Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 1
In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il controllo di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito, in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi.(Alla stregua del principio espresso in massima, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva utilizzato la formula "le spese liquidate come da dispositivo", indicando in misura globale le spese relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, e specificando la parte concernente quest'ultimo, sempre in misura globale, senza precisare l'ammontare delle singole spese e senza indicare le ragioni per le quali la liquidazione per avvenuta in misura palesemente inferiore ai minimi tariffari.)
Commentario • 1
- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9947 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IP TO, elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo n. 4, presso l'avv. Fedele Di Cristina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P., gestione ex INADEL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 276/98, decisa il 20 aprile 1998 e pubblicata il 29 aprile 1998, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 1060/96 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 - 29 aprile 1998 il Tribunale di Patti, decidendo in sede di rinvio, accoglieva in parte l'appello di IP TO avverso sentenza del Pretore di Messina in funzioni di Giudice del Lavoro, resa nei confronti dall'INADEL e per esso l'INPDAP, Gestione ex INADEL, ponendo a carico di detto Ente le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. Indicava per entrambe la misura complessiva in dispositivo, senza riportare in parte motiva ragione di sorta a sostegno della quantificazione così effettuata. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione IP TO con un unico complesso motivo. L'INPDAP, gestione ex INADEL è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 91 cpc, 24 legge 13 giugno 1942 n. 794, nonché del Decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585 e si rileva l'avvenuta violazione dei minimi tariffari;
si lamenta altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione, non essendo stata indicata ragione di sorta per disattendere le analitiche parcelle versate in atti.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, si appalesano fondate.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che il Giudice del Merito, in presenza di una specifica relativa alle spese, ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, ove non liquidi il tutto in conformità della medesima, deve indicare sia le voci per le quali non ritiene dovuti i diritti o gli onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rendere possibile, attraverso il riscontro di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe (cass, sez. lav., 28 maggio 1976 n. 1929, rv 380729, conf. ex pluribus 30 gennaio 1975, n. 368, rv 373616, 5 maggio 1975 n. 1740, 24 maggio 1980 n. 3419, rv 407248, 5 agosto 1985 n. 4387) Il Tribunale si è invece limitato ad utilizzare la formula "le spese liquidate come da dispositivo" e, lungi dal seguire le notule depositate, ha indicato in misura globale il totale attribuito nel complesso per i due giudizi, di rinvio e di cassazione, specificando, sempre in misura globale, la parte relativa a quest'ultimo, senza peraltro precisare l'ammontare di spese, diritti (questi dovuti per il solo giudizio di rinvio) ed onorari e soprattutto senza indicare le ragioni per cui la liquidazione è avvenuta rispettivamente nella misura di lire 900.000 e 1.050.000, palesemente inferiore ai minimi per le controversie di valore oltre lire 50.000.000, anche in relazione alle voci di tariffa sicuramente ricorrenti. Si dà atto, con riferimento all'orientamento giurisprudenziale da ultimo espresso nella sentenza n. 3040 del 16 marzo 2000, per cui il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza ove non riporti le singole voci della nota spese globalmente ridotta dal giudice di merito, che il ricorrente ha trascritto integralmente nel ricorso la specifica delle singole voci esposte, per il precedente giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio.
S'impone quindi la cassazione della sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto.
Questa Corte, atteso che la cassazione avviene per violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito, liquidando, direttamente in favore dell'avv. Fabrizio Mobilia, procuratore antistatario, l'ulteriore importo di lire 2.262.000, risultante dal conteggio che di seguito si effettua. Devono essere riconosciute, in conformità alle notule:
a) per il giudizio di rinvio, lire 1.211.000 per diritti di procuratore, lire 1.235.000 per onorario, lire 232.100 per recupero spese generali e complessivamente lire 2.678.100;
b) per precedente giudizio di legittimità, lire 1.395.000 per onorario, lire 139.500 per recupero spese generali e complessivamente lire 1.534.000. Dal totale di lire 4.212.600 vanno detratte lire 1.950.000, già liquidate con la sentenza denunciata in questa sede;
residua quindi la somma di lire 2.262.600. Su quest'ultimo importo competono gli interessi in misura legale dalla data della sentenza resa in sede di rinvio. si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa sul punto l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna l'INPDAP a pagare all'avv. Fabrizio Mobilia, antistatario nei precedenti gradi e fasi, lire 2.262.600, con gli interessi maturati dal 20 aprile 1998.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2001