Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Rientrano nella categoria dei videogiochi vietati non solo ai sensi dell'art. 110, comma sesto, TULPS, ma anche dell'art. 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che utilizzano un sistema di gioco, un meccanismo di scommessa ed un criterio di combinazioni vincenti del tutto simili a quello del poker, in cui l'elemento aleatorio è preponderante e la prova di abilità è solo fittizia.
Commentario • 1
- 1. Esclusa la riconducibilità del poker texano alla nozione di "giocoValentina Maisto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il Tribunale del riesame di Palermo, con una pronuncia recentemente confermata dalla Cassazione, ha affermato che il poker texano non costituisce gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. e che, pertanto, l'esercizio dello stesso non integra la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. La Guardia di finanza di Palermo, in seguito ad una segnalazione, perquisiva i locali dell'associazione D.U., ove era in corso un torneo di poker texano; identificati i partecipanti, procedeva poi al sequestro degli strumenti utilizzati a tal fine, delle somme raccolte dagli organizzatori e dello stesso locale. Il GIP di Palermo convalidava il sequestro operato dalla Guardia di finanza e disponeva altresì …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2005, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/12/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2150
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 008185/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS IA TO, N. IL 23/08/1949;
avverso ORDINANZA del 03/01/2005 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FERRI G..
OSSERVA
Il Tribunale del riesame di Latina, a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza, ha il 03/01/2005 rigettato l'istanza di riesame con cui si eccepiva l'illegittimità del sequestro di alcune macchine videogioco di proprietà di Giochitaly s.r.l.. Premesso che gli argomenti della difesa riguardavano principalmente l'assenza del fumus commissi delicti, il Tribunale ha rilevato che gli apparecchi sequestrati sono riconducibili alla categoria di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comma 7, lett. b, attivabili con l'inserimento di banconote, in relazione alle quali l'esigenza probatoria del corpus delicti è iure ipso. Il rapporto immediato tra la cosa sequestrata e l'illecito penale si evidenzia dalle allegazioni di P.G. e P.M.; il fumus delicti deriva dalla tipologia degli apparecchi, inquadragli tra quelli d'azzardo, come nel caso appunto dei giochi a scommessa insita, tra cui i videopoker sequestrati, in cui l'azzardo sta nello schema del gioco per cui la stessa descrizione dell'apparecchio integra il fumus del reato. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, depositato l'11/02/2005, il difensore di TO BO AN, il quale lamenta:
1. omissione, sia nel decreto di convalida che nell'ordinanza di conferma, della specificazione delle esigenze e delle finalità probatorie del sequestro;
2. carenza e illogicità della motivazione sul ricorrere del fumus commissi delicti, non essendo in effetti ravvisabile la violazione nè del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, ne' dell'art. 718 c.p. ipotizzata dal P.M.: si tratta di reati a concorso eventuale, per il secondo dei quali manca l'accertamento del fine di lucro (conversione delle vincite in punteggio in premi in natura in denaro), mentre per il primo non si tratta in effetti di gioco a scommessa insita (poiché le regole del poker si basano sulla combinazione delle carte), manca la dimostrazione della natura del premio, manca la prova del superamento dei limiti di vincita (in quanto da una parte non è stata fornita la descrizione del gioco, dall'altra non risulta violato il limite di Euro 50,00 stabilito dalla L. n. 326 del 2003. Nè può derivarsi l'illiceità della macchina dalla tipologia del gioco, perché vietati sono i videopoker nelle macchine cui si applicano le nuove disposizioni (cfr. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 e 7, lett. b, L. n. 326 del 2003, bozza decreto disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo la correzione dei conti pubblici di fine 2003 che ha stabilito il divieto per tali macchine solo a partire dall'01/05/2004).
3. Carenza, erroneità e illogicità della motivazione per avere omesso di valutare gli argomenti difensivi di cui all'apposita memoria ed allegati.
Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha esattamente affermato che l'esigenza probatoria è in re ipsa, trattandosi di macchina che, per le caratteristiche risultanti dal verbale di sequestro, è vietata per legge. Si è richiamato allo schema del gioco del poker per affermare che lo stesso appartiene alla categoria dei giochi d'azzardo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i videopoker in quanto tali sono vietati. Cass., 1^, n. 19074 del 07/04/2004, Rv. 228649 ha affermato che "rientrano nella categoria dei videogiochi vietati non solo ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, ma anche della L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 22, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che utilizzano un sistema di gioco, un meccanismo di scommessa ed un criterio di combinazioni vincenti del tutto simili a quello del poker, in cui l'elemento aleatorio è preponderante e la prova di abilità è solo fittizia"; Cass., 3^, n. 288 del 26/11/2003 Rv. 226832 che "gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici riproducenti il gioco del poker, cosiddetti videopoker, sono riconducibili al gioco d'azzardo anche a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 39, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, modificatrici del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 110, come già modificato da ultimo dalla
Legge 27 dicembre 2002 n. 269, art. 22, ed in precedenza dalla L. 23 dicembre 2000 n. 338, art. 37". Analoghe affermazioni contengono
Cass., 3^, n. 11893 del 06/02/2004, Rv. 227569 e n. 295 del 27/11/2003 (dep. 09/01/2004), Rv. 226833. Essendo i videopoker vietati, le argomentazioni difensive sulla qualificazione giuridica delle macchine sequestrate sono state adeguatamente disattese dall'ordinanza impugnata. Il ricorso va quindi rigettato. Al rigetto segue l'obbligo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006