Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
L'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale, in base all'interpretazione del c.c.n.l. del commercio da applicare, era stato accertato che nelle mansioni del terzo livello - vale a dire commesso provetto - rientrava anche quella attinente all'espletamento di operazioni di incasso, sicché l'assegnazione alla cassa doveva considerarsi esercizio legittimo dello "ius variandi" del datore di lavoro e, conseguentemente, il rifiuto opposto allo svolgimento della predetta mansione doveva considerarsi non giustificato).
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- 1. Qualifica professionaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Simone Perego Definizione La qualifica rappresenta lo status professionale del lavoratore; in altre parole, con il termine qualifica professionale si intende l'insieme di conoscenze, abilità e competenze di una specifica figura professionale. Spetta ai contratti collettivi individuare (art. 2071 c.c.) le qualifiche presenti in una determinata azienda (ad es. operario specializzato, elettricista, capo contabile, ecc.) e, di conseguenza, determinare, unitamente alla categoria e alla mansione, la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell'impresa, da cui deriva una serie di diritti e doveri inerenti il rapporto di lavoro, nonché di trattamento …
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1. Premessa Nella decisione in commento del 24 gennaio 2013 n. 1693 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1) che il rifiuto da parte del lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa, ad esempio in caso di demansionamento, può essere legittimo, e di conseguenza non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive (art. 1460 c.c.), sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. In tal caso il rifiuto imporrà una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/1999, n. 6663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6663 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE NA, CR DE, DE VI LA, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RINASCENTE UPIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO FAZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
DE AN MA
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 05510/97 proposto da:
DE AN MA, domiciliata in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OTTAVIO TESORIERE, giusta delega in atti;
contro
LA RINASCENTE UPIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO FAZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
IE NA, CR DE, DE VI LA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 18/97 del Tribunale di CROTONE, depositata il 15/01/97 R.G. N. 203/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo TRIONE;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega ANATI;
udito l'Avvocato FAZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.6.1992 De RA IA, BO AN, IS LE e De TO EL, tutte dipendenti della IN - Upim - di Crotone, chiedevano al Pretore del lavoro che venisse dichiarata la illegittimità e la inefficacia di due contestazioni disciplinari formulate nei loro confronti, con condanna della Società al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Le ricorrenti esponevano che, rientrate al lavoro dopo un periodo di cassa integrazione, non erano state adibite al lavoro di loro competenza, di commesse provette, bensì a funzioni inferiori di cassiera.
La Società, costituitasi, eccepiva la assoluta genericità, oltre alla infondatezza della domanda.
Con successivi ricorsi le dipendenti impugnavano il licenziamento loro intimato dalla Società a seguito di numerose contestazioni del tenore di quello innanzi descritto e chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto non trovava alcuna giustificazione, ma costituiva l'atto conclusivo di una campagna persecutoria.
La Società replicava che tra le mansioni previste dal contratto collettivo per il livello rivestito dalle dipendenti era compreso il compimento di operazioni di cassa.
Disposta la riunione, il Pretore dichiarava nullo, per violazione dell'art. 414 c.p.c., il primo ricorso e rigettava le domande formulate con il secondo, compensando le spese tra le parti. Avverso la statuizione pretorile le dipendenti proponevano appello deducendo, quanto al primo ricorso, che erano stati esposti, in modo chiaro, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
Quanto al secondo ricorso ribadivano che le operazioni di cassa, cui erano state addette, erano proprie dei dipendenti con qualifica inferiori e che la Società intendeva utilizzarle, per sempre, come cassiere.
La IN, costituitasi, contestava le deduzioni avversarie. Il Tribunale, con sentenza del 5.12.96, rigettava, in toto, il gravame.
In ordine al primo ricorso i giudici osservavano che la documentazione presentata atteneva solo a due delle quattro ricorrenti e che la impugnazione delle sole contestazioni non consentiva alla Società di prendere posizione su aspetti fondamentali della materia del contendere.
