Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Ai crediti previdenziali e assistenziali maturati anteriormente al 1 gennaio 1992, non si applica la norma di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma richiamata, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze n. 155 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale, cosicché deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi in caso di more relative a ratei maturati anteriormente al 31 dicembre 1991, ancorché la mora stessa si protragga oltre tale data. Interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia, decorrono, ove non sia intervenuto prima un esplicito provvedimento di diniego della prestazione, dalla scadenza del termine per provvedere fissato dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973, termine che, nel caso di crediti che insorgono per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, è di centoventi giorni dalla data del collocamento a riposo (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del servizio e, decidendo nel merito, ha stabilito la decorrenza degli accessori a partire dal centoventunesimo giorno successivo a quella data).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP - in persona del presidente Rocco Familiari, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 134, presso l'avv. Claudio Sadurny, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER IN, NI EN e IL CA, elettivamente domiciliate in Roma, corso Trieste, n. 85, presso l'avv. Paola Iossa Aiello, che le difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistenti -
e contro
CA IA, RR IA IA, OR ST, AL SI e LI LL,
- intimate -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10488 in data 3 aprile 2000 (R.G. 85568/1993);
sentiti, nella pubblica udienza del 12.11.2002: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Sadumy e Salvatore Aiello per delega dell'avv. Iossa Aiello;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello di BE IN ed altre ex dipendenti della soppressa Opera Nazionale Maternità e Infanzia - Onmi - ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione e agli interessi sulle somme attribuite dalla sentenza di primo grado e corrispondenti all'accantonamento effettuato per la previdenza integrativa di cui all'art. 2 del regolamento dell'Ente, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. La cassazione della sentenza è domandata dall'AP - gestione Inadel - con ricorso per due motivi, al quale resistono con controricorso IN RI, EN AN ed CA LL, mentre non si sono costituite le altre intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione degli art. 429 e 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e violazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 dei 1991, perché il cumulo tra rivalutazione e interessi non poteva operarsi per il periodo successivo al 1^ gennaio 1992, data a partire dalla quale il credito agli accessori aveva assunto natura risarcitoria, assumendo a presupposto l'inadempimento imputabile. Il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in relazione alla decorrenza degli oneri accessori ed ancora violazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991, riproducendo le stesse argomentazioni del primo motivo, ed aggiungendo che, in ogni caso, gli accessori sarebbero spettati a decorrere dal 120^ giorno dalle rispettive date di cessazione dal servizio.
Esaminati unitariamente i due motivi, concernenti una questione unica, la Corte giudica fondato il ricorso limitatamente al punto della decorrenza degli accessori.
Nel giudizio di merito, a dipendenti pubblici inquadrati in amministrazioni diverse per soppressione dell'ente di provenienza, è stato riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi versati e destinati ad alimentare il fondo per il pagamento della pensione integrativa, qualificando il relativo credito di natura previdenziale, qualificazione che il ricorso non pone in discussione.
Pertanto, poiché è pacifico in fatto che le impiegate sono tutte cessate dal servizio in date comprese tra il 1981 ed il 1988 (secondo le precisazioni contenute nello stesso ricorso), va fatta applicazione del principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui ai crediti maturati anteriormente al 1^ gennaio 1992, non si applica la norma di cui all'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991. n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma su richiamata, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze n. 155 dei 1991 e 196 del 1993 della Corte costituzionale, cosicché deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi alla mora che prosegua oltre il termine del 31 dicembre 1991 (v. per tutte: Cass. sez. un., 26 giugno 1996, n. 5895). A questo principio di diritto è conforme la statuizione del Tribunale circa la debenza di rivalutazione e interessi in cumulo tra loro, restando privo di rilievo il difetto di motivazione sulla questione.
In accoglimento parziale del ricorso, va, invece, cassata la decisione relativa all'attribuzione degli accessori dalla data di cessazione del servizio, poiché, sui crediti previdenziali, interessi e rivalutazione decorrono, ove non sia intervenuto prima un esplicito provvedimento di diniego della prestazione, dalla scadenza del termine per provvedere fissato dall'art. 7 della l. 11 agosto 1973, n. 533, termine che, nel caso di crediti che insorgono per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, è di centoventi giorni dalla data del collocamento a riposo (C. cost. 156/1991 Cass. 8 giugno 1995, n. 6437). Poiché la sentenza è cassata per violazione di norme di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa è decisa nel merito come da dispositivo (art. 384, comma 1^, cod. proc. civ.). In ordine alla regolazione delle spese, si conferma la statuizione sulle spese della sentenza impugnata, mentre per il giudizio di cassazione deve farsi applicazione dell'art. 151 disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla decorrenza di rivalutazione e interessi e, decidendo la causa nel merito, dichiara che rivalutazione e interessi legali sulle somme attribuite alle appellanti decorrono a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di cessazione dal servizio;
conferma la statuizione sulle spese contenuta della sentenza impugnata;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003