Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9947
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

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Massime1

In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il controllo di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito, in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi.(Alla stregua del principio espresso in massima, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva utilizzato la formula "le spese liquidate come da dispositivo", indicando in misura globale le spese relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, e specificando la parte concernente quest'ultimo, sempre in misura globale, senza precisare l'ammontare delle singole spese e senza indicare le ragioni per le quali la liquidazione per avvenuta in misura palesemente inferiore ai minimi tariffari.)

Commentario1

  • 1Soccombenza delle spese nel processo tributario
    Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9947
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9947
Data del deposito : 21 luglio 2001

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