Era, quindi, inevitabile la sanzione di nullità del ricorso. Esaminando, poi, il secondo ricorso, i giudici rilevavano che nelle mansioni del terzo livello era altresì compreso l'espletamento di operazioni di incasso;
che la destinazione alle casse, a turno ed a rotazione, doveva essere valutato nel quadro del programma di ristrutturazione del lavoro ed in considerazione del fatto che trattavasi di mansioni non dequalificanti e svolte solo occasionalmente.
Che, infine, le numerose sanzioni disciplinari, applicate in breve tempo, giustificavano, sotto il profilo della proporzionalità il disposto licenziamento.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso congiunto BO, IS e De TO, indicando a sostegno tre motivi. La De RA ha, a sua volta, proposto ricorso articolato con gli stessi motivi. Tutte hanno presentato memoria.
La IN resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi disporre la riunione del ricorso n. 5510/97 al ricorso n. 4944/97, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Devesi, poi, esaminare la eccezione pregiudiziale sollevata nei confronti della De RA dalla Società secondo cui la firma stampigliata a margine del ricorso non può essere considerata speciale per il giudizio di Cassazione proprio per la dizione che di per sè esclude il conferimento del mandato solamente e specialmente per la fase di legittimità.
Di conseguenza il ricorso della De RA sarebbe inammissibile. La eccezione va disattesa.
Benvero, ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (nel caso concreto al giudizio di legittimità); di conseguenza, qualora sia apposta in calce o a margine (come nella fattispecie) del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso, va escluso ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo di impugnazione, essendo la specialità garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, sia pure formulate in termini generici (Cass. Sez. Unite n. 12625 del 1998). Non può, quindi, sorgere dubbio, nel caso de quo, attraverso la lettura del timbro predisposto per la procura a margine del ricorso, che la De RA ha voluto conferire al proprio difensore lo specifico incarico di ricorrere per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Crotone.
Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 n. 4 e 5 c.p.c., 115, 116 e 156 c.p.c., anche in relazione agli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostengono che nel ricorso collettivo del 29.6.92 la documentazione della De RA e della De TO era riferita a tutte le ricorrenti in quanto era stato specificato che ciascuna aveva ricevuto identica contestazione;
inoltre, la BO e la IS avevano depositato in atti le giustificazioni, identiche a quelle delle altre ricorrenti;
al più, poteva scaturire la decadenza della produzione di documenti, giammai la inammissibilità del ricorso, perché la Società ben poteva prendere posizione sugli aspetti della controversia. La impugnazione della contestazione era destinata a produrre effetti sulla successiva sanzione, onde era ravvisabile concreto interesse a contrastare le contestazioni mosse.
Infine, la riunione dei giudizi ben poteva sanare gli eventuali vizi insiti nel primo ricorso.
La doglianza non è fondata.
I giudici hanno spiegato che il ricorso venne proposto congiuntamente dalle quattro dipendenti, mentre le contestazioni impugnate riprendevano soltanto due di esse;
non risultava illustrato l'iter delle varie contestazioni e delle successive giustificazioni;
effettivamente risultavano incerti e generici sia l'oggetto (n. 3) sia i fatti (n. 4 dell'art. 414 c.p.c.). Quando il Tribunale afferma che la Società si trovava nella oggettiva impossibilità di prendere "specifica posizione su aspetti fondamentali della materia del contendere" in realtà intendeva dire che non si riusciva ad individuare, allo stato, il pregiudizio sofferto dalle ricorrenti, sia sotto il profilo della conservazione del posto di lavoro, sia sotto un profilo strettamente patrimoniale, quanto alla richiesta risarcitoria da liquidarsi equitativamente. Non si tratta, dunque, di mancanza di documenti, bensì di genericità di fatti e di richieste, genericità che, certo, non può considerarsi sanata con la successiva riunione dei ricorsi.
È quindi corretto - sotto il profilo logico-giuridico - il ragionamento con il quale il Tribunale ha ribadito la nullità assoluta, per carenza dei requisiti essenziali ex art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., del ricorso del 27.6.1992.
Con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.c. in relazione all'art. 3 vigente del c.c.n.l. commercio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 1362 e segg. C.c. in relazione all'accordo sindacale 16.4.92 nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Lamentano, in particolare, la erronea interpretazione, da parte dei giudici, delle clausole del contratto nazionale di categoria che determinano i diversi livelli di inquadramento a seconda delle mansioni svolte.
Osservano che nell'inquadramento di terzo livello, proprio delle ricorrenti, è compreso il personale di comprovata professionalità, con incarico di svolgere congiuntamente compiti di gestione delle merceologie, di rapporti commerciali, di vendita al pubblico, anche con azioni promozionali, di operazioni di incasso etc. Quindi le operazioni di incasso dovevano considerarsi in stretta connessione con le altre mansioni, altrimenti non vi sarebbe stata differenziazione con le commesse di quarto livello, che espletano unicamente operazioni di incasso e relative registrazioni. Inoltre, le esigenze di rotazione non potevano far venir meno la necessità del rispetto del principio della equivalenza professionale previsto dall'art. 2103 c.c. Le parti collettive non avevano, in alcun modo, concordato l'assegnazione del personale a mansioni diverse da quelle espletate.
La doglianza non è fondata.
È noto che l'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede.
Orbene, i giudici interpretando le clausole del contratto di categoria hanno accertato che nelle mansioni del 3° livello - vale a dire del commesso provetto - rientrava quella attinente all'espletamento di operazioni di incasso;
che competeva, poi, agli impiegati di quarto livello l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e registrazione.
Hanno, poi, spiegato, in modo chiaro, che, per esigenze di ristrutturazione aziendale, la Società aveva disposto l'assegnazione a tempo e a turno delle ricorrenti alla cassa;
quindi l'assegnazione, sia perché occasionale rispetto alle mansioni proprie espletate con prevalenza, sia perché comunque contemplata nel terzo livello, è stata ritenuta dai giudici non dequalificante, non discriminatoria, bensì esercizio legittimo dello ius variandi. Trattasi di riflessione corretta sotto il profilo ermeneutico, esaustiva e coerente nella valutazione complessiva dei dati processuali acquisiti.
Sicché non è dato riscontrare la denunziata violazione del principio della equivalenza professionale di cui all'art. 2103 c.c., che costituisce il nucleo principale della doglianza dedotta. Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Rilevano che la motivazione del Tribunale era carente ed insufficiente quanto alla individuazione della proporzionalità della estrema sanzione rispetto agli addebiti, tenuto conto del loro contenuto oggettivo e della loro portata soggettiva e, soprattutto, del fatto che le ricorrenti si erano rifiutate di svolgere le mansioni di cassiera comune nel convincimento esclusivo dell'illegittimità del provvedimento datoriale.
Anche questa censura va disattesa.
Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta è riservato al giudice di merito e va condotto con riferimento ad ogni aspetto del caso concreto (natura del rapporto, entità della mancanza, ripetitività della stessa) al fine di verificare se il comportamento è idoneo a far venir meno l'elemento fiduciario della collaborazione tra le parti (in tal senso Cass. Lav. n. 6984 del 1996). Orbene, i giudici hanno evidenziato che alle ricorrenti, in un breve arco di tempo (giugno 92-gennaio 93) sono state applicate numerose sanzioni disciplinari (biasimo scritto, multa, sospensione dal lavoro, fino alla sanzione estrema del licenziamento) per l'ostinato rifiuto di svolgere mansioni di cassa.
Hanno, quindi, rilevato che siffatti comportamenti reiterati, avuto riguardo alla loro entità oggettiva e portata soggettiva, comportavano il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, presupposto indefettibile del rapporto di lavoro.
Anche sotto questo profilo il convincimento dei giudici è sorretto da un iter argomentativo adeguato, immune da vizi logici o da una distorta e parziale indagine.
I ricorsi, dunque, vanno rigettati, condannandosi le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in lire 54.000, oltre lire quattromilioni per onorario.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in lire 54.000, oltre lire quattromilioni per onorario. Così deciso in Camera di Consiglio, in Roma il 4.3.1999.