Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 1
Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea.
Commentario • 1
- 1. Inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell’atto.Sagna Alberto · https://www.diritto.it/ · 13 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 10717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10717 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Francesco ROMANO Componente
dott. Adolfo VIRGINIO "
dott. Bruno OLIVE "
dott. Francesco SERPICO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
avverso l'ordinanza dibattimentale del 17/10/2001 del Tribunale di Bologna in composizione monocratica nel procedimento a carico di:
LA ZI;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza dibattimentale del 17/10/2001 del Tribunale di Bologna in composizione monocratica nel procedimento penale contro tal LA ZI con la quale, su conforme eccezione della difesa, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione per omessa traduzione dello stesso all'imputato, con restituzione degli atti al P.M., ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, deducendo l'erronea applicazione della legge e l'abnormità del provvedimento impugnato. In proposito l'Ufficio ricorrente, nel ribadire che presupposto di cui all'art. 143 cpp. è che l'imputato o indagato ignori la lingua italiana, ha lamentato che il giudice ha ritenuto in via "meramente presuntiva, deducendola dalla sola circostanza che l'imputato è uno straniero, il fatto che costui non conosca la lingua italiana, lingua che deve essere utilizzata ex art. 109 cpp. in tutti gli atti del procedimento".
Analoghe considerazioni per l'avviso ex art. 415 bis cpp. che precede l'emissione del decreto di citazione a giudizio, in relazione al quale la difesa ha lamentato l'omessa traduzione. L'aver trascurato la prova documentale e diretta in atti che l'imputato conosce la lingua italiana, privilegiando soltanto una mera presunzione, si risolve, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, in "un erronea applicazione della norma, per omessa, doverosa verifica dei presupposti relativi,con violazione di una regola essenziale di interpretazione, nonché in errata motivazione e sostanziale travisamento del fatto".
Secondo la requisitoria in atti, il PG presso questa Corte, nel richiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ha dedotto la denunciata violazione dell'art. 143 cpp., per carenza del provato presupposto che l'imputato "ignori" la lingua italiana, senza che sul punto siano stati fatti accertamenti ma si sia fatto ricorso ad una mera ed apodittica presunzione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento non impugnabile in quanto non si configura affatto quale decisione abnorme.
Ed invero, l'art. 143 cpp. presuppone che l'imputato non conosca la lingua italiana o la conosca tanto imperfettamente da non poter comprendere il contenuto dell'accusa e degli atti processuali cui partecipi.
Inoltre condizione fondamentale per l'esercizio di tale diritto alla traduzione degli atti e assistenza dell'interprete è che egli almeno dichiari di non sapersi esprimere o intelligere la lingua italiana, sollecitando così di persona o (come nella specie) a mezzo del difensore di provvedere ex art.143 cit..
Se è vero che il giudice ha il potere dovere di operare una valutazione della sussistenza dell'invocata necessità, è altrettanto vero che tale valutazione si connota di caratteri di discrezionalità che, ove supportata sulla base di motivazione incompleta e basata su elementi presuntivi, al più può determinare un provvedimento erroneo, ma non certo abnorme, secondo i canoni tipicizzanti detta figura, ossia del tutto avulsa dai canoni logico-giuridici della sistematica processual penalistica. Di qui la causa di inammissibilità del gravame ex art. 591 co. 1 lett. b) cpp.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 8 MARZO 2003 .