Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A RE P UB BLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 SEZIONE LAVORO0 5 4 6 5/03 ogg.lavoro Composta derte R.G.18761/00 Dott. Guglielmo Sciarelli Putaturo Donati Viscido Consigliere 41 Mario Natale Capitanio 14 Rep. "I Cron.11328 th Pasquale Picone 22 Giancarlo D'Agostino Ud.19/12/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da US RO, rappresentato e difeso dall'avv.Fedele Di Cristina del foro di Messina, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
INPDAP;
INTIMATO l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina per in data 28 settembre 1999, n.267 (R.G.N.812/1997); 5655 P udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/12/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Matera che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Marcello 1'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dell'11 luglio 1996 il Pretore del lavoro di Con sentenza Messina, in accoglimento deila domanda proposta da EP NI nei confronti dell'INPDAP, condannava l'Istituto al pagamento della Somma di lire 2.210.526,corrispondenti alla di servizio in forza riliquidazione dell'indennità premio dell'inserimento nella base di calcolo anche degli incrementi stipendiali previsti dal DPR n.268 del 1987 e maturati in epoca successiva al collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria del ricorrente con le decorrenze indicate. Avverso la decisione proponeva appello il NI il quale lamentava che il Pretore, pur avendo accolto la domanda, non aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria sulla somma di lire 201.955,indicata nel ricorso introduttivo del giudizio.Deduceva, inoltre, che le spese di primo grado erano state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale locale,con sentenza del 28 settembre 1999, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava l'INPDAP al pagamento, in aggiunta alle somme 2 indicate, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ė degli interessi legali sulla somma di lire 201.955 con decorrenza dal 13 settembre 1985 sino al soddisfo;
confermava nel resto;
dichiarava compensate tra le parti in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio;
condannava 1'INPDAP a rimborsare l'altra metà delle spese di questo grado del giudizio liquidata in complessive lire 605.000,di cui lire 150.000 per diritti, lire 55.000 per spese ed il resto per onorari, con distrazione in favore dell'avv.Fabrizio Mobilia. cassazione con dueIl NI ha proposto ricorso per motivi, illustrato da memoria.L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dagli artt.132,n.4,c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché violazione degli artt.91 c.p.c. e 24 della legge 13 giugno 1942.n.794,del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n.585, recante approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali,in materia civile e penale e stragiudiziali e omessa o,comunque, insufficiente controversia, ai sensi motivazione Su un punto decisivo della nn.3,4 ē 5 c.p.c.Ed invero il Tribunale, invece di dell'art.360 pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame riguardante la mancata specificazione da parte del Pretore della somma liquidata 3 in complessive lire 900.000,a titolo di rimborso delle spese processuali,senza distinzione della parte da imputare a diritti di procuratore e di quella liquidata per onorario di avvocato, si limitato ad osservare che la determinazione degli onorari era del tutto condivisibile per la pendenza di decine di altre controversie con il patrocinio del medesimo difensore e per la mancata riunione delle stesse cause in primo grado.In tal modo il giudice d'appello, oltre а non consentire 1'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risultante dagli atti e dalle tariffe, ha violato i minimi inderogabili della tariffa professionale forense per le prestazioni giudiziarie in materia civile. Il motivo va rigettato perché infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di l'onere di dare adeguata motivazione avvocato, ma ha o della riduzione di voci da lui operata, allo dell'eliminazione scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ė alle tariffe,in relazione all0inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art.24 legge 13 giugno 1942, n. 794 (cfr. tra le tante, Cass., 1 agosto 2002, n.11483; 18 ottobre 2001, n.12741;21 luglio 2001, n.9947}. 4 Dall'altro si ricorda che, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo delle risultanze asseritamente decisive e non valutate 0 insufficientemente valutate, è necessario che il ricorrente precisi -ove occorra, mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso Y le risultanze che egli asserisce B decisive e non valutate o insufficientemente valutate dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto alle cui lacune non possibile sopperire con indagini interpretative (vedi Cass., 1 febbraio 1995, n.1161). Siffatti principi sono stati violati dal ricorrente che,i in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha trascritto in esso il contenuto della nota spese prodotta in primo grado e, quindi, non ha posto in grado questa Corte di verificare la fondatezza o meno delle censure proposte. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione sotto altro profilo degli artt. 91 c.p.c. e 24 della legge n.794 del 1942 e del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n.585 del 1994, recante approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti € delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale e stragiudiziale, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza anche Пel capo 1 05 concernente la misura della liquidazione delle spese processuali relative al grado d'appello -limitatamente alle competenze di procuratore- poste a carico dell'Istituto appellato in applicazione del principio della soccombenza. Ed invero, il Tribunale, oltre a disporre una parziale dacompensazione in ragione del 50% delle spese del grado - rimuovere in esito all'auspicabile accoglimento del primo mezzo di annullamento, ai sensi dell'art.336,1 comma, c.p.c.,ha operato una determinazione dei diritti di procuratore -per lire 300.000 nell'intero- in misura notevolmente inferiore à quella indicata nella nota al fine depositata il 23 aprile 1998. Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti. Per quanto attiene alla disposta compensazione per la metà delle spese di secondo grado, il ricorrente ha condizionato la doglianza all'accoglimento del primo motivo che, al contrario, è stato rigettato. In ogni caso il Tribunale ha ritenuto al riguardo la sussistenza di giusti motivi,con giudizio in tale profilo incensurabile. E' invece fondata la denuncia negli altri profili esposti proprio sulla base della giurisprudenza su indicata e tenuto conto delle voci della nota spese а SU✪ tempo prodotta in secondo grado, come trascritte in ricorso, nonché del valore della causa e delle tariffe all'epoca applicabili. Deve pertanto essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,e la sentenza impugnata va in вопо necessari ulterioriparte cassata.La Corte, poiché поп 6 accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384,1 comma,c.p.c., decide la causa nel merito determinando i diritti di procuratore nel giudizio di appello per l'intero in lire 852.000,pari ad EURO 440,02 (quattrocentoquaranta/02),oltre il 10% sul detto importo a titolo di rimborso di spese generali in lire 852.000,pari ad EURO (quarantaquattro), ponendone la metà per l'effettuata 44 compensazione a carico dell' INPDAP e in favore dell'avv.Mobilia antistatario mentre conferma nel resto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina i diritti di procuratore nel giudizio di appello per l'intero in lire 852.000,pari ad EURO 440,02,oltre il 10% sul detto importo a titolo di rimborso di spese generali in lire 85.200,pari ad EURO 44,00,ponendone la metà per l'effettuata compensazione a carico dell'INPDAP e in favore dell'avv.Mobilia antistatario.Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 dicembre 2002 onsigliere ut. Il Presidente est.brighten finall MarzoМелкорист IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 APR. 2003 CANCELLIERE