Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1007
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Sentenza 23 gennaio 2003

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Ai crediti previdenziali e assistenziali maturati anteriormente al 1 gennaio 1992, non si applica la norma di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma richiamata, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze n. 155 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale, cosicché deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi in caso di more relative a ratei maturati anteriormente al 31 dicembre 1991, ancorché la mora stessa si protragga oltre tale data. Interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia, decorrono, ove non sia intervenuto prima un esplicito provvedimento di diniego della prestazione, dalla scadenza del termine per provvedere fissato dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973, termine che, nel caso di crediti che insorgono per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, è di centoventi giorni dalla data del collocamento a riposo (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del servizio e, decidendo nel merito, ha stabilito la decorrenza degli accessori a partire dal centoventunesimo giorno successivo a quella data).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1007
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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