Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 10717
CASS
Sentenza 31 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è abnorme e, pertanto, non è ricorribile in cassazione, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato, in quanto la valutazione sulla necessità della traduzione si connota del carattere della discrezionalità e la motivazione, anche se presuntiva e basata sulla sola richiesta dell'imputato di traduzione, può al massimo essere valutata come erronea.

Commentario1

  • 1Inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione dell’atto.
    Sagna Alberto · https://www.diritto.it/ · 13 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 10717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10717
Data del deposito : 31 gennaio 2003

Testo completo