Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la disposizioni di cui all'art. 624 bis cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 6 della Legge 26/03/2001 n. 128), secondo la quale la Corte di Cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di appello, dispone la cessazione delle misure cautelari, deve essere intesa nel senso che la caducazione della misura opera soltanto quando questa sia stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello, a norma del comma 2 ter dell'art. 275 cod. proc. pen., e non anche nei casi in cui la misura sia stata emessa nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 28555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28555 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 04/06/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - N. 726/2001
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 006660/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) LO LE N. IL 28/06/1967
avverso SENTENZA del 23/10/2000 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.10.2000 la Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta da LL AE avverso la sentenza emessa in data 31.3.2000 dal GUP presso il Tribunale di Lodi, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il LL alla pena di dieci anni di reclusione e di lire 2.000.000 di multa perché riconosciuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata, di sequestro di persona e di porto illegale di una pistola, in concorso con IC Boko, nonché di tentato omicidio in danno di due carabinieri. La Corte di secondo grado confermava la ricostruzione del fatto compiuta nella sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità del LL per le seguenti ragioni: nella notte del 28.5.1999, nel corso di un servizio per la repressione di rapine in danno di autotreni, i carabinieri avevano visto transitare sulla via Emilia un autoarticolato seguito da una Golf, i due mezzi erano stati persi di vista, ma, dopo circa mezz'ora, passavano nuovamente in direzione opposta, con la Golf che precedeva l'altro mezzo;
i carabinieri si erano posti all'inseguimento della Golf, intimando l'alt al conducente, il quale tentava ripetutamente di speronare l'auto inseguitrice fino a quando non perdeva il controllo del proprio mezzo e finiva fuori strada;
i carabinieri avevano poi fermato l'autoarticolato alla cui guida si trovava il Krickic;
successivamente la rapina dell'autoarticolato era stata sporta da LL AR, il quale riferiva di essere stato costretto a fermarsi da tre uomini a bordo di un'auto di grossa cilindrata che, puntandogli contro una pistola, lo avevano immobilizzato e lasciato in aperta campagna, dopo essersi impossessati del denaro contenuto nel suo portafoglio. La Corte distrettuale rilevava che la versione fornita dall'autista dell'autoarticolato corrispondeva all'usuale schema operativo seguito nelle rapine di autotreni;
che le indagini avevano preso l'avvio da notizie confidenziali, relative alla rapina, anche in riferimento al numero di targa della Golf, che il ruolo di staffetta svolto dal LL era comprovato dalla reazione all'intimazione di arrestare il veicolo da lui guidato;
che il porto illegale della pistola e il sequestro di persona ai danni del LL erano confermati dalle dichiarazioni di quest'ultimo; che la manovra di speronamento dell'auto dei carabinieri, posta in essere proprio mentre sopraggiungeva in direzione opposta un autocarro, integrava gli estremi del tentato omicidio sorretto da dolo eventuale. L'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) inosservanza di norme processuali per quanto concerne il computo della pena per non essere stato indicato il reato più grave;
b) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluta carenza di elementi indiziari in ordine ai reati attribuiti al LL, indebitamente definiti dai giudici di merito gravi, precisi e concordanti;
c) erronea applicazione della legge penale in relazione alla misura della pena comminata e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche prevalenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - È prioritario, nell'ordine logico, l'esame delle censure formulate dal ricorrente al fine di contestare la correttezza della struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe inficiata dall'inesatta applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori, stabiliti dall'art.192 c.p.p., nonché dalla non congruenza logica della interpretazione dei fatti attribuiti al LL e della ricostruzione della vicenda relativa alla rapina dell'autocarro e al tentato omicidio in danno dei carabinieri. Le doglianze attengono, in particolare, all'analisi critica degli indizi e al procedimento logico, proprio della prova indiretta prevista dal secondo comma dell'art. 192, mediante il quale si è formato il convincimento del giudice.
È noto che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi (cfr. Cass., Sez. 1^, 13 luglio 2000, Natale).
Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Cass., Sez. 4^, 25 gennaio 1993, Bianchi;
Cass., Sez. 1^, 9 aprile 1992, Pirisi).
Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192, comma 2, c.p.p., che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono considerarsi come vera e propria prova. E stato, poi, chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant" posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che ... - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan). Infine, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2^ c.p.p. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 1996, Scaduto). 2. - Nell'esame dei capi di sentenza riguardanti la dichiarazione di responsabilità del LL per i delitti di rapina pluriaggravata, di sequestro di persona e di porto illegale di una pistola, la Corte territoriale non si è attenuta alle regole di valutazione probatoria dianzi indicate, in quanto il sindacato della motivazione della sentenza impugnata pone in evidenza che nella struttura logica della stessa sono presenti aporie, incongruenze e manchevolezze argomentative dalle quali emerge che il giudice di merito non ha valutato, con esaustivo e coerente apprezzamento, i concorrenti elementi indiziari ne' ha dato conto, con rigorosa disamina critica, dei connotati della gravità, della precisione e della concordanza, a norma dell'art. 192, comma 2^ c.p.p., e della loro totale convergenza in un quadro probatorio unitario univocamente dimostrativo della responsabilità del LL in ordine ai reati a lui ascritti. Ripercorrendo l'itinerario argomentativo seguito nella sentenza di primo grado, la Corte distrettuale ha ritenuto decisivi e concludenti gli indizi tratti dalla circostanza che l'autovettura Golf, alla cui guida si trovava il LL, fu vista passare una prima volta dietro l'autoarticolato e una seconda volta, dopo circa mezzora, precedere l'altro mezzo in direzione opposta per darsi a precipitosa fuga all'intimazione dei carabinieri.
Anche se è indubbia la valenza indiziante degli esposti elementi fattuali, l'attribuzione di un elevato e determinante grado di inferenza, agli stessi riconosciuto, non risulta sorretta da un adeguato e organico discorso giustificativo della decisione. Invero, nel caso in esame è mancata la verifica della reale conducenza e dell'effettivo grado di inferenza degli indizi, derivanti dalla loro gravità e precisione, come pure è mancata una valutazione complessiva dei medesimi elementi, in una prospettiva unitaria e globale, tendente a porne in luce la correlazione e la confluenza in una medesima direzione dimostrativa, nonché la concreta compatibilità con le altre circostanze accertate di segno contrario. In particolare, non può considerarsi ineccepibile il metodo seguito per svalutare elementi di peso non trascurabile, quale la circostanza che LL AR, conducente dell'autoarticolato, ha riferito di essere stato bloccato da un'autovettura di grossa cilindrata, con tre persone a bordo, senza menzionare la presenza della Golf ne' fornire indicazioni che potessero, in qualche modo, portare all'identificazione del LL. La rilevanza di tali elementi è stata svalutata dalla Corte di merito con argomenti privi di solido supporto argomentativo, facendo riferimento ad un "usuale schema operativo" impiegato nelle rapine ai "tir" e ricavandone la conseguenza del ruolo di "staffetta" del LL, ossia del suo concorso nei reati. Il filo del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata non può ritenersi esente da vizi che scuotono la saldezza e la coerenza del sillogismo applicato, dal momento che esso muove dalla premessa costituita da una massima di esperienza (quella dell'usuale schema operativo delle rapine ai "tir") della cui base giustificativa non è stato dato adeguato conto e si sviluppa attraverso passaggi logici che non appaiono plausibili. Ditalché devono riconoscersi fondate le censure mosse contro la congruenza lo c e giuridica della motivazione, la cui logicità intrinseca ed estrinseca non appare tale da legittimare l'equiparazione degli indizi alla prova della colpevolezza dell'imputato in ordine ai predetti reati.
3. - Meritano accoglimento anche le doglianze sollevate rispetto all'affermazione di responsabilità per il tentativo di omicidio che il LL avrebbe posto in essere ai danni dei carabinieri mediante lo speronamento dell'autovettura sulla quale questi ultimi viaggiavano. La lacuna logica e giuridica riscontrabile nella struttura della motivazione della sentenza impugnata va individuata nella mancanza di una seria ed approfondita analisi critica della versione delineata nella notizia di reato presentata dai carabinieri, alla quale è stata data adesione senza procedere ad una rigorosa valutazione della reale congruenza della dinamica del fatto, della idoneità ed univocità della condotta a norma dell'art. 56 c.p., dell'atteggiamento della volontà dell'imputato ed, infine, della compatibilità o non del dolo indiretto (per il quale la Corte di merito sembra propendere) con il tentativo. L'inadeguatezza logica della motivazione risulta ancor più accentuata quando si tiene presente che nella sentenza impugnata non è stata data un'effettiva e persuasiva risposta alle deduzioni contenute nei motivi di appello, volte a proporre una differente ricostruzione dei fatti in base alla quale doveva escludersi la volontà del LL di provocare la morte dei due carabinieri.
