Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
L'incompatibilità di cui all'art. 34 cod.proc.pen. deriva anche dalla pronuncia di sentenza in altro procedimento nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata, secondo il principio di inscindibilità delle valutazioni. La valutazione è inscindibile non solo quando la stessa sussistenza del reato dipenda dall'accertato concorso della persona da giudicare separatamente, ma anche quando la ricostruzione del fatto dipenda da fonti che includano nello stesso contesto narrativo la sua posizione e delle quali si dia una valutazione complessiva di attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/1998, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. US V. PANDOLFO Presidente del 8/7/98
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso MALINCONICO " N.4635
3. " LU TH " REGISTRO GENERALE
4. " AR LL " N.269/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto per GU AR, n. Catania 25/04/56 Avverso ordinanza 20/11/97 C. A. Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. Rotella Il Pubblico Ministero ha concluso per inammissibilità. Ritenuto
1 - La corte d'appello di Catania ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da TT AR, imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, avverso il dr. Alfredo Curasi presidente della corte d'assise, davanti alla quale pende il procedimento. Ha ritenuto che non è causa di inammissibilità ex art. 34/2 CPP l'avere il presidente Curasi, nella sua funzione, già deliberato sentenza in data 22.6.96 nel procedimento
contro
TE US + 36, valutando quali attendibili numerosi collaboratori di giustizia (che avevano compiutamente delineato la struttura e i ruoli degli associati). Ha anche escluso che si riscontrino gli estremi dell'art. 36 lett. c., nel fatto che egli, mentre era in corso il procedimento menzionato, abbia partecipato ad un dibattito dal quale era emerso il convincimento che i collaboratori di giustizia sono necessari se non indispensabili, nella lotta alla criminalità.
Con il ricorso il difensore deduce:
1 - mancanza - vizio di motivazione in relazione agli artt. 36, 37 e 34 CPP, sui punti: a) della prevalenza delle dichiarazioni de relato dei collaboranti, ritenute essenziali nella sentenza già pronunciata dal giudice ricusato;
b) della richiesta di riunione dei procedimenti formulata anche dal ricusante e dal fratello CA, di quelle di astensione e dell'espressa richiesta dei p.m. di acquisire al nuovo procedimento la sentenza già pronunciata, accolta in data 11/1/97 dalla corte d'assise, ed infine della contestazione di aggravante dei motivi abietti per i reati d'omicidio contestata a TT CA, così formulata: "al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa dei Malpassotu nella quale erano inseriti (identico oggetto della sentenza menzionata). Alla luce di quanto sopra, per la sentenza 371/96 Corte Costituzionale, si sarebbe dovuto tener conto che la posizione dei ricusante era stata comunque valutata nella sentenza che concerneva la posizione di altri soggetti;
è dunque erroneo il riferimento al principio che la valutazione di attendibilità dei collaboranti deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi imputati;
2 - in subordine solleva eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 CIP, in relazione agli artt. 3, 24/2, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedano che debba astenersi per incompatibilità il giudice che abbia pronunciato (o sia concorso nel pronunciare) sentenza, anche in altro procedimento nei confronti di altri imputati degli stessi fatti o di reati connessi, sulla scorta delle stesse fonti;
idem circa l'art. 36, nella parte in cui limita, lett. c, la rilevanza della manifestazione di un parere sull'oggetto dei procedimento, e in quella in cui non sanziona di nullità gli atti compiuti nell'inosservanza dell'obbligo di astensione;
idem dell'art. 37, laddove esclude dalla possibilità di ricusazione il caso di cui alla lettera h dell'art. 36 (gravi motivi di convenienza).
2 - Il primo motivo di ricorso (prescindendo da incisi di fatto inapprezzabili) è fondato e assorbente.
La sentenza 371/96 della corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34/2 CPP, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata.
La corte costituzionale spiega che il fondamento della compatibilità in tal caso è legato alla ratio della facoltà di separare i processi, fuori dell'assoluta necessità di riunione, significando perciò: "l'incompatibilità sussiste, non solo quando nel primo giudizio la posizione dei terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una deliberazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancora più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi". Precisa oltre che la ratio di separazione e perciò di diniego di incompatibilità di uno stesso giudice a conoscere, in successivi processi, della imputazione contestata a titolo di concorso a più imputati, non può essere estesa a comprendere le ipotesi di reato a concorso necessario, in cui il giudice si sia dovuto occupare della posizione di un terzo, formalmente non imputato, ed abbia dovuto valutarla incidentalmente. Pertanto l'incompatibilità proviene anche dalla pronuncia di sentenza in diverso procedimento (a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, in relazione a diverse sentenze della corte costituzionale, che concernono il medesimo procedimento), e scaturisce da una valutazione anche incidentale della posizione del ricusante, nella sentenza a carico di coloro che sono stati giudicati separatamente, secondo il principio di inscindibilità delle valutazioni. E la valutazione è inscindibile, non solo quando la stessa sussistenza del reato dipenda dall'accertato concorso della persona da giudicare separatamente (per esempio perché si abbia il numero legale per la configurazione del reato), ma anche quando la ricostruzione dei fatto dipenda da fonti che includano nello stesso contesto narrativo la sua posizione e delle quali si dia una valutazione complessiva di attendibilità. E tanto proprio perché è acquisito che la valutazione di attendibilità del dichiarante può essere formulata relativamente a contesti scindibili delle sue dichiarazioni.
All'evidenza il giudice che verifica l'istanza di ricusazione non può fermarsi in tal caso all'affermazione di principio, ma deve svolgere verifica in concreto, dando conto di quanto emerso con riferimento alle imputazioni ed ai temi della prova, per escludere che la decisione precedente non implichi la posizione da giudicare separatamente. Viceversa, maggiormente se è vero che è stata acquisita per richiesta dell'accusa, la precedente sentenza nel procedimento in discorso, proprio sotto questo profilo l'affermazione di principio conclusiva, in sè corretta, non trova seguito dimostrativo nell'ordinanza impugnata.
In sede di nuovo esame si provvederà alla verifica indicata.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla corte d'appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 agosto 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 1998