Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena in caso di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionali gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale di correzione dell'errore e dovendosi verificare, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressochè immediata evidenza, del ricorso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33533 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 1992
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 25879/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI TO, N. IL 20/09/1942;
avverso la sentenza n. 16731/2010 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 11/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Mazzacuva N. e Iadecola G..
OSSERVA
1. Con sentenza in data 11.12.2009 la Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, respinto il ricorso di ST NI, rendeva definitiva nei suoi confronti la pronuncia 14.11.2008 della Corte d'appello di Roma che aveva pronunciato decisione di condanna del predetto alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione camorristica e di estinzione per prescrizione del reato di corruzione. La decisione - per quel che ha rilievo in questa sede incidentale - si basa in principalità sulla dichiarazione del collaboratore MI AL che ha narrato di avere conosciuto l'ST, all'epoca giudice al Tribunale di Napoli, ed avere avuto da costui promessa di interessamento in suo favore. La sentenza esamina poi una serie di fatti valutati dai giudici del merito come contributi dell'ST all'associazione e fatti ritenuti come ricompense riconosciute dalla associazione all'ST, con rilevante rapporto di strumentalità. In particolare sono enucleati ed analizzati, in relazione alle doglianze difensive, cinque punti, sull'uno e sull'altro degli anzidetti aspetti rilevanti (da un lato comportamenti dell'ST, dall'altro percepite regalie) a corroborazione del quadro accusatorio ritenuto, in definitiva, ben riscontrato.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. l'anzidetto ST che motivava l'impugnazione lamentando errori percettivi che avrebbero inficiato la decisione di legittimità: a) sull'attendibilità dei giudici del Collegio nella cosiddetta corruzione AL;
b) sul fatto che GA riscontrasse AL;
c) sull'informazione che membri del Collegio avrebbero dato all'ST; d) sulla bozza della lettera in realtà non spedita dal ricorrente al magistrato Cono Lancuba;
e) sull'estraneità al caso SA;
f) sull'insussistenza del caso TA;
g) sugli equivoci in ordine all'episodio Sorrentino.
3. Con atto depositato il 22.06.2010 l'ST, nel frattempo soggetto all'esecuzione della suddetta pena, presentava istanza di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 2, seconda parte, in tal senso richiamando il proposto ricorso straordinario ed esponendo la condizione di sofferenza psichica del figlio del condannato e quella dello stesso istante, secondo attestazioni mediche allegate.
4. L'istanza, infondata, deve essere rigettata con ogni dovuta conseguenza di legge.
La presente procedura, incidentale de liberiate rispetto a quella principale ex art. 625 bis c.p.p. attivata dall'odierno istante, consente di pervenire all'esito di sospendere l'esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo "nei casi di eccezionale gravità", come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma. Per valutare la fondatezza dell'istanza qui in esame, occorre dunque determinare la soglia richiesta alla legge e, prima ancora, l'estensione dell'area stessa di dovuta valutazione. È del tutto evidente che, con la più ampia indicazione "casi" (non dunque mere situazioni personali), il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non solo alle condizioni soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e dunque a tutti i suoi rilevanti aspetti per la duplice - davvero insuperabile - considerazione che: a) si tratta di previsione inserita nell'ambito della disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (analogamente a quanto dispone l'art. 635 c.p.p. all'interno della revisione); b) per le condizioni soggettive dei condannati, che rendano in concreto ineseguibile la pena detentiva, vigono le generali norme di cui agli artt. 146 e 147 c.p., e - se del caso - anche art. 148 c.p.. Ciò posto, risulta dunque pacifico che si imponga una valutazione che tenga conto principalmente, in via pregiudiziale, del fumus boni juris rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625 bis c.p.p. e non già esclusivamente delle condizioni personali del condannato. È del tutto evidente, infatti, che ove sia negativo il vaglio specifico in ordine all'accoglibilità della domanda principale, nulla valgono le condizioni personali del condannato per le quali vi sono altri presidi. Sul primo profilo (valutazione del fumus), peraltro, non vi possono essere dubbi sul fatto che non si possa, in questa sede incidentale, andare oltre una sommaria cognitio che riveli, già prima facie, la particolarissima evidenza dell'anzidetto fumus, al fine di evitare quel pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio ad integrum, che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.. È del tutto ovvio, infatti, come non si possa ammettere una sorta di automatismo per cui la sola presentazione del ricorso straordinario debba imporre il riconoscimento delle condizioni per la sospensione, il che vanificherebbe la limitazione ai casi di eccezionale gravità (Cass. Pen. Sez. F. n. 35744 in data 20.08.2004, Rv. 224596, P.G. in proc. Galeone ed altri, in tema di revisione, ricorda come "la sospensione dell'esecuzione costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda"). D'altro canto è del pari evidente come non si possa, in questa fase, procedere ad un vaglio funditus della domanda principale, il che costituirebbe un'inammissibile anticipazione del giudizio. Si deve trattare, in sostanza, di una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione "eccezionale gravità". Nè può dirsi che tale fumus di probabilità di fondatezza sia insito nel fatto stesso che il ricorso straordinario non sia stato giudicato inammissibile (come si prevede nel comma quarto) e ciò sia perché in realtà tale vaglio di ammissibilità non integra una vera e propria fase autonoma (argomentando da Cass. Pen. SS.UU. n. 16103 in data 27.03.2002, Rv. 221282, Basile), sia perché là dove tale fase è prevista in modo testuale, con dignità processuale di passaggio ineludibile, nell'affine istituto della revisione, il suo superamento non induce certo una presunzione di fondatezza anticipata del ricorso che produca pressoché automatica sospensione dell'esecuzione. Tanto ritenuto, occorre prendere atto che la lapidaria locuzione di legge "eccezionale gravità" - passando all'esame della soglia richiesta per l'accoglimento - individua una situazione che quasi non ha pari nel codice di rito. In proposito varrà solo ricordare - per rinvenire un parallelo significativo - l'art. 275 c.p.p., comma 4, che, in relazione alle situazioni particolari ivi previste (quali la donna incinta o la persona ultrasettantenne), parla di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Eccezionale, nel lessico italiano, per non svuotarne l'insito concetto, significa "che costituisce un'eccezione, straordinario, insolito, che esce dalla normalità e ne va oltre". La gravità del caso, dunque, per essere rilevante ex art. 625 bis c.p.p., comma 2, deve rispondere a tali caratteristiche, essere situazione che oltrepassa la normalità con caratteristiche di insolita e straordinaria singolarità. In conclusione, traendo le fila di quanto fin qui elaborato, la sospensione dell'esecuzione della pena in corso di procedura per errore di fatto, deve transitare per un esame che rilevi la sussistenza prima facie di un'evidenza di fondatezza (qualificata probabilità di accoglimento) della domanda principale e si riferisca ad una situazione valutabile in termini di eccezionale gravità nel senso sopra precisato, sia in prima istanza sul fronte oggettivo che, superato tale vaglio, nei profili soggettivi. In proposito vale rilevare come questa Corte in altre pronunce, anche senza esplicitare con ampiezza le riflessioni alla base della presente motivazione, ha ritenuto fondata la domanda di sospensione dell'esecuzione in casi in cui la qualificata probabilità di successo della domanda ex art. 625 bis c.p.p., risultava con immediata evidenza, prima facie. Si tratta del caso in cui la legittimazione del difensore al ricorso ordinario, già negata in quanto avvocato non iscritto all'albo speciale della Cassazione, risultava sussistere in quanto procuratore speciale, circostanza rilevabile anche da un esame sommario (così Cass. Pen. Sez. 4, n. 123 in data 03.11.2005) e del caso in cui l'avviso per l'udienza di discussione del ricorso ordinario era stato fatto a precedente difensore che aveva però già rinunciato al mandato, altra circostanza rilevabile prima facie (così Cass. Pen. Sez. 5, n. 32830 in data 12.7.2006), senza bisogno di valutazioni più approfondite. Orbene, tutto ciò ritenuto, risulta evidente che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, come proposta da ST NI, non presenta margini di positiva apprezzabilità. Ed invero, sotto il profilo del fumus boni jurs, e dunque della qualificata probabilità di accoglimento della domanda principale, non può certo dirsi che sussista evidenza di fondatezza della stessa rilevabile prima facie anche da un esame sommario, e non funditus, del ricorso straordinario. Questo, invero, a fronte di una condanna per concorso esterno in associazione camorristica, basata sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia riscontrate - secondo il giudicato - sia da una serie di condotte specifiche dell'ST, sia da una serie di regalie della consorteria per la disponibilità (che così pure sarebbe verificata) dell'allora magistrato, deduce articolate prospettive di errori percettivi, in cui sarebbe incorsa la Cassazione nella sentenza definitiva, nella lettura delle risultanze in ordine alle rilevate condotte dello stesso ST. Si tratta, come ognun vede, di profili argomentativi del ricorrente ex art. 625 bis c.p.p., spesi su plurimi aspetti comportamentali (la sentenza ne evidenzia principalmente cinque), non certo forniti di quella evidenza immediata di fondatezza prima facie che, sola, potrebbe condurre all'esito invocato dall'odierno istante, essendo essi piuttosto bisognosi di vaglio quanto mai approfondito e meditato che solo la piena cognitio della sede decisoria può garantire. In proposito varrà dunque rilevare come il ricorso straordinario dell'ST, lungi dall'essere valutabile come destinato a probabile accoglimento già con esame sommario, imponga non semplice ricognizione comparativa di molteplici atti di causa, nonché non eludibile esame complessivo dell'incidenza dei prospettai errori percettivi - ove effettivamente ritenuti sussistenti - nel costrutto decisorio (ed invero non potranno non essere valutate anche le residue aree della definitiva sentenza non direttamente incise dal ricorso straordinario). In definitiva, su tale primo punto, non possono dirsi sussistenti, nei limiti dell'esame consentito in questa fase ed a questi fini, i requisiti di legge. Altrettanto, peraltro, è a dirsi in ordine all'invocata situazione soggettiva che, a ciò peraltro restringendosi in sostanza l'istanza di sospensione, non può proprio affermarsi configurare caso di "eccezionale gravità" (avendo già rilevato questa Corte come non possa darsi automatica coincidenza con il pericolo della carcerazione inutile, una volta che non si ravvisi fondatezza ictu oculi). L'ST deduce invero una situazione di disagio psico-fisico del figlio, peraltro (come si evince dalla stessa documentazione allegata all'istanza) assistito dalla madre e fruitore di appropriate cure, mentre esso condannato denuncia sintomatologia depressiva, peraltro debitamente fronteggiata in ambiente inframurario, di per sè in nessun modo incompatibile con la - per ora dovuta - restrizione carceraria. Risulta dunque del tutto evidente che la denunciata situazione di difficoltà personale e familiare, per essere ne' di così rilevante gravità ex se, ne' di insolita ricorrenza (essendo, di contro, sotto varia veste, facilmente riscontrabile in un ampia fascia della popolazione carceraria), non può certo qualificarsi come caso di "eccezionale gravità" nel senso sopra precisato, da indurre, comunque, la chiesta sospensione. Impregiudicato, dunque, il giudizio sul ricorso straordinario, com'è nei suddetti limiti della presente decisione incidentale, l'istanza di sospensione deve essere respinta. La completa reiezione del presente ricorso comporta ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ST NI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010