Sentenza 27 marzo 1998
Massime • 1
Il meccanismo di controllo di cui all'art. 415 cod. proc. pen. appare preordinato solo ad assicurare il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale - tant'è vero che, a norma del secondo comma, il giudice investito della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini esplorative, se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, deve ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato - e non a garantire il potenziale indagato da tentativi di aggiramento delle norme che prevedono i termini massimi entro i quali deve svolgersi l'attività investigativa. Qualora le indagini superino il termine massimo stabilito dalla legge, non tutti gli atti sono inutilizzabili, ma solo quelli compiuti oltre quel termine, decorrente dal momento, che è compito del giudice individuare, in cui poteva e doveva avvenire l'iscrizione prescritta dall'art. 405, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1998, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 27/3/98
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MA " N.1840
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo DI " N.4275/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da L'AN AR, n. a Nardò il 4/7/67 l'ordinanza emessa il 15/12/97 dal Tribunale del riesame di Lecce Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
con ordinanza in data 15/12/97 il Tribunale di Lecce ha confermato, in sede di riesame, il provvedimento applicativo della custodia in carcere emesso il 31/10/97 dal locale GIP a carico di L'AN AR poiché ritenuto gravemente indiziato di concorso, quale mandante, nel tentato omicidio pluriaggravato di GR IO avvenuto il 2/12/96.
Il GR venne fatto oggetto di colpi di arma da, fuoco uno dei quali lo attinse all'addome, da parte di due persone travisate giunte su una moto nell'area del distributore da lui gestito e nell'immediatezza agli inquirenti disse solo che il suo ferimento doveva essere ricondotto alla relazione che aveva con la moglie di un boss della camorra, senza però farne il nome.
La notizia di reato venne quindi iscritta il 3/13/96 a carico di ignoti.
Solo il 9/8/97, dopo avere ricevuto una telefonata anonima di minacce, il GR ha dichiarato di ritenere che queste fossero dirette a fargli interrompere il rapporto che aveva con DE NE UC, moglie del che si trovava da tempo detenuto. Si è seguito accertamento che il 31/8/96 nel carcere di Lecce il L'AN aveva avuto un violento litigio con la moglie, contro la quale si era scagliato percuotendola dopo avere scavalcato il muretto divisorio proprio a causa della relazione che costei intratteneva con il GR;
e che la DE NE dopo , tale fatto aveva riferito di essere per varie vie da lui già stata minacciata altre volte per la stessa ragione.
L'11/9/97, a norma dell'art.335 C.P.P., il nome del L'AN è stato pertanto iscritto nel registro delle notizie di reato in relazione al ferimento del GR o, sulla base del sopra delineato quadro indiziario, è stato poi emesso nei suoi confronti il provvedimento restrittivo.
Con la richiesta di riesame la difesa ha eccepito la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla data (3/12/96) della registrazione della notizia di reato, per non avere il P.M. entro tale termine chiesto al GIP l'archiviazione a proseguire le indagini come prescritto dall'art.415 comma 1 C.P.P. Il Tribunale ha respinto l'eccezione, ritenendo che fosse al più ravvisabile una violazione dell'art.335 C.P.P. improduttiva di conseguenze, e ha giudicato gli elementi raccolti sufficienti a integrare la condizione di cui all'art.273 C.P.P. Avverso tale decisione il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha dedotto: violazione degli artt.415 comma 1,407 comma 3 e 191 C.P.P. per la ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla registrazione della notizia di reato;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di consapevolezza, in quanto l'ipotesi accusatoria sarebbe basata solo su un incerto movente e non sarebbero state prese in considerazione possibilità alternative.
La questione di carattere procedurale è priva di fondamento. Il ricorrente ha citato, a sostegno del suo assunto, la sentenza di questa Sezione 1/10/96, UM che ha ritenuto inutilizzabili atti compiuti senza previa autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo che era intervenuto provvedimento di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.
Ad opposta conclusione sono però successivamente pervenute le sentenze della II Sezione 13/2/97, Marino e di questa stessa Sezione 14/3/97, Giordano. In tale ultima decisione, che il Collegio pienamente condivide, si è tra l'altro puntualizzato che il meccanismo di controllo di cui all'art.415 C.P.P. appare preordinato solo ad assicurare il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale - tanto è vero che, a norma del comma 2, il giudice investito della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini esplorative, se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, deve ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato - e non a garantire il potenziale indagato da tentativi di aggiramento delle norme che prevedono i termini massimi entro i quali deve svolgersi l'attività investigativa.
A proposito di quest'ultima eventualità questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 9/9/92, Barberio e altri) che non si determina in tali casi senz'altro l'inutilizzabilità ex art. 407 comma 3 C.P.P. di tutti gli atti di indagine, ma solo di quelli compiuti oltre il termine stabilito dall'art.405 comma 2 C.P.P. decorrente dal momento, che è compito del giudice individuare, in cui poteva e doveva avvenire l'iscrizione da tale norma prescritta.
E poiché nel caso di specie il suddetto termine, ai sensi della seconda parte del citato comma 2 dell'art.405, è di un anno e, se anche lo si facesse decorrere dalla data del fatto, nessuno degli atti di indagine sulla cui base è stato emesso il provvedimento restrittivo risulta avvenuto oltre tale limite del tutto correttamente il Tribunale del riesame li ha ritenuti utilizzabili. Il motivo di gravame attinente alla esistenza della condizione di cui all'art.273 C.P.P. è inammissibile per genericità, a fronte di una motivazione che non ha evidenziato solo un preciso movente ma concrete iniziative violente e intimidatorie, riconducibili all'indagato, poste in essere prima e dopo il fatto come reazione al rapporto che la di lui moglie aveva con la persona offesa, comportamenti che il Tribunale ha ritenuto, non adeguato argomentativo immune da vizi di carattere logico e pertanto non sindacabile in questa sede, fortemente indizianti. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art 616 C.P.P.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 27 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998