Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 febbraio 1994 |
Commentari • 3
- 1. Il giurista risponde Archivihttps://ildiritto.it/ · 27 marzo 2024 · 0.98940206
Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino Il legislatore delegato, introducendo nell'art. 10bis del D.L. 74/2000 una nuova fattispecie incriminatrice costituita dall'omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, ha esorbitato dal perimetro indicato dalla legge delega in aperta violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. ed ha creato ex novo una fattispecie incriminatrice, frustrando il principio di stretta legalità previsto dall'art. 25, comma 2, Cost. – Corte Cost. 14 luglio 2022, n. 175. La Corte Costituzionale …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 88
- 1. Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1508Provvedimento: N. 13022/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sesta sezione civile Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente SENTENZA nella causa vertente TRA Il Parte_1 , (c.f. P.IVA_1 ), con sede in Acireale (CT), via Mandorle n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Gualtiero NN (c.f. C.F._1 ) e FL NN (c.f. C.F._2 ), con studio in Messina via Camiciotti n. 13 ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali Email_1 e Email_2 attore opponente E Controparte_1 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- art. 187-bis disp. att. c.p.c.·
- vincoli soggettivi·
- edilizia agevolata e convenzionata·
- vincoli oggettivi·
- tutela aggiudicatario·
- art. 35 L. 865/1971·
- opposizione agli atti esecutivi·
- cessazione materia del contendere·
- art. 2929 c.c.·
- L. 178/2020·
- art. 617 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , e' sostituito dal seguente:
" 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 179/1992 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
"Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall' art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: 'Rifinanziamento dell' art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 '.
2. I fondi a valere sull' art. 4- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 , al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilita', ai programmi di cui all'art. 16.
3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si applicano altresi' le disposizioni di cui all' art. 5- bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 .
4. La riserva di cui all' art. 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
5. Per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell'intero art. 7 del D.L. n. 376/1975 , recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche:
"Art. 7 (Cooperative edilizie). - Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall' art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni.
Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici". - Art. 2. 1. All' articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , le parole da: "sia deliberata" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti".
2. Le regioni hanno la facolta' di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all' articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 179/1992 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta' indivisa). - 1. Le cooperative a proprieta' indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta' individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insegnamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e' costituito dal valore delle singole unita' immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprieta' indivisa;
g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprieta' in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.
3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da coop- erative a proprieta' individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprieta' individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, puo' autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e succes- sive modificazioni.
5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi". - Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 179/1992 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 (Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso".