Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33533
CASS
Sentenza 7 luglio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione dell'esecuzione della pena in caso di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionali gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale di correzione dell'errore e dovendosi verificare, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressochè immediata evidenza, del ricorso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33533
    Data del deposito : 7 luglio 2010

    Testo completo