte ha sottolineato l'inscindibile e biunivoco legame che connette la legge agli atti amministrativi che ne costituiscono espressione: l'atto amministrativo individua l'oggetto del reato in base al divenire delle conoscenze, adeguandosi alle direttive di carattere generale espresse dalla legge. Sicché, ha concluso la Corte, caduta la legge, ne è seguito il venir meno dei provvedimenti ministeriali che di quella legge costituiscono attuazione, mentre una diversa soluzione d'impronta sostanzialistica, determinando la sopravvivenza di atti amministrativi non più sorretti dalle norme di carattere direttivo che li avevano ispirati, determinerebbe sicura violazione del principio di legalità.
6. Ciò posto, nella specie, le sostanze la cui detenzione è stata contestata agli imputati (ovvero i cannabinoidi sintetici JWH 018, JWH-073, JWH-081, JWH- 122, JWH · 210, AM-2201), sono state introdotte per la prima volta nella - tabella I di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 o con il d.m. del 16/06/2010 o con il d.m. del 11/05/2011 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006; una volta intervenuta dunque la declaratoria di illegittimità costituzionale già menzionata, deve ritenersi che le condotte contestate, intervenute negli anni 2011 e 2012, abbiano perso, fino al momento della nuova introduzione in tabella avvenuta con il d. I. n. 36 del 2014, rilevanza penale. Di qui, dunque, la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i fatti non previsti come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Gastone Andreazza Saverio Felice Mannino"Ураим IL CANCELLIERE Tugra Martani