Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 8751
CASS
Sentenza 8 gennaio 2009

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Può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne all'epoca del fatto, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto, nel pieno rispetto del diritto di difesa e della normativa a tutela della condizione minorile. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione esecutiva avanzata dalla Repubblica di Polonia nei confronti di un soggetto divenuto nel frattempo maggiorenne, in cui la S.C. ha ravvisato la presenza di tutte le altre condizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza che dichiara la sussistenza delle condizioni per l'estradizione verso l'estero, non può trovare applicazione, neanche in via analogica, la disposizione di cui all'art. 29, comma primo, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore di età al momento del fatto-reato addebitatogli, atteso che la definizione della procedura estradizionale non assolve le funzioni proprie della giustizia minorile, ma attiene alla verifica giurisdizionale della sussistenza delle condizioni per dar luogo alla consegna allo Stato richiedente di una persona nei cui confronti deve essere posta in esecuzione una sentenza irrevocabile di condanna. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione proveniente dalla Repubblica di Polonia, nei confronti di una persona che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 8751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8751
    Data del deposito : 8 gennaio 2009

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