Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 28555
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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In tema di misure cautelari, la disposizioni di cui all'art. 624 bis cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 6 della Legge 26/03/2001 n. 128), secondo la quale la Corte di Cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari, deve essere intesa nel senso che la caducazione della misura opera soltanto quando questa sia stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello, a norma del comma 2 ter dell'art. 275 cod. proc. pen., e non anche nei casi in cui la misura sia stata emessa nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 28555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28555
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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