Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/1998, n. 4635
CASS
Sentenza 8 luglio 1998

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L'incompatibilità di cui all'art. 34 cod.proc.pen. deriva anche dalla pronuncia di sentenza in altro procedimento nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata, secondo il principio di inscindibilità delle valutazioni. La valutazione è inscindibile non solo quando la stessa sussistenza del reato dipenda dall'accertato concorso della persona da giudicare separatamente, ma anche quando la ricostruzione del fatto dipenda da fonti che includano nello stesso contesto narrativo la sua posizione e delle quali si dia una valutazione complessiva di attendibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/1998, n. 4635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4635
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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