4. - Alla luce di tutte le precedenti considerazioni deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare tutti gli elementi probatori disponibili attenendosi ai criteri precedentemente indicati.
La pronuncia di annullamento rende necessario accertare se nel caso in esame debba o non applicarsi la disposizione di cui all'art. 624/bis c.p.p., introdotta dall'art. 6, comma 5, della l. 26.3.2001, n. 128, a norma della quale "la corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza &appello, dispone la cessazione delle misure cautelari".
La disposizione recentemente entrata in vigore, riguardata esclusivamente nella sua formulazione letterale, presenta una portata assolutamente indiscriminata e generalizzata, nel senso che la Corte di legittimità dovrebbe indistintamente disporre la cessazione delle misure cautelari in tutti i casi nei quali pronuncia l'annullamento della sentenza di appello, quale che sia il tipo di decisione, con rinvio o senza rinvio, esteso a tutti i capi o ad alcuni di essi e, all'interno di questi, a tutti o a singoli punti.
Una simile interpretazione della norma potrebbe avere possibilità di accoglimento soltanto a due condizioni: quella di utilizzare unicamente il criterio dell'esegesi testuale e, soprattutto, quella di considerare il nuovo precetto come una entità a sè stante, del tutto avulsa dal sistema nel quale è inserita, dotata di assoluta autonomia, indipendenza ed autoreferenzialità. Ma è palese che un tale metodo ermeneutico non può essere seguito perché in totale contrasto con la regola enunciata dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che pone quale parametro dell'interpretazione la ricerca dell'intenzione del legislatore accanto a quella del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, stabilendo che, in caso di residue ambiguità del senso della norma, occorre risalire ai principi generali dell'ordinamento. E che la ricostruzione della obiettiva portata di una disposizione legislativa non possa ridursi alla mera esegesi del testo appare evidente quando si considera che essa è destinata, per propria natura, a conferire un preciso assetto agli interessi coinvolti nelle materie regolate, onde il delicato compito dell'interprete è quello di individuare la reale "vis ac potestas " della norma - ossia l'effettivo contenuto precettivo nel quale si è obiettivata l'intenzione del legislatore - facendo riferimento, oltre che alla lettera della legge, alla sua "ratio" e alla sua collocazione nel sistema, la cui linfa alimenta lo spirito della stessa norma, come parte del tutto ("incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere": D. 1, 3, 24).
Orbene, l'applicazione del metodo ermeneutico teleologico e sistematico, congiuntamente a quello letterale, rivela, in modo non equivoco, che il testo dell'art. 624/bis c.p.p. ha un valore espressivo che eccede il reale ambito precettivo della disposizione. Infatti, stando alla lettera della norma, se questa dovesse interpretarsi nel senso che la cessazione delle misure cautelari deve essere disposta in ogni caso di annullamento della sentenza di appello, la caducazione delle misure dovrebbe verificarsi sempre e comunque, non solo nelle ipotesi di annullamento senza rinvio che faccia concludere definitivamente il giudizio senza la condanna dell'imputato ovvero sia limitato ad alcuni capi autonomi della sentenza di appello (con la conseguenza che, formatosi il giudicato parziale, per gli altri capi cessa la misura cautelare e si apre la fase dell'esecuzione), ma anche in tutti i casi di annullamento con rinvio, indipendentemente dal contenuto dei punti colpiti dalla pronuncia rescindente. Se così fosse, però, all'art. 624/bis c.p.p. verrebbero attribuiti effetti dirompenti sull'assetto del sistema delle misure cautelari personali, che annovera tra i propri cardini la regola enunciata dall'art. 303, comma 2, c.p.p., dalla quale si ricava univocamente che la pronuncia di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione non determina il venir meno della misura, ma fa nuovamente decorrere il termine della nuova fase alla quale il processo regredisce, ferino restando l'insuperabile limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, c.p.p. (cfr. Corte cost., 18 luglio 1998, n. 292; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Musitano). Mancano, tuttavia, apprezzabili elementi per sostenere che con l'art. 624/bis si sia inteso abrogare l'art. 303, comma 2, c.p.p.: al contrario, è significativo che, per delimitare l'ambito applicativo della novella, sia stato richiamato proprio l'art. 303, comma 2, c.p.p. dal sottosegretario per l'interno, on. Brutti, il quale, nella discussione parlamentare, precisò che, stante la connessione tra le due disposizioni, quella nuova è operante soltanto in caso di sentenza di annullamento senza rinvio, dalla quale consegue la conclusione del processo.
Il riferimento alle vicende parlamentari relative alla formazione dell'art. 624/bis è indispensabile per comprendere quale sia l'effettivo campo di applicazione della norma. Invero, nel disegno di legge relativo ad interventi legislativi in materia di tutela di sicurezza dei cittadini (c.d. "pacchetto sicurezza") fu inserito l'emendamento 5.22, presentato dall'on. Pisapia ed approvato dall'assemblea della Camera di deputati nella seduta del 24.1.2001, il cui contenuto era destinato a divenire il testo definitivo dell'art. 624/bis. L'emendamento trovava piena giustificazione nella correlazione con la previsione dell'art. 13 del testo unificato del disegno di legge predisposto in sede referente dalla Commissione giustizia, con cui era introdotto il comma 1/bis nell'art. 605 del codice di rito, che, in presenza di talune tassative condizioni, rendeva obbligatoria l'emissione di una misura cautelare personale contestualmente alla sentenza di condanna in grado di appello: onde è perfettamente spiegabile la ragione per cui, costituendo la sentenza di appello il titolo della misura cautelare, questa dovesse cessare quando la stessa sentenza fosse oggetto di una pronuncia di annullamento, con o senza rinvio. I successivi lavori parlamentari hanno appannato l'evidenza del collegamento tra le due previsioni normative, dato che è stato riformulato l'art. 13 del disegno di legge, divenuto art. 14, e l'emissione delle misure cautelari personali contestualmente alla sentenza di condanna di appello non è stata più inserita nell'art. 605, ma nell'art. 275, come comma 2/ter. La ricostruzione degli sviluppi dell'iter formativo della legge n. 128 del 2001 offre, dunque, precisi ed inequivoci argomenti per sostenere che il significato dell'art. 624/bis deve essere coordinato con la disposizione, inserita nel medesimo testo legislativo, che regola le misure cautelari disposte con le sentenze di condanna in appello, contenuta, appunto, nel comma 2/ter dell'art. 275, introdotto dall'art. 14 della l. n. 128/2001: ditalché, pur in assenza di un richiamo esplicito, la prima disposizione trova nella seconda la propria esclusiva base giustificativa e il proprio limite di operatività.
La conclusione è univocamente avvalorata da argomenti logici e sistematici, la cui evidenza e chiara linearità portano a riconoscere che, in caso di annullamento, la corte di cassazione è tenuta a disporre la cessazione della misura cautelare personale soltanto quando questa sia stata applicata contestualmente alla sentenza di condanna in appello a norma dell'art. 275, comma 2/ter, c.p.p. e non anche nei casi nei quali la misura sia stata emessa nella fase delle indagini preliminari o nel giudizio di primo grado. D'altro canto, se dovesse accogliersi la soluzione contraria, risulterebbe inspiegabile il motivo per cui in un testo legislativo che si prefigge la tutela della sicurezza dei cittadini e privilegia le esigenze specialpreventive sia stata introdotta una disposizione che, se interpretata letteralmente e senza alcuna connessione col sistema delle misure cautelari personali, si collocherebbe in una direzione di segno nettamente opposto, ponendosi in radicale contrasto con le finalità della legge.
Dal precedenti rilievi deve inferirsi che nel caso di specie questa Corte, nel pronunciare l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna in appello, non deve disporre la cessazione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata all'imputato fin dalla fase delle indagini preliminari e non riconducibile, quindi, nella previsione dell'art. 275, comma 2/ter, c